CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12446/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 532/2021 depositatail 6 aprile 2021 nel proc. 892/2020 R.G.Numero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza 6 aprile 2021 n. 532con la quale la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato il rigetto delladomanda di condanna del Comune di Colledara al rimborso delle spese legali(complessivi euro 6.448,36 oltre interessi legali) sostenute per la difesa nelprocesso penale n. 2814/2014 R.G.N.R. – 2246/2014 R.G. che lo avevavisto imputato del reato di cui all’art. 328, comma 2, c.p. e all’esito delquale egli era stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza 15maggio – 7 luglio 2015 n. 1051 del Tribunale di Teramo.Riferisce il ricorrente di essere stato sottoposto a procedimento penaleper il reato di cui all’art. 328, comma 2, c.p. per avere, in qualità diassessore e responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Colledara,indebitamente rifiutato ovvero omesso un atto del proprio ufficio e,segnatamente, di portare a conoscenza della persona offesa lo stato di unprocedimento amministrativo nonché il nominativo del responsabile di quelprocedimento.Aggiunge di essere stato assolto con la formula “perché il fatto nonsussiste”; di aver «fatto personalmente fronte all'onorario del propriodifensore per il corrispettivo di € 6.448,36 giusta fattura che producevaall’attenzione del Comune» e di averne chiesto il rimborso al Comune inbase alla «giurisprudenza di gran lunga dominante, sia di merito che dilegittimità, oltre a quella del giudice contabile, in applicazione in viaanalogica degli artt. 22 dPR 347/83 e 67 dPR 268/87 in favore deidipendenti pubblici, dovendo […] il rinvio a giudizio ritenersi in strettacorrelazione con l’incarico ricoperto all’epoca dall’assessore di responsabileNumero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’area tecnica del Comune, ovvero in alternativa delle disposizioni didiritto privato in materia di mandato»; di aver convenuto in giudizio ilComune « [c]on atto di citazione in data 27 giugno 2016» (causa n.4458/2016 R.G.); di aver esposto che «[o]gni perplessità, semmaiipotizzabile […] doveva ritenersi comunque superata dall’entrata in vigoredel dl 78/2015, convertito in legge, che, in modifica dell'art. 86 del TUELL,espressamente stabilisce il diritto pieno al rimborso per le spese legalisostenute anche in favore degli amministratori locali» assolti nel processopenale e in presenza dei necessari requisiti (assenza di conflitto di interessicon l'ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate efatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa gravedell'amministratore) neppure messi in discussione, e ciò «a prescindere»dalla circostanza che «all’epoca dei fatti» egli ricopriva «l'incarico diresponsabile dell'area tecnica, con poteri quindi di gestione e non politiciall'interno dell'apparato burocratico del Comune di Colledara, in perfettaaderenza a quanto stabilito dalla Legge dello Stato per Comuni al di sottodei 5000 abitanti».2. Come si legge nella decisione ora impugnata, che nel ripercorrere losvolgimento del processo in primo grado richiama la sentenza 15 luglio 2020n. 613 «resa all’esito del giudizio n. 4458/2016», il Tribunale di Teramo,applicando i principi affermati da Cass., sez. III, ord. 8 marzo 2019, n.6745, aveva escluso l’applicabilità in via analogica delle disposizioniinvocate dall’attore, previste per i dipendenti pubblici, anche a favore di chifosse titolare di carica elettiva (nella specie, di assessore). Aveva altresìescluso l’esistenza di un principio generale di rimborso delle spese legali afavore dei funzionari pubblici per i procedimenti relativi agli atti compiutinell’esercizio delle funzioni, servizio, incarico, nonché l’applicabilità in viaanalogica dell’art. 1720 comma 2, c.c. e infine l’applicabilità retroattivadell’art. 86, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali (di seguito, TUEL) nel testo introdotto inNumero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026sede di conversione del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 convertito conmodificazioni della l. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49 relativo allaGazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015).Nello stesso ricorso contro la sentenza della Corte d’appello si legge che,nel rigettare la domanda, il Tribunale:«- rilevava come nella specie dovesse aversi riguardo alla qualificaelettiva dell’attore (cioè quella di assessore), non potendosi fare riferimentoanche alla qualifica dello stesso di responsabile dell’ufficio tecnico delComune convenuto atteso che il percorso argomentativo che, in sedepenale, era stato posto alla base della sentenza assolutoria aveva fattoriferimento dal [rectius, al, n.d.r] coinvolgimento dell’attore nella vicendaesclusivamente quale assessore;- richiamava quindi i principi affermati da Cass. 6745/2019 che, nel darecontinuità a precedente orientamento, aveva escluso, sulla disamina dellanormativa vigente, per il rimborso delle spese legali a favore dei funzionarionorari pubblici per i procedimenti relativi agli atti compiuti nell’eserciziodelle loro funzioni, servizio o incarico, la possibilità di estendereanalogicamente in favore degli stessi l’art. 67 d.P.R. n. 268 del 1987 per idipendenti degli enti locali, così come, diversamente, l’art. 1720 comma 2°c.c.;- aveva infine escluso l’applicabilità retroattiva dell’art. 86 co 5 TUELanteriormente all’entrata in vigore dell’art. 7 bis D.L. 78/2015 convertito inL. 125/2015».3. