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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 03309/2024

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021 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16585/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2431/2021 depositata il .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito con atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma per ottenere la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e dell’Economia e Finanze al risarcimento dei danni derivati dalla mancata attuazione tempestiva da parte dello Stato delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei corsi di specializzazione per le professioni mediche, non avendo percepito alcun compenso.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda con sentenza gravata da appello dagli attori e la Corte di appello di Roma, con sentenza n.2431/2021, pubblicata il 2.4.2021, ha rigettato l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, al quale hanno resistito le parti intimate con controricorso.

Con separato ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la medesima sentenza della Corte di appello di Roma n.2431/2021.

Entrambi i ricorsi sono stati inseriti nel medesimo procedimento e la causa è stata posta in decisione all’udienza dell’8 giugno 2023.

Con ordinanza interlocutoria depositata il 14 giugno 2023 questa Corte ha ritenuto necessario acquisire gli atti del procedimento di merito in relazione alle questioni di natura processuale agitate dai ricorrenti nel primo e nel secondo dei rispettivi ricorsi rinviava la causa a nuovo ruolo.

Ritenuto che: a) all’esito dell’acquisizione la causa è stata posta in decisione all’udienza del 16.1.2024; b) rispetto al motivo di censura relativ o alla tempestività dell’eccezione di prescrizione, proposto da tutti i ricorrenti anche sotto il profilo esposto dai difensori dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri nel primo motivo del ricorso dagli stessi presentato, è necessario acquisire il procedimento iniziato innanzi al Tribunale di Roma e recante il n.r.g.1000/2014, al cui interno dovrebbero risultare gli atti di costituzione delle parti e l’ordinanza di separazione delle cause in data 15 giugno 2017 essendo stato acquisito, in esito all’ordinanza interlocutoria, unicamente il procedimento del Tribunale di Roma recante il n.r.g. 16585/2018 nel quale sono transitate, all’esito della separazione dei giudizi , le domande proposte dai ricorrenti in cassazione nel procedimento in esame; c) la causa va quindi rinviata a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del detto procedimento iniziato innanzi al Tribunale di Roma e recante il n.r.g.1000/2014; PQM Dispone acquisirsi gli atti del procedimento iniziato innanzi al Tribunale di Roma e recante il n.r.g.1000/2014 e rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16585/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2431/2021 depositata il . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito con atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma per ottenere la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e dell’Economia e Finanze al risarcimento dei danni derivati dalla mancata attuazione tempestiva da parte dello Stato delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei corsi di specializzazione per le professioni mediche, non avendo percepito alcun compenso. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda con sentenza gravata da appello dagli attori e la Corte di appello di Roma, con sentenza n.2431/2021, pubblicata il 2.4.2021, ha rigettato l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, al quale hanno resistito le parti intimate con controricorso. Con separato ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la medesima sentenza della Corte di appello di Roma n.2431/2021. Entrambi i ricorsi sono stati inseriti nel medesimo procedimento e la causa è stata posta in decisione all’udienza dell’8 giugno 2023. Con ordinanza interlocutoria depositata il 14 giugno 2023 questa Corte ha ritenuto necessario acquisire gli atti del procedimento di merito in relazione alle questioni di natura processuale agitate dai ricorrenti nel primo e nel secondo dei rispettivi ricorsi rinviava la causa a nuovo ruolo. Ritenuto che: a) all’esito dell’acquisizione la causa è stata posta in decisione all’udienza del 16.1.2024; b) rispetto al motivo di censura relativ o alla tempestività dell’eccezione di prescrizione, proposto da tutti i ricorrenti anche sotto il profilo esposto dai difensori dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri nel primo motivo del ricorso dagli stessi presentato, è necessario acquisire il procedimento iniziato innanzi al Tribunale di Roma e recante il n.r.g.1000/2014, al cui interno dovrebbero risultare gli atti di costituzione delle parti e l’ordinanza di separazione delle cause in data 15 giugno 2017 essendo stato acquisito, in esito all’ordinanza interlocutoria, unicamente il procedimento del Tribunale di Roma recante il n.r.g. 16585/2018 nel quale sono transitate, all’esito della separazione dei giudizi , le domande proposte dai ricorrenti in cassazione nel procedimento in esame; c) la causa va quindi rinviata a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del detto procedimento iniziato innanzi al Tribunale di Roma e recante il n.r.g.1000/2014; PQM Dispone acquisirsi gli atti del procedimento iniziato innanzi al Tribunale di Roma e recante il n.r.g.1000/2014 e rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando
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