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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 23983/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28191-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N. 28191/2020 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 323/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2020 R.G.N. 610/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Castrovillari, ha accolto il gravame dell’INPS, dichiarando legittimo il provvedimento con cui l’ente previdenziale aveva disposto la cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] dai registri anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD) del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati per l’anno 2007; quanto alrimborso delle spese di lite, la Corte territoriale ha condannato la parte soccombente a rifondere le spese dei due gradi di merito, disconoscendo la rilevanza della dichiarazione exart. 152 disp. att. cod. proc. civ. depositata telematicamente dal difensore della parte appellata, ma non richiamata nei propri scritti difensivi (rif. a Cass. n. 16616 del 2018); la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; l’INPS ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ. in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1 e art. 92”; parte ricorrente sostiene, diversamente da quanto affermato dalla sentenza gravata, di aver presentato la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, di averla sottoscritta personalmente e spillata accanto alla nota d’iscrizione a ruolo; afferma che la Corte d’appello avrebbe errato nel condannare alle spese il Faiella facendo riferimento alla sola circostanza che la dichiarazione, presente nella memoria in appello, fosse mancante della sottoscrizione della parte; il motivo è inammissibile; esso manca di specificità;parte ricorrente non allega la dichiarazione oggetto del motivo di ricorso, né l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, né la nota d’iscrizione a ruolo, da cui vorrebbe emergesse la veridicità delle sue affermazioni; in conformità a quanto affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione dei principi di specificità e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessitàdi far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass.n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28191-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N. 28191/2020 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 323/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2020 R.G.N. 610/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Castrovillari, ha accolto il gravame dell’INPS, dichiarando legittimo il provvedimento con cui l’ente previdenziale aveva disposto la cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] dai registri anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD) del Comune di [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati per l’anno 2007; quanto alrimborso delle spese di lite, la Corte territoriale ha condannato la parte soccombente a rifondere le spese dei due gradi di merito, disconoscendo la rilevanza della dichiarazione exart. 152 disp. att. cod. proc. civ. depositata telematicamente dal difensore della parte appellata, ma non richiamata nei propri scritti difensivi (rif. a Cass. n. 16616 del 2018); la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; l’INPS ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ. in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1 e art. 92”; parte ricorrente sostiene, diversamente da quanto affermato dalla sentenza gravata, di aver presentato la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, di averla sottoscritta personalmente e spillata accanto alla nota d’iscrizione a ruolo; afferma che la Corte d’appello avrebbe errato nel condannare alle spese il Faiella facendo riferimento alla sola circostanza che la dichiarazione, presente nella memoria in appello, fosse mancante della sottoscrizione della parte; il motivo è inammissibile; esso manca di specificità;parte ricorrente non allega la dichiarazione oggetto del motivo di ricorso, né l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, né la nota d’iscrizione a ruolo, da cui vorrebbe emergesse la veridicità delle sue affermazioni; in conformità a quanto affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione dei principi di specificità e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessitàdi far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass.n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
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