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza di primo gradoformulando cinque motivi di appello.La Corte d’appello, ritenuto assorbito il quinto motivo di gravame, harespinto gli altri, condannando l’appellante al pagamento delle speseprocessuali.4. Il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, è stato notificatoil 26 maggio 2021.Numero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/20265. Il Comune di Colledara ha depositato controricorso.6. Con ordinanza interlocutoria 5 agosto 2024, richiamate le motivazionidell’ordinanza interlocutoria n. 9096/2024 (ricorso n. 12127/2018 R.G.) cheaveva rimesso alla pubblica udienza la trattazione del tema oggetto dicontroversia, è stato disposto un rinvio a nuovo ruolo. Quel ricorso, relativoperaltro ad un caso di condanna penale di un sindaco e, dunque, diverso daquello ora in esame, è infine stato deciso con sentenza da Cass., sez. I, 20gennaio 2025, n. 1327.7. E’ stata così disposta la trattazione in camera di consiglio del presentericorso.In vista dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorieillustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo si deduce «Violazione ex art. 360 n. 3 cpc dell’art.67 del dpr n. 268/87 anche in relazione all’art. 53, comma 23, della Leggen. 388/2000 86 TUEL».1.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello, nel porre in luce ledifferenze tra la posizione del dipendente pubblico e quelladell’amministratore che ricopre una carica elettiva, abbia omesso diconsiderare, come da lui stesso «particolarmente evidenziato», che l’art.53, comma 23, l. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001)autorizza i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti adadottare disposizioni regolamentari organizzative, con carattere dieccezionalità, per affidare ai componenti dell’organo esecutivo posizioni diresponsabilità negli uffici e nei servizi, nonché il potere di adottare attianche di natura tecnica gestionale, e che «nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA],all'epoca dei fatti, ricopriva l'incarico di responsabile dell'area tecnica, conpoteri quindi di gestione e non politici all'interno dell'apparato burocraticoNumero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026del Comune di Colledara, in perfetta aderenza a quanto stabilito dalla Leggedello Stato». Pertanto, prosegue il ricorrente, la fattispecie in esameavrebbe dovuto essere ricondotta nell’ambito non della tutela delfunzionario onorario ma in quella di «chi è legato da un rapporto di pubblicoimpiego con l'amministrazione».Secondo il ricorrente l’attività da lui svolta quale assessore era del tuttoassimilabile a quella del «dipendente responsabile d’area» e dunque gliandava riconosciuto il «diritto al rimborso delle spese sostenute a causa delproprio incarico ed in esecuzione dello stesso».Il ricorrente ha riconosciuto che prima dell’introduzione del nuovocomma 5 dell’art. 86, TUEL, per effetto della conversione in legge, ad operadella l. n. 125/2015, del d.l. n. 78/2015, l’ordinamento non contenevaalcuna norma che specificamente prevedesse e disciplinasse il diritto degliamministratori degli enti locali al rimborso delle spese legali da lorosostenute in giudizi penali concernenti imputazioni connesseall'espletamento dell'incarico, salvo quanto disposto in relazione ai giudizidavanti alla Corte dei conti conclusi con definitivo proscioglimento (ilricorrente richiama l’art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 543/1996, convertito nellal. n. 639/1996; v. Cass., sez. un., 5 dicembre 2024, n. 31137; Cass., sez.II, ord. 6 giugno 2022, n. 18046; v. l’art. 10-bis, d.l. n. 203/2005), «mentrela legge 265/1999, aveva introdotto la possibilità per gli enti locali diaccollarsi solo l'onere di contratti di assicurazione in favore dei propriamministratori, anche per l'eventualità di procedimenti penali, riconoscendoal riguardo all’ente ampia autonomia statutaria e regolamentare)»;«tuttavia, a fronte del descritto quadro normativo», a suo avviso erapossibile, in linea con la «giurisprudenza amministrativo-erariale»,pervenire a una diversa interpretazione (analogica o estensiva) e dunqueapplicare anche agli amministratori di enti locali la disciplina prevista per idipendenti, e ciò «in base a due distinte argomentazioni giuridiche: unafondata sull'applicazione agli amministratori delle norme sul personale degliNumero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026enti locali, l'altra fondata sull'inquadramento del rapporto tra l'[OSCURATO:PERSONA] i propri Amministratori nella fattispecie giuridica del mandato (cfr. Cass.civ. Sez. Unite, 13-01-2006, n. 478 e Cons. Stato sez. V 2242/2000)».Secondo il ricorrente, «in ogni caso per l'una o per l'altra ragione, ladetta rimborsabilità era generalmente riconosciuta tanto che il Tar del Lazioha definito l'estensione agli amministratori sul rimborso delle spese legalidei dipendenti "accertata da uniforme giurisprudenza in materia" (cfr T.A.R.[OSCURATO:PERSONA]. II ter, Sent., 24/09/2012, n. 8034)» e può darsi«applicazione analogica alle disposizioni in materia di rimborso delle speseper la difesa del dipendente pubblico, sottoposto a procedimento penale edassolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto. In tal sensodel resto già Cass. Civ. SS.UU. n 501 del 18.6.1986 affermavaespressamente l’equiparazione tra gli amministratori e i dipendenti pubblici,ritenendo estensibile anche ai primi la specifica normativa dettata per isecondi. A tale decisione delle SS.UU. si sono poi conformate numerosesuccessive pronunce che hanno sottolineato che l’intento del legislatore - difornire sostegno finanziario ai dipendenti pubblici incolpevolmente coinvoltiin vicende giudiziarie per ragioni di ufficio, in applicazione del principioordinamentale secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quantolegittimamente investito di realizzare interessi estranei alla sua sferapersonale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operatoma deve esser tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per lafedele esecuzione dell'incarico ricevuto […]».1.2. A quanto si legge nella sentenza qui impugnata, «il Tribunalerilevava come nella specie dovesse aversi riguardo alla qualifica elettivadell’attore (cioè quella di assessore), non potendosi fare riferimento anchealla qualifica dello stesso quale responsabile dell’ufficio tecnico del Comuneconvenuto atteso che il percorso argomentativo che, [in, n.d.r.] sedepenale, era stato posto alla base della sentenza assolutoria aveva fattoNumero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026riferimento dal [rectius, al, n.d.r] al coinvolgimento dell’attore nella vicendaesclusivamente quale assessore».La Corte d’appello ha confermato le conclusioni raggiunte dal Tribunalerimarcando la non assimilabilità, ai fini dell’applicazione delle disposizioniinvocate dall’odierno ricorrente, della posizione di un assessore comunale,titolare di carica elettiva, a quella di un dipendente comunale:«Invero la decisione del primo giudice, il quale ha evidenziato ladifferente posizione rivestita da chi rivesta una carica elettiva (nella specieil [OSCURATO:PERSONA] era assessore ed, in tale qualità, anche responsabile dell’UfficioTecnico del Comune), che assume la veste del funzionario onorario, e quelladel dipendente pubblico (il quale: a) viene scelto ed accede alla funzionetramite procedura concorsuale, a differenza del funzionario onorario cheviene individuato in base a scelta politico-amministrativa; b) è inseritostrutturalmente nell’apparato organizzativo della P.A., a differenza delfunzionario onorario il cui inserimento è solo funzionale; c) ha con la P.A.un rapporto basato su un apposito statuto per il pubblico impiego, adifferenza del funzionario onorario il cui rapporto con l’ente è disciplinatopressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dallanatura dello stesso; d) percepisce un compenso di natura retributiva adifferenza del funzionario onorario che percepisce un compenso di carattereindennitario; e) è legato alla P.A. da un rapporto di durata tendenzialmenteindeterminata, mentre il funzionario onorario è legato all’ente da rapportodel tutto temporaneo) è perfettamente in linea con l’orientamento dellaSuprema Corte, ribadito dalla pronuncia espressamente richiamatanell’impugnata sentenza (n. 6745/2019), che ha espressamente escluso lapossibilità di applicare analogicamente ai funzionari onorari la disciplinaprevista per i dipendenti pubblici di enti locali».1.3. E’ opportuno richiamare le disposizioni di legge menzionate nelprimo motivo di ricorso.Numero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/20261.3.1. In primo luogo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 67,d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, recante «Norme risultanti dalla disciplinaprevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo alcomparto del personale degli enti locali».L’art. 67, cit., però, è stato abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35 (v. l'art. 62, commaIn ogni caso esso si riferiva al «patrocinio legale» in favore del«dipendente» di ente locale, sempre che la condotta addebitata fosse«direttamente» connessa all’espletamento del servizio e all’adempimentodei compiti di ufficio, che «non» vi fosse «conflitto di interessi» (fra le altre,Cass., sez. III, ord. 3 novembre 2020, n. 24461; v. Cass., sez. lav., ord.11 luglio 2018, n. 18256; Cass., sez. lav., ord. 6 luglio 2018, n. 17874;Cass., sez. lav., 3 febbraio 2014, n. 2297; Cass., sez. lav., 10 marzo 2011,n. 5718; Cass., sez. lav., 24 novembre 2008, n. 27871), che la difesa «sindall’apertura del procedimento» fosse stata assunta da «un legale dicomune gradimento»; con diritto dell’ente di ripetere tutti gli oneri sostenutiper la difesa del «dipendente» in caso di condanna esecutiva per fatticommessi con dolo o colpa grave (v. già l’art. 22, d.P.R. 25 giugno 1983,n. 347, abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificazioni dallal. 4 aprile 2012, n. 35; sull’art. 28 del C.C.N.L. enti locali del 14 settembre2000, in relazione alle disposizioni transitorie di cui all’art. 69, d.lgs. 30marzo 2001, n. 165, cfr. Cass., n. 18256/2018, Cass., n. 25976/2017).1.3.2. Il ricorrente invoca, almeno nella rubrica relativa al primo motivodi ricorso, anche l’art. 86, TUEL.Nella sua originaria formulazione, l’art. 86, comma 5, TUEL, entrato invigore il 13 ottobre 2000, sotto la rubrica «Oneri previdenziali, assistenziali,e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative» così disponeva:Numero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026«5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e iconsorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro irischi conseguenti all'espletamento del loro mandato».Il nuovo comma 5 dell’art. 86, TUEL è stato introdotto dalla legge 6agosto 2015, n. 125 che ha convertito con modificazioni il d.l. 19 giugno2015, n. 78.L’art. 1, comma 1, l. n. 125/2015 rimanda all’allegata tabella, recanteModificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 giugno2015, n. 78, nella quale si legge:«Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:«Art. 7-bis (Assicurazione degli amministratori locali e rimborso dellespese legali). — 1. All’articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:[…]»Nel testo in vigore dal 15 agosto 2015 (art. 1, comma 4, l. n. 125/2015:«4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della suapubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA]», avvenuta il 14 agosto 2015; cfr.l’art. 15, comma 5, l. 23 agosto 1988, n. 400), il comma 5 dell’art. 86, TUELè così formulato:«5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propriamministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loromandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali èammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limitemassimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6,della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione delprocedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di unprovvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;Numero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fattigiuridicamente rilevanti;c) assenza di dolo o colpa grave».1.3.3. Infine, a sostegno del primo motivo il ricorrente invoca altresìl’art. 53, comma 23, l. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), che così recita:«Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salval'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa,possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessarioanche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, conapposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio».1.4. Ciò premesso, il motivo è inammissibile sotto vari profili.1.4.1. E’ inammissibile in primo luogo per carenza di specificità.Il ricorrente, senza assolvere l’onere sancito dall’art. 366, comma 1,numeri 3 e 6, c.p.c., non indica con precisione, non avendo riportato il testodelle difese svolte nel giudizio di merito, come, quando, con quale specificodomanda di condanna in sede civile, l’avvenuta adozione ad opera delComune di Colledara delle disposizioni regolamentari organizzative di cuiall’art. 53, comma 23, l. n. 388/2000, essendo generica sul punto lapremessa al ricorso “in fatto” (manca la trascrizione dei passi dell'atto dicitazione e del corrispondente motivo di appello, manca la trascrizione deipassi rilevanti della sentenza penale) e insufficiente il mero richiamo al capodi imputazione evocato.Numero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/20261.4.2. Per altro verso, il motivo è inammissibile perché implica larivalutazione di elementi di fatto preclusa in sede di legittimità (Cass., sez.un., 27 dicembre 2019, n. 34476).Il ricorrente assume, peraltro del tutto genericamente per quanto quirileva, una assimilazione dell’attività da lui svolta «quale assessore» a quelladel «dipendente responsabile d’area» senza nemmeno precisare conchiarezza se la condotta (omissiva) addebitata in sede penale fosseascrivibile, e perché, all’una o all’altra delle attività e senza neppurespecificare a quali fini opererebbe l’affermata assimilazione, posto che l’art.53, comma 23, l. n. 388/2000 è silente in ordine al tema qui discusso, ossiail «patrocinio legale» in favore dell’amministratore di ente locale con accolloall’amministrazione di appartenenza di ogni onere di difesa, nel ricorrere diprecise condizioni che devono essere tutte soddisfatte.In ogni caso, non può essere riesaminato, perché relativo ad elementidi fatto e all’interpretazione della sentenza penale di assoluzione (l’esamedel «percorso argomentativo» seguito dal giudice penale), quanto giàaccertato nel giudizio di merito, ossia l’avvenuto coinvolgimento delricorrente «esclusivamente quale assessore» nella vicenda poi sfociata nelprocedimento penale, né può essere chiesto al giudice di legittimità diaccertare l’esistenza del necessario nesso causale tra l’esborso per la difesanel processo e lo svolgimento dell’attività quale funzionario pubblico (fra letante, v. Cass., sez. I, 17 giugno 2008, n. 16408).Infatti, nel giudizio civile l’esame della domanda di rimborso delle spesesostenute dal pubblico amministratore per la difesa nel processo penalerichiede una «autonoma ricostruzione fattuale della vicenda da parte delgiudice di merito» (Cass., sez. I, ord. 5 aprile 2024, n. 9056), proprioperché l’accoglimento della domanda non è effetto automatico del merofatto dell’assoluzione in sede penale.1.4.3. Inoltre, il ricorrente non censura in modo efficace, e con richiamoad una ben identificata disposizione legislativa applicabile ratione temporisNumero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026al caso di specie (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), la ratio decidendi sottesaal rigetto del primo motivo di appello, ossia la netta differenza tra laposizione del funzionario onorario e quella del dipendente pubblico (quantoai riflessi di tale differenza su competenza e giurisdizione, v. Cass., sez. un.,13 gennaio 2006, n. 478, cui ha fatto seguito, rigettando il ricorso dell’exassessore e vicesindaco, Cass., sez. I, 17 giugno 2008, n. 16408),differenza che nel ricorso si ritiene di poter accantonare facendo leva su unaasserita assimilazione, di fatto, dell’attività dell’assessore comunale a quelladel dipendente «responsabile d’area» (sull’onere di specificità dei motiviladdove si denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., v., frale tante, Cass., sez. II, ord. 12 giugno 2023, n. 16549; Cass., sez. un., 28ottobre 2020, n. 23745).1.4.4. Infine, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,c.p.c. laddove, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità– neppure menzionata - e senza fornire apprezzabili argomenti idonei asuperarla (fra le tante, Cass., sez. II, ord. 28 dicembre 2020, n. 29629;Cass., sez. VI-2, ord. 2 marzo 2018, n. 5001; Cass., sez. un., 21 marzo2017, n. 7155), si limita ad affermare, nonostante il chiaro dettatolegislativo, l’applicabilità anche agli amministratori di enti locali dellaspeciale disciplina (il ricorrente si riferisce all’art. 67, d.P.R. n. 268/1987,peraltro abrogato nel 2012), dunque insuscettibile di interpretazioneestensiva o analogica (fra le altre, Cass., sez. III, ord. 20 dicembre 2024,n. 33700; Cass., sez. III, 25 settembre 2014, n. 20193, pag. 6), previstaratione temporis per i soli dipendenti di enti locali (v. ad es. Cass., sez. III,ord. 20 dicembre 2024, n. 33700; Cass., sez. III, ord. 20 giugno 2024, n.17078, par. 2, relativa alla pretesa di un sindaco; Cass., sez. III, ord. 8marzo 2019, n. 6745; Cass., sez. III, 25 settembre 2014, n. 20193, cherichiama Cass., sez. un, n. 478/2006, peraltro – alla pari di Cass., sez. un.,n. 3887/2020, relativa alla sola questione di giurisdizione, Cass. n.12645/10, Cass. 25690/11; Cass., sez. lav., 1° dicembre 2011, n. 25690;Numero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026con riferimento alla legislazione della Regione Sicilia, v. da ultimo Cass.,sez. lav., 17 novembre 2025, n. 30280; Cass., sez. I, ord. 5 aprile 2024, n.9056, nonché, di particolare rilievo rispetto al caso ora in esame, Cortecost., 16 giugno 2020, n. 197), mentre l’art. 18, d.l. 25 marzo 1997, n. 67,conv. con modificazioni dalla l. 23 maggio 1997, n. 135, cui si riferisce Cortecost. n. 267/2020, riguarda i dipendenti di amministrazioni statali (cfr.Cass., sez. lav., ord. 29 luglio 2024, n. 21167).La Corte d’appello ha, quindi, deciso la questione di diritto in conformitàalla giurisprudenza della Corte di cassazione e l’esame dei motivi non offreelementi per confermare o mutare il consolidato orientamento.2. Col secondo motivo si deduce «Violazione ex art. 360 n 3 cpc dell’art.67 del dpr n. 268/87 sotto altro aspetto anche in relazione all’art. 53,comma 23, della Legge n. 388/2000 86 TUEL ed in relazione all’art. 2697Sempre nell’ambito della motivazione addotta a sostegno del rigetto delprimo motivo di appello, la Corte d’appello di L’Aquila ha affermato:«5.1.2. Sotto ulteriore profilo va rilevato il difetto di dimostrazione nellaspecie delle condizioni (mancanza di conflitto di interessi conl’Amministrazione e scelta concordata del difensore) alle quali, secondol’orientamento interpretativo seguito dalla Giurisprudenza di legittimità, èsubordinato il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendenteper difendersi in giudizio.5.1.3. Pertanto nella specie, anche a prescindere dalla ritenutainammissibilità della applicazione analogica al funzionario onorario delladisciplina prevista […] per i dipendenti pubblici, difetterebbero le condizioniper il riconoscimento dell’invocato rimborso».Il successivo paragrafo 5.1.4. della sentenza di appello, con espressorinvio a Cass., sez. lav., 31 ottobre 2017, n. 25976, richiama i precedentidi legittimità concernenti i presupposti necessari, nel caso concreto, alsorgere del diritto del dipendente alle spese sostenute per la difesa, il giustoNumero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026equilibrio da raggiungere tra le esigenze dei dipendenti e gli oneri a caricodell’amministrazione, la «necessaria valutazione ex ante da partedell’amministrazione» per «valutare la sussistenza o meno del conflitto diinteressi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cuinominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente»,avendo la Corte di cassazione «ribadito, che in ragione della specificità edella diversità delle normative, si deve escludere che nel settore del lavoropubblico costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto alrimborso delle spese legali (Cass. 13.3.2009 n. 6227), non essendosufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatticommessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza diresponsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenzadelle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalleparti collettive il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spesesostenute» (seguono altri richiami alla giurisprudenza di legittimità, anchein ordine alla previsione di cui all’art. 28, C.C.N.L. 14 settembre 2000 per ilpersonale del comparto delle Regioni e delle [OSCURATO:PERSONA]).2.1. A proposito del «preteso conflitto di interessi», ritenuto privo delbenché minimo riscontro probatorio anche «alla luce del complessivoimpianto motivazionale della sentenza assolutoria in atti che ben evidenzial’incensurabile correttezza dell’operato dell’amministratore: cfr. in tal sensopag. 4 della sentenza medesima», sostiene il ricorrente che la questione erastata solo «appena accennata» dal Comune, avendo l’ente convenuto«incentrato il proprio sistema difensivo esclusivamente sull’inapplicabilità alcaso di specie» della disciplina invocata dall’attore, o in via di analogia o diapplicazione retroattiva, e che «su tale conflitto di interessi, mai avrebbepotuto il giudice sostituirsi all’onere allegatorio e probatorio che non potevache gravare sull’Amministrazione convenuta siccome fatto ostativo edimpeditivo della domanda fatta valere ai sensi dell’art. 2697 c.c.»; inoltre,«tale conflitto, ove effettivamente rilevato, avrebbe necessariamenteNumero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026escluso la scelta condivisa del legale, del resto tempestivamente partecipataall’Amministrazione» ma che «non è vero che l'applicazione della norma dicui al precedente punto sia sempre subordinata alla scelta preventivacondivisa del legale».2.2. Per quanto qui rileva, ai fini della declaratoria di inammissibilità delmotivo è sufficiente rilevare che neanche in questo caso il ricorrente haindicato con precisione, come era suo onere fare (art. 366, comma 1, n. 4,c.p.c.), la disposizione a suo dire applicabile ratione temporis alla fattispecieconcreta, né ha illustrato per quale ragione la – non meglio identificata -norma di diritto sarebbe stata violata (l’art. 67, d.P.R. n. 268/87 era statoabrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5; l’art. 53, comma 3, l. n. 388/2000.come si è detto, non ha immediato rilievo per la soluzione delle questioni inesame; l’art. 86, comma 5, TUEL è entrato in vigore il 15 agosto 2015).Per altro verso, il motivo è inammissibile poiché con l’affermare inconcreto l’insussistenza del conflitto di interessi, in contrasto con quantoaccertato nel giudizio di merito, e col richiamare altresì non meglioidentificati passi della sentenza penale di assoluzione senza peraltroevidenziare alcun elemento sintomatico del nesso causale tra l’esborso perspese legali e la funzione pubblica effettivamente svolta, esso introduce unprofilo di fatto del tutto estraneo alla previsione di cui all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. e che in ogni caso non può essere oggetto di esame erivalutazione nel giudizio di legittimità (Cass., sez. III, ord. 20 giugno 2024,n. 17078), fermo restando che la condizione non ravvisata dalla Corted’appello, ossia la «mancanza di conflitto di interessi conl’Amministrazione», è un fatto costitutivo dell’affermato diritto al rimborsoper la cui allegazione e prova è insufficiente la mera assoluzione nelprocesso penale (fra le tante, Cass., sez. III, ord. 3 novembre 2020, n.24461; Cass., sez. lav., ord. 11 luglio 2018, n. 18256; Cass., sez. lav., ord.5 febbraio 2016, n. 2366; Cass., sez. lav., 3 febbraio 2014, n. 2297).Numero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026Come già rilevato in casi analoghi, «la giurisprudenza di questa Corte èferma nel ritenere che il contributo da parte della P.A. alle spese per ladifesa del proprio dipendente, imputato in un procedimento penale,presuppone l'esistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l'attivitàsia imputabile alla P.A. - e, dunque, si ponga in diretta connessione con ilfine pubblico - e sussista un nesso di strumentalità tra l'adempimento deldovere ed il compimento dell'atto, atteso che il diritto al rimborso costituiscemanifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelarel'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonchél'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire altitolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi agisceper suo conto. (Nella specie, è stata esclusa la sussistenza delle condizioniper il rimborso in relazione ad un procedimento penale per timbratura delcartellino marcatempo di altro dipendente, a nulla rilevando l'intervenutaassoluzione) -cfr. Cass.n.20561/2018, Cass.n.28597/2018-» (così Cass.,sez. I, ord. 5 aprile 2024, n. 9056; cfr. anche Cass., sez. lav., ord. 16ottobre 2025, n. 27674).Inoltre, «l'assenza di conflitto di interessi, che costituisce il presuppostoper l'assunzione dell'onere di pagamento da parte datoriale, va valutata "exante" nel momento in cui è stata posta in essere la condotta generatrice diresponsabilità, né è automaticamente esclusa in caso di assoluzione deldipendente, occorrendo accertare, sulla base di una autonoma ricostruzionefattuale della vicenda da parte del giudice di merito, che il dipendente abbiaagito unicamente per finalità di espletamento del servizio, in esecuzione deicompiti di ufficio e, quindi, non in conflitto con il suo datore di lavoro, fermorestando che ai fini ricostruttivi della esistenza o meno di una situazioneantagonista possono, comunque, assumere rilievo elementi acquisitisuccessivamente, anche tratti dal provvedimento che ha definito il giudizionel quale era coinvolto il lavoratore-cfr.Cass.n.34457/2019-» (Cass., sez.I, ord. 5 aprile 2024, n. 9056).Numero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/20262.3. Mancante la prima delle condizioni individuate dalla Corte d’appello(«mancanza di conflitto di interessi con l’Amministrazione»), non ènecessario verificare se nel caso di specie fosse richiesta anche la seconda(la «scelta concordata del difensore»; cfr. Cass., sez. lav., ord. 9 giugno2025, n. 15279, che, in relazione all’art. 28 C.C.N.L. 14 settembre 2000,ha enunciato il seguente principio di diritto: « In tema di pubblico impiegocontrattualizzato e di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatticommessi dal dipendente di un ente locale nell’espletamento del servizio ein adempimento di obblighi di ufficio, l’amministrazione pubblica non ètenuta a rimborsarlo delle spese necessarie per assicurare la difesa legale,ove egli abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina dellegale di fiducia, senza la previa comunicazione all’amministrazione stessa,o qualora, dopo avere effettuato la nomina, si limiti a comunicarla al dettoente»; Cass., sez. lav. 31 ottobre 2017, n. 25976, con riguardo all’art. 28,C.C.N.L. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle regioni edelle autonomie locali; Cass., sez. III, ord. 3 novembre 2020, n. 24461),tanto più che, lo si è già osservato, il ricorrente non ha indicato conprecisione, come invece richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., qualefosse la norma applicabile ratione temporis.3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta «Violazione ex art. 360 n. 3cpc dell’art. 1720 cc in relazione all’art. 12, comma 2, delle preleggi».Tale censura si riferisce al rigetto del quarto motivo di appello, in ordineal quale la Corte di L’Aquila ha affermato:«5.4.1. Invero la Suprema Corte ha dichiarato palesemente infondatala tesi dell’applicazione analogica dell'art. 1720 comma 2 c.c. in tema dimandato, norma nella quale troverebbe fondamento il diritto al rimborsodelle spese legali intese come "danni che il mandatario ha subiti a causadell'incarico".5.4.2. La Corte ha spiegato che tale tesi originariamente prospettata -ma ai soli fini della pronuncia sul riparto di giurisdizione - da Corte Cass.Numero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026Sez. UU, n. 478/2006, da un lato, non appare pertinente, non superando ilrilievo secondo cui, nel caso in cui l'amministratore comunale sia statoprosciolto "la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nessodi causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro sipone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona,pubblica o privata, e costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata" (cfr.Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 10052 del 16/04/2008; id. Sez. 1, Sentenzan. 12645 del 24/05/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 3737 del 09/03/2012; id.Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 03/04/2013); dall'altro lato, è statadefinitivamente abbandonata dalla successiva giurisprudenza della Cortecon argomenti che il Collegio condivide, laddove si è osservato che"l'adattamento alla funzione pubblica dell'amministratore di un istituto tipicodella sfera di cooperazione giuridica nei rapporti tra privati, qual è ilmandato, non può non risultare forzato; il che appare evidente se solo siconsideri la radicale incompatibilità con la suddetta funzione pubblica,improntata ad autonomia e responsabilità anche politico istituzionale, delletipiche modalità di svolgimento del mandato privatistico (ancorché privo dirappresentanza). E così quanto, tra il resto, agli obblighi del mandatario disopravvenute suscettibili di determinare la revoca o la modificazionedell'incarico; di presentare il rendiconto del proprio operato" (cfr. Cortecass. Sez. 3, Sentenza n. 20193 del 25/09/2014, in motivazione, cui addeCorte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5264 del 17 marzo 2015)».3.1. Secondo il ricorrente, che richiama Cass., sez. I, 15 [rectius, 16,n.d.r.] aprile 2008, n. 10052, Cass., sez. un., ord. 17 febbraio 2020, n.3887 e Cass., sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1557, vi è un «principiofondamentale dell'ordinamento giuridico» in base al quale «chi agisce perconto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzareinteressi estranei alla sua sfera personale, non deve sopportare gli effettiNumero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalleconseguenze economiche subite per la l'esecuzione dell'incarico».Afferma inoltre il ricorrente che il processo penale nel quale era statoassolto si pone «in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato»concernente l’incarico all’epoca ricoperto di responsabile dell’area tecnicadel Comune di Colledara, «per un’attività dell’amministratore compiutaquindi a causa del mandato e non semplicemente in occasione dello stesso».3.2. Va precisato che nel ricorso si attribuisce a Cass., n. 10052/2008un’affermazione non rinvenibile nel testo della sentenza (oltretutto, ilricorso dell’ex amministratore era stato respinto sul rilievo che, comechiarito da Cass., sez. un., n. 10680/1994 a proposito di amministratore disocietà di capitali, il rimborso previsto dall’art. 1720 c.c. concerne solo lespese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento deipropri obblighi e che tale ipotesi non comprende le spese per la difesa in unprocesso penale, «neppure quando il mandatario - imputato vengaprosciolto, giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesanon si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, matra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività diuna terza persona, pubblica o privata, e dato dall'accusa poi rivelatasiinfondata»); che Cass., sez. un., n. 3887/2020 si è limitata a statuire sullagiurisdizione; che Cass., n. 1557/2019 incentra la propria motivazione sulcontenuto di una previsione del tutto speciale, un articolo del regolamentosul funzionamento del consiglio comunale in tema di diritto del consiglierealla rifusione delle spese legali sostenute per difendersi sempre che ilgiudizio sia nato da fatti e atti connessi all'espletamento del mandato, perpoi concludere col rigetto del ricorso dell’ex sindaco.Ciò premesso, il motivo in esame è inammissibile.In primo luogo, perché esso assume l’esistenza di un, invero nonaccertato in concreto, nesso di causalità tra la condotta contestata in sedepenale e lo svolgimento dell’incarico di responsabile dell’area tecnica, l’unoNumero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026e l’altro neppure descritti con precisione nel ricorso, quando invece la Corted’appello, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede: per unverso, non ha ravvisato la mancanza del conflitto di interessi, condizionenecessaria per il rimborso delle spese di difesa, il che preclude in radice ogniindagine in diritto sulla possibile estensione o applicazione analogicadell’art. 1720 c.c. al rapporto tra amministratore locale ed ente pubblico efa venir meno l’interesse alla pronuncia sulla lamentata violazione dell’art.1720 c.c. (oltretutto insussistente alla luce di Cass., sez. un., n.10680/1994 e della pur invocata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. n. 10052/2008; v.anche Cass., sez. III, ord. 20 giugno 2024, n. 17078); per un altro, hapositivamente affermato che la condotta contestata in sede penale si riferiva«esclusivamente» all’attività svolta quale amministratore, in quanto talenon titolare di pretese creditorie fondate su disposizioni previste a favoredei soli dipendenti pubblici, e comunque in difetto di dimostrazione dellamancanza del conflitto di interessi secondo una valutazione ex ante.In secondo luogo, perché l’interpretazione proposta nel ricorso è incontrasto, rilevante ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con la più recentegiurisprudenza di legittimità che ha escluso l’applicabilità in via analogicadell’art. 1720, comma 2, c.c. al rapporto tra amministratore ed ente locale,avuto riguardo, per un verso, all’eterogeneità di quel rapporto, che vede iltitolare di carica elettiva svolgere una funzione pubblica, improntata adautonomia e responsabilità anche politico - istituzionale, con ampiadiscrezionalità e senza vincolo di mandato verso l’ente, rispetto all’altro,intercorrente tra le parti del contratto di cui all’art. 1703 c.c., incentratoinvece sulla cooperazione tra i contraenti, regolato da disposizioniprivatistiche e connotato da obblighi a carico del mandatario (attenersi alleistruzioni impartitegli dal mandante, compiere atti non esorbitanti dalmandato ricevuto, rendere note al mandante le circostanze sopravvenutesuscettibili di determinare la revoca o la modificazione del mandato, rendereil conto del suo operato al mandante) affatto incompatibili con la posizioneNumero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’amministratore di ente locale (per tutte, Cass., sez. III, ord. 20dicembre 2024, n. 33700; Cass., sez. I, ord. 13 settembre 2022, n. 26895;Cass., sez. III, ord. 8 marzo 2019, n. 6745, ove ulteriori riferimenti); e, perun altro, all’assenza di una vera e propria lacuna da colmare ai sensi dell’art.12, comma 2, disp. prel., c.c., ben potendo il legislatore, dotato di ampiadiscrezionalità (v. Corte cost., 16 giugno 2020, n. 197, quanto allalegislazione della Regione Sicilia), regolare diversamente situazioni nonidentiche fra loro, soluzione questa «non […] priva di razionalità, atteso chegli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti daicittadini, ai quali rispondono (e quindi non all'ente) del loro operato» (Cass.,sez. I, 24 maggio 2010, n. 12645), oppure decidere, secondo valutazioni diopportunità, di assoggettare le une e le altre a una medesima disciplina,come in effetti avvenuto, nel quadro della legislazione nazionale (art. 86,comma 5, TUEL) o regionale (art. 39, l. Regione Sicilia n. 145/1980, art.24, l. Regione Sicilia n. 30/2000), con l’espressa estensione agliamministratori di enti locali della disciplina in materia di rimborso degli oneridi difesa un tempo operante a favore dei soli dipendenti (cfr. Cass., sez. III,ord. 20 dicembre 2024, n. 33700; Cass., sez. III, ord. 8 marzo 2019, n.6745).Alla medesima conclusione si giunge anche sulla base dell’orientamentopiù risalente, che ha ritenuto fuori dal campo di applicazione dell’art. 1720,comma 2, c.c. la pretesa al rimborso delle spese sostenutedall’amministratore per la difesa in un giudizio penale, sia pur concluso conl’assoluzione, e ciò per assenza del nesso di causalità diretta conl'esecuzione del mandato (Cass., sez. III, ord. 8 marzo 2019, n. 6745;Cass., sez. III, 25 settembre 2014, n. 20193; Cass., sez. III, 3 aprile 2013,n. 8103; Cass., sez. I, 24 maggio 2010, n. 12645; Cass., sez. I, 16 aprile2008, n. 10052; v. altresì Cass., sez. un., 14 dicembre 1994, n. 10680, cosìmassimata: «Perché l'amministratore di una società di capitali ottenga ilrimborso delle spese ai sensi dell'art. 1720, secondo comma, cod. civ., daNumero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026applicare in via analogica, è necessario che abbia sostenuto tali spese acausa, e non semplicemente in occasione, del proprio incarico; rientra inquest'ultima fattispecie l'ipotesi in cui le spese, siano state effettuatedall'amministratore allo scopo di difendersi in un processo penale iniziato inrelazione a fatti connessi all'incarico, e conclusosi col proscioglimento»; daultimo, v. Cass., sez. III, ord. 20 dicembre 2024, n. 33700).4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la «[v]iolazione ex art. 360n. 3 cpc dell’art. 86 TUEL e del principio di retroattività della leggesoprattutto se di diritto pubblico o amministrativo o di ordine pubblico».Nel rigettare il secondo motivo di appello, la Corte di L’Aquila haosservato:«5.2. Palesemente infondato si rivela poi il secondo motivo di gravameil quale risulta basato su una non corretta individuazione della data dientrata in vigore del nuovo testo dell’art. 86 comma 5 TUEL.5.2.1. Al riguardo va chiarito che, diversamente da quanto sostenutodall’appellante, il testo dell’art. 86 comma 5 TUEL non è stato inserito conil decreto legge n. 78 pubblicato il 19.06.2015 ma con l’art. 7-bis introdottocon la legge 6.08.2012 n. 125 (di conversione, con modifiche, del predettodecreto legge).5.2.2. Ne consegue che, dovendo aversi riguardo alla data di entrata invigore della legge di conversione n. 125 del 6.08.2015 (che, si ripete, hainserito nel D.L. 78 del 19.06.2015 l’art. 7 bis che ha modificato l’art. 86comma 5 TUEL, correttamente il primo giudice ha escluso l’applicabilità dellalegge in questione alla fattispecie in esame perfezionatasi in dataantecedente alla data di entrata in vigore della L. n. 125 del 6.08.2015 (ilprocedimento penale veniva definito con sentenza pubblicata mediantelettura del dispositivo all’udienza del 5.05.2015, le cui motivazioni venivanodepositate nel luglio 2015, mentre la prima richiesta di pagamento deldifensore risaliva al giugno 2015 e la richiesta di rimborso avanzata neiconfronti del Comune veniva effettuata il 23.07.2015)».Numero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/20264.1. Il ricorrente, che allude ad un «intervento (autenticamente)interpretativo, e quindi, retroattivo», sostiene che «[t]rattandosi nel casodi specie di legge di diritto pubblico o amministrativo o di ordine pubblico,la stessa legge è poi retroattiva per definizione» e che «se le disposizionisulla legge in generale stabiliscono che “La legge non dispone che perl’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, questo divieto non è assoluto,ed incontra, oltre che per le leggi di diritto pubblico, alcune eccezioni».4.2. Il motivo è inammissibile poiché, inosservato l’onere di specificità(art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), esso assume, senza darne spiegazionealcuna, che la nuova disposizione, neppure analizzata nel dato testuale, sianorma di interpretazione autentica (ma v. Corte cost., n. 197/2020 in ordineall’art. 24, l. Regione Sicilia n. 30/2000, che pure iniziava con: «L'Art. 39della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che[…]»); inoltre, esso non si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata e non la sottopone a puntuale e motivata censura ma si limita ageneriche e astratte considerazioni, senza neppure indicare il momento incui sarebbe sorto il diritto al rimborso delle spese, quando invece il nuovotesto dell’art. 18, comma 5, TUEL, introdotto con la legge di conversionedel d.l. n. 78/2015, ossia con la l. n. 125/2015, è entrato in vigore il 15agosto 2015 e ha riconosciuto agli amministratori di enti locali un dirittonuovo senza espressa previsione di retroattività.E’ inammissibile altresì ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. in quantola Corte d’appello, nell’escludere la retroattività del novellato art. 86,comma 5, TUEL (così, anche, Cass., sez. un., ord. 17 febbraio 2020, n.3887, paragrafo 5), ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza dilegittimità (per tutte, v. Cass., sez. III, ord. 20 dicembre 2024, n. 33700;Cass., sez. III, ord. 20 giugno 2024, n. 17078; Cass., sez. III, ord. 8 marzo2019, n. 6745).5. Col quinto motivo si deduce «[v]iolazione ex art. 360 n.3 cpc degliarticoli 182-185 e 191 del D.Lgs n. 267/2000» per avere il giudice di meritoNumero registro generale 14890/2021Numero sezionale 4475/2025Numero di raccolta generale 12446/2026Data pubblicazione 04/05/2026negato il diritto al rimborso per la mancata previsione in bilancio di appositavoce di spesa.In realtà la Corte di L’Aquila ha dichiarato assorbito il quinto motivo diappello che presupponeva l’applicabilità, invece esclusa, del nuovo art. 86,comma 5, TUEL.Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse,avuto riguardo all’inammissibilità degli altri motivi e in particolare del quarto(cfr. Cass., sez. III, ord. 20 dicembre 2024, n. 33700).6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.7. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il17 dicembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli