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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16920/2026

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mitata in liquidazione coattaamministrativa, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] eVincenza Migliaccio, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Buono;- controricorrente -nonchéCigliano Giuseppe e Lucia;- intimati -Numero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 16920/2026Data pubblicazione 29/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2863/2020pubblicata il 10 agosto 2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Buono per la controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione notificato in data 29 giugno 2007, l’IstitutoNazionale per la Casa ai Pescatori e Marittimi - Edilmare - Soc.Coop.va a r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NicolinaCigliano, deducendo di essere proprietaria di un’unità abitativa inCigliano, nel 1955, per sé e i propri eredi; dopo il decesso delCigliano, avvenuto nel 1991, aveva chiesto al coniuge dello stesso,[OSCURATO:PERSONA], di produrre copia del contratto in forza del qualeoccupava l’immobile, senza esito, per cui aveva interesse a fareaccertare il diritto di proprietà della Edilmare sull’immobile de quo,stante l’esistenza del contratto di locazione stipulato nel 1955 conAniello [OSCURATO:PERSONA] e la morosità della convenuta [OSCURATO:PERSONA],quale successore dell’originario conduttore [OSCURATO:PERSONA], nelpagamento del canone di locazione dovuto alla Edilmare.Nel giudizio di primo grado si costituiva soltanto NicolinaCigliano, chiedendo il rigetto della domanda e spiegandoriconvenzionale tesa ad ottenere il trasferimento della proprietàdell’immobile.

A tal fine, la convenuta ha dedotto che il diritto diproprietà del bene era stato acquisito dal suo dante causa, AnielloCigliano, sin dal 30 giugno 1980, poiché il contratto intercorso fra leNumero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 16920/2026parti in data 1° luglio 1955 aveva natura mista di locazione con pattoData pubblicazione 29/05/2026di futura vendita, essendo previsto il pagamento di un canone annuoper la durata di 25 anni, decorsi i quali il conduttore, in regola con ipagamenti, sarebbe divenuto proprietario dell’immobile senzaulteriori oneri, fatta eccezione soltanto per le spese dell’atto notariledi trasferimento.

In subordine, ha chiesto accertarsi e dichiararsil’intervenuta usucapione del bene, atteso che, dal giugno del 1980alla data di introduzione del giudizio, ella aveva posseduto animodomini detto immobile, provvedendo alla manutenzione ordinaria estraordinaria, senza che la Edilmare avesse mai avanzato alcunapretesa.La causa, rimessa per competenza alla Sezione distaccata diIschia del Tribunale di Napoli, è stata istruita mediante acquisizionedei documenti prodotti dalle parti e, all’esito, con sentenza resa exart. 281 sexies c.p.c. in data 10 gennaio 2011, il Tribunale di Napoli,Sezione distaccata di Ischia, ha accolto la domanda di trasferimentodella proprietà dell’immobile in favore di [OSCURATO:PERSONA], rigettandoogni altra domanda e condannando la Edilmare alla rifusione dellespese del grado.Il primo giudice ha qualificato il contratto intercorso fra le partiin data 1° luglio 1955 come preliminare di vendita sottoposto acondizione e ha ritenuto non sussistere alcun obbligo di pagamentodei canoni successivamente allo scadere dei 25 anni stabiliti incontratto, bensì il diritto del conduttore di acquisire la proprietàdell'immobile; quanto alla prescrizione di tale diritto, il tribunale haritenuto sussistere validi atti interruttivi posti in essere da AnielloCigliano e dai suoi eredi, costituiti dalle raccomandate con cui siinvitava la Edilmare al trasferimento della proprietà del bene.Avverso detta sentenza ha proposto appello la Edilmare, con attonotificato in data 27 maggio 2011, contestando la qualifica delcontratto come preliminare sottoposto a condizione e rilevandotrattarsi, invece, di locazione con patto di futura vendita, deducendoche il canone di locazione avrebbe dovuto essere corrisposto sinoNumero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026alla stipula del contratto di compravendita, quindi anche oltre i 25Numero di raccolta generale 16920/2026anni previsti in contratto, per cui i convenuti dovevanDoa tae psubsbelicraezio ne 29/05/2026riconosciuti come morosi, e reiterando, inoltre, l’eccezione diprescrizione del diritto ad ottenere il trasferimento dell’immobile, sulrilievo che la raccomandata del 28 giugno 2000, che il tribunaleaveva ritenuto costituire valido atto interruttivo, sarebbe stataspedita oltre il termine decennale decorrente dalla precedenteraccomandata del 15 giugno 1990.Nel corso della fase di appello è stata disposta l’integrazione delcontraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA],risultata deceduta prima del deposito della sentenza impugnata, adesito della quale i predetti sono rimasti contumaci.Si è costituita, invece, l'appellata [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ilrigetto del gravame e riproponendo, in forma di appello incidentale,in parte condizionato all’esito del gravame principale, le eccezioni edomande riconvenzionali non accolte in primo grado, relative, inparticolare, alla intervenuta soppressione della Edilmare, quale entepubblico economico, ad opera del d.l. n. 112 del 2008 (c.d.

Taglia-enti), all’usucapione dell’immobile e al risarcimento dei danni subitiper il mancato trasferimento dello stesso ed al rimborso delle spesedi manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute sino alla data diintroduzione del giudizio.L’appellata ha chiesto anche la correzione di errori materialicontenuti nella sentenza impugnata, laddove non era stata indicataper esteso la denominazione dell’appellante e risultava soloparzialmente indicata la consistenza dell’immobile trasferito,essendo stata omesso nella descrizione il primo piano dell’abitazione.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2863/2020, harigettato entrambi gli appelli, confermando la qualifica del contrattostipulato con [OSCURATO:PERSONA] quale locazione con patto di futuravendita, con le condizioni ivi contemplate, per cui non vi era stataalcuna morosità, interrotta la prescrizione dalla stessa Edilmare conraccomandata del 1999.Numero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 16920/2026L’Istituto nazionale per la casa ai pescatori e marittimi haData pubblicazione 29/05/2026proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, cui haresistito la sola [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 5-3-2026 e nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Procuratoregenerale, nella persona del cons. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria con le sue conclusioni; anche le parti hanno depositatomemoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo l’ente ricorrente lamenta la violazionedegli artt. 101 e 183 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.Contesta la circostanza che la corte territoriale abbia accolto d’ufficioun’eccezione di interruzione della prescrizione nonostante NicolinaCigliano avesse sollevato la diversa eccezione di rinuncia allaprescrizione.

Vi sarebbe stata, quindi, una lesione del contraddittorioe del diritto di difesa.La censura è infondata.La controricorrente, infatti, ha eccepito fin dalla comparsa dicostituzione di primo grado l’interruzione della prescrizione fattavalere da parte ricorrente, fondandola anche su un documento del1999 (pagina 5 della comparsa di costituzione), reiterandol’argomentazione nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (pagine 3 e4, dove parla di riconoscimento del suo diritto e di comportamentodell’ente ricorrente incompatibile con l’eccezione in questione), nellaseconda memoria ex art. 183 c.p.c. (pagina 5, nella quale è citatol’art. 2937 c.c.), nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. (pagina 7,dove si discute ancora di un riconoscimento del diritto dellacontroricorrente, con effetto interruttivo della prescrizione, e sichiarisce che l’ente, con la sua condotta, avrebbe rinunciato adavvalersi della prescrizione ai sensi dell’art. 2937 c.c.) e nellamemoria di costituzione in appello (pagine 14 e 15, nelle quali reiteraquanto esposto in primo grado).Numero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026I documenti sopra indicati, presenti agli atti, possono essereNumero di raccolta generale 16920/2026consultati in questa sede attesa la natura processuale Ddaetal p uvbbilziciaozio ne 29/05/2026denunciato.A ciò deve aggiungersi la circostanza che il giudice di primo gradoaveva ritenuto interrotta la prescrizione, con la conseguenza che latematica era oggetto del contendere anche in appello (questo sievince dalla pagina 2 della sentenza impugnata).Ne deriva il rigetto del motivo.2) Con il secondo motivo parte ricorrente contesta la violazioneo falsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e 2944 c.c. o l’omissionedi motivazione.Sostiene l’erroneità dell’interpretazione della raccomandata del 2agosto 1999, in quanto il testo della missiva sarebbe stato equivoco,non facendo riferimento all’imminente cessione della proprietà delbene.Afferma, poi, che il documento non potrebbe contenere unriconoscimento del debito, atteso che proverrebbe da un entesottoposto a liquidazione coatta amministrativa.La censura è inammissibile.Innanzitutto, si espone che, secondo la giurisprudenza (Cass.Sez. 1, n. 29609 del 16 novembre 2018), l’interpretazione delladomanda giudiziale, al fine di stabilirne l’idoneità a costituire attointerruttivo della prescrizione di un determinato diritto, noninvolgendo l’accertamento di un vizio in procedendo, costituiscelegittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.Questo principio non può che estendersi a qualunque attoespressione di autonomia privata depositato agli atti, imponendo,però, in siffatta ipotesi, alla parte che detta interpretazione contrasti(e a prescindere dai profili motivazionali), di indicare nel suo ricorsoquale, fra i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c., sarebbestato violato.Numero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026La corte territoriale ha interpretato la volontà delle parti, ancheNumero di raccolta generale 16920/2026alla luce della corrispondenza già intercorsa fra di loro (la dDiaftfai dpuabb ldicaezlio ne 29/05/202615 giugno 1990) e del contenuto della raccomandata del 2 agosto1999, e ne ha ricavato che parte ricorrente aveva chiesto ilpagamento dei canoni successivi al marzo 1987, precisando che ciòera necessario per procedere all’imminente cessione in proprietàdell’immobile.Si tratta di un’interpretazione che è motivata e che non puòessere censurata in questa sede come tale.In particolare, l’ente ricorrente non riporta neppure il contenutointegrale della lettera richiamata e non prende posizione su quelladel 15 giugno 1990, ma chiede solo di compiere una lettura del primodocumento a sé favorevole.Per ciò che concerne la legittimazione dell’ente, si evidenzia chequesta eccezione è sollevata per la prima volta in cassazione (nonrisultando dalla sentenza di appello) e che, quindi, è inammissibile,concernenti la decorrenza dell’apertura della procedura diliquidazione coatta amministrativa, alla quale è soggetta partericorrente, che non possono essere compiuti in questa sede.Peraltro, si evidenzia che l’ente ricorrente è, comunque, rimastoparte del contratto in esame e che la missiva de qua è statasottoscritta pure dal Commissario liquidatore della Edilmare.Al riguardo, si sottolinea che, in tema di contratto preliminare dicompravendita immobiliare ed in ipotesi di fallimento del promittentevenditore, l’esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tralo scioglimento o il subingresso nel contratto, ai sensi dell’art. 72legge fall. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n.5 del 2006), può anche essere tacito, ovvero espresso per fatticoncludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un attodi straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione delgiudice delegato, in quanto tale scelta costituisce espressione di unaprerogativa discrezionale del curatore stesso.Numero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026Una volta ritenuto effettuato il subentro, il curatore (ma lo stessoNumero di raccolta generale 16920/2026vale per il commissario nel caso in esame) può compiere tuDttaita gpulib balictatziio ne 29/05/20263) Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e 2937 c.c. in quanto nonsarebbe stato possibile rinunciare alla prescrizione in data 2 agosto1999, non essendo ancora maturata.Contesta ancora l’interpretazione della missiva del 2 agosto 1999 erichiama, a suo favore, Cass. Sez. 2, n. 32224 del 10 dicembre 2019.La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.Infatti, la corte territoriale ha ritenuto sussistere un’ipotesi diinterruzione della prescrizione, istituto che, peraltro, è oggetto delcontendere nella vicenda che ha condotto al precedente citato daparte ricorrente a sostegno delle sue ragioni.Comunque, si sottolinea che, secondo la giurisprudenza, ilriconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il dirittostesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell’art. 2944c.c. - la prescrizione che sia ancora in corso mentre, se laprescrizione è già compiuta può solo ipotizzarsi la rinuncia allaprescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall’art. 2937 c.c.(Cass. Sez. 2, n. 10235 del 15 luglio 2002).Ne deriva che, non essendo ancora maturata la prescrizione, la corteterritoriale ha valutato la richiesta della controricorrente nell’unicomodo possibile.D’altronde, la domanda giudiziale (ma lo stesso vale per leeccezioni), per essere correttamente interpretata, va consideratanon solo nella sua formulazione letterale, ma anche, e soprattutto,nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità che la parteintende perseguire e tenendo conto dell’insieme delle deduzioni edelle tesi svolte.

In tale prospettiva, un’istanza, pur se nonespressamente e formalmente proposta, può ritenersi tacitamenteavanzata e virtualmente contenuta nel thema decidendum quando sitrovi in rapporto di necessaria connessione con la materia delNumero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026contendere e non ne estenda l’ambito soggettivo di riferimento.Numero di raccolta generale 16920/2026Inoltre, nell’interpretazione della domanda giudiDzaiata lpeu bblicaezio ne 29/05/2026nell’inquadramento giuridico della stessa il giudice non è vincolatodalla qualificazione data dalla parte o dalle espressioni da questausate, eventualmente equivoche o prive di tecnicismo giuridico(Cass. Sez.

L, n. 572 del 19 gennaio 2002; Cass. Sez. 2, n. 4461 del20 maggio 1997; Cass. Sez. 2, n. 381 del 16 gennaio 1997).Nella specie il giudice di appello ha applicato correttamente i dettiprincipi più volte affermati in giurisprudenza: ha considerato le difesedella controricorrente tali da integrare un’eccezione di interruzionedella prescrizione e ha trovato un riscontro a siffatte difese neidocumenti presenti agli atti, esercitando il suo potere-dovere diinquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti oggettodella contestazione mossa dalla controricorrente, e ciò nel rispettodell’ambito delle questioni proposte nonché del provvedimento inconcreto richiesto (rigetto dell'eccezione di prescrizione) e lasciandoimmutati il petitum e la causa petendi, senza introdurre nel temacontroverso elementi di fatto nuovi ed aggiuntivi rispetto a quellidedotti in giudizio dalle parti.Si ribadisce, poi, l’assoluta inammissibilità di richieste di riletturadella documentazione agli atti.4) Con il quarto motivo parte ricorrente contesta la violazionedell’art. 132, n. 4, c.p.c. in quanto la motivazione della corteterritoriale in ordine all’interruzione della prescrizione sarebbe stataapparente e/o inesistente.La censura è infondata, atteso che la corte territoriale ha benspiegato il suo convincimento alla pagina 5 della sentenza,riassumendo il contenuto della missiva del 2 agosto 1999 ericollegandolo alla diffida del 15 giugno 1990 e ad altre lettere deldifensore della controricorrente del 28 giugno 2000 e dell’8settembre 2000.In particolare, ha valorizzato il collegamento fra la richiesta dipagamento dei canoni pregressi e la cessione in proprietàNumero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026dell’immobile che, in effetti, non avrebbe avuto alcun senso seNumero di raccolta generale 16920/2026quest’ultima possibilità fosse ormai venuta meno per prescDriaztai opunbbelic.a zione 29/05/20265) Con il quinto motivo parte ricorrente prospetta la violazionedegli artt. 1325, 1346, 1418 e 2932 c.c. in quanto nel contratto dilocazione l’immobile non sarebbe stato individuato, non essendovineanche indicazione dei dati catastali e dei confini.

Sostiene che lasentenza avrebbe dovuto rispettare il contenuto del documento.La censura è inammissibile.Infatti, risulta presentata per la prima volta in questa sede e nonripropone neppure il contenuto del contratto di locazione e dellasentenza di primo grado, impedendo così, a questo Collegio, lavalutazione della sua fondatezza.6) Con il sesto motivo parte ricorrente contesta la violazione efalsa applicazione degli artt. 29, comma 1 bis, legge n. 52 del 1985e 2932 c.c. perché le menzioni catastali non sarebbero state riportatenel contratto di locazione e non emergerebbero dagli atti di causa.La censura è inammissibile.La giurisprudenza ha chiarito che il mancato accertamento dellapresenza in atti delle menzioni catastali previste dall’art. 29, comma1 bis, legge n. 52 del 1985, da parte del giudice investito delladomanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando, chedetermina la nullità e non l’inesistenza della sentenza, cosicché, invirtù dell’assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, talevizio, in assenza di appello sul punto, è destinato ad essere copertodal passaggio in giudicato della sentenza stessa (Cass. Sez. 2, n.1951 del 29 gennaio 2026).Dalla sentenza impugnata non emerge che la questione sia stataposta in precedenza, con la conseguenza che la doglianza èinammissibile.7) Conclusivamente, il ricorso va rigettato anche in applicazionedel seguente principio di diritto:«Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale ildiritto stesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell’art.Numero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/20262944 c.c. - la prescrizione che sia ancora in corso mentre, se laNumero di raccolta generale 16920/2026prescrizione è già compiuta può solo ipotizzarsi la rinuDnactai apu bbaliclalazio ne 29/05/2026prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall’art. 2937 c.c.».Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente a rifondere alla controricorrente lespese di lite, che liquida in complessivi € 8.500,00 per compenso ed€ 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nellamisura del 15%;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadi parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mitata in liquidazione coattaamministrativa, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] eVincenza Migliaccio, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Buono;- controricorrente -nonchéCigliano Giuseppe e Lucia;- intimati -Numero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 16920/2026Data pubblicazione 29/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2863/2020pubblicata il 10 agosto 2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Buono per la controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione notificato in data 29 giugno 2007, l’IstitutoNazionale per la Casa ai Pescatori e Marittimi - Edilmare - Soc.Coop.va a r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NicolinaCigliano, deducendo di essere proprietaria di un’unità abitativa inCigliano, nel 1955, per sé e i propri eredi; dopo il decesso delCigliano, avvenuto nel 1991, aveva chiesto al coniuge dello stesso,[OSCURATO:PERSONA], di produrre copia del contratto in forza del qualeoccupava l’immobile, senza esito, per cui aveva interesse a fareaccertare il diritto di proprietà della Edilmare sull’immobile de quo,stante l’esistenza del contratto di locazione stipulato nel 1955 conAniello [OSCURATO:PERSONA] e la morosità della convenuta [OSCURATO:PERSONA],quale successore dell’originario conduttore [OSCURATO:PERSONA], nelpagamento del canone di locazione dovuto alla Edilmare.Nel giudizio di primo grado si costituiva soltanto NicolinaCigliano, chiedendo il rigetto della domanda e spiegandoriconvenzionale tesa ad ottenere il trasferimento della proprietàdell’immobile. A tal fine, la convenuta ha dedotto che il diritto diproprietà del bene era stato acquisito dal suo dante causa, AnielloCigliano, sin dal 30 giugno 1980, poiché il contratto intercorso fra leNumero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 16920/2026parti in data 1° luglio 1955 aveva natura mista di locazione con pattoData pubblicazione 29/05/2026di futura vendita, essendo previsto il pagamento di un canone annuoper la durata di 25 anni, decorsi i quali il conduttore, in regola con ipagamenti, sarebbe divenuto proprietario dell’immobile senzaulteriori oneri, fatta eccezione soltanto per le spese dell’atto notariledi trasferimento. In subordine, ha chiesto accertarsi e dichiararsil’intervenuta usucapione del bene, atteso che, dal giugno del 1980alla data di introduzione del giudizio, ella aveva posseduto animodomini detto immobile, provvedendo alla manutenzione ordinaria estraordinaria, senza che la Edilmare avesse mai avanzato alcunapretesa.La causa, rimessa per competenza alla Sezione distaccata diIschia del Tribunale di Napoli, è stata istruita mediante acquisizionedei documenti prodotti dalle parti e, all’esito, con sentenza resa exart. 281 sexies c.p.c. in data 10 gennaio 2011, il Tribunale di Napoli,Sezione distaccata di Ischia, ha accolto la domanda di trasferimentodella proprietà dell’immobile in favore di [OSCURATO:PERSONA], rigettandoogni altra domanda e condannando la Edilmare alla rifusione dellespese del grado.Il primo giudice ha qualificato il contratto intercorso fra le partiin data 1° luglio 1955 come preliminare di vendita sottoposto acondizione e ha ritenuto non sussistere alcun obbligo di pagamentodei canoni successivamente allo scadere dei 25 anni stabiliti incontratto, bensì il diritto del conduttore di acquisire la proprietàdell'immobile; quanto alla prescrizione di tale diritto, il tribunale haritenuto sussistere validi atti interruttivi posti in essere da AnielloCigliano e dai suoi eredi, costituiti dalle raccomandate con cui siinvitava la Edilmare al trasferimento della proprietà del bene.Avverso detta sentenza ha proposto appello la Edilmare, con attonotificato in data 27 maggio 2011, contestando la qualifica delcontratto come preliminare sottoposto a condizione e rilevandotrattarsi, invece, di locazione con patto di futura vendita, deducendoche il canone di locazione avrebbe dovuto essere corrisposto sinoNumero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026alla stipula del contratto di compravendita, quindi anche oltre i 25Numero di raccolta generale 16920/2026anni previsti in contratto, per cui i convenuti dovevanDoa tae psubsbelicraezio ne 29/05/2026riconosciuti come morosi, e reiterando, inoltre, l’eccezione diprescrizione del diritto ad ottenere il trasferimento dell’immobile, sulrilievo che la raccomandata del 28 giugno 2000, che il tribunaleaveva ritenuto costituire valido atto interruttivo, sarebbe stataspedita oltre il termine decennale decorrente dalla precedenteraccomandata del 15 giugno 1990.Nel corso della fase di appello è stata disposta l’integrazione delcontraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA],risultata deceduta prima del deposito della sentenza impugnata, adesito della quale i predetti sono rimasti contumaci.Si è costituita, invece, l'appellata [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ilrigetto del gravame e riproponendo, in forma di appello incidentale,in parte condizionato all’esito del gravame principale, le eccezioni edomande riconvenzionali non accolte in primo grado, relative, inparticolare, alla intervenuta soppressione della Edilmare, quale entepubblico economico, ad opera del d.l. n. 112 del 2008 (c.d. Taglia-enti), all’usucapione dell’immobile e al risarcimento dei danni subitiper il mancato trasferimento dello stesso ed al rimborso delle spesedi manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute sino alla data diintroduzione del giudizio.L’appellata ha chiesto anche la correzione di errori materialicontenuti nella sentenza impugnata, laddove non era stata indicataper esteso la denominazione dell’appellante e risultava soloparzialmente indicata la consistenza dell’immobile trasferito,essendo stata omesso nella descrizione il primo piano dell’abitazione.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2863/2020, harigettato entrambi gli appelli, confermando la qualifica del contrattostipulato con [OSCURATO:PERSONA] quale locazione con patto di futuravendita, con le condizioni ivi contemplate, per cui non vi era stataalcuna morosità, interrotta la prescrizione dalla stessa Edilmare conraccomandata del 1999.Numero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026Numero di raccolta generale 16920/2026L’Istituto nazionale per la casa ai pescatori e marittimi haData pubblicazione 29/05/2026proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, cui haresistito la sola [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 5-3-2026 e nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Procuratoregenerale, nella persona del cons. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria con le sue conclusioni; anche le parti hanno depositatomemoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo l’ente ricorrente lamenta la violazionedegli artt. 101 e 183 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.Contesta la circostanza che la corte territoriale abbia accolto d’ufficioun’eccezione di interruzione della prescrizione nonostante NicolinaCigliano avesse sollevato la diversa eccezione di rinuncia allaprescrizione. Vi sarebbe stata, quindi, una lesione del contraddittorioe del diritto di difesa.La censura è infondata.La controricorrente, infatti, ha eccepito fin dalla comparsa dicostituzione di primo grado l’interruzione della prescrizione fattavalere da parte ricorrente, fondandola anche su un documento del1999 (pagina 5 della comparsa di costituzione), reiterandol’argomentazione nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (pagine 3 e4, dove parla di riconoscimento del suo diritto e di comportamentodell’ente ricorrente incompatibile con l’eccezione in questione), nellaseconda memoria ex art. 183 c.p.c. (pagina 5, nella quale è citatol’art. 2937 c.c.), nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. (pagina 7,dove si discute ancora di un riconoscimento del diritto dellacontroricorrente, con effetto interruttivo della prescrizione, e sichiarisce che l’ente, con la sua condotta, avrebbe rinunciato adavvalersi della prescrizione ai sensi dell’art. 2937 c.c.) e nellamemoria di costituzione in appello (pagine 14 e 15, nelle quali reiteraquanto esposto in primo grado).Numero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026I documenti sopra indicati, presenti agli atti, possono essereNumero di raccolta generale 16920/2026consultati in questa sede attesa la natura processuale Ddaetal p uvbbilziciaozio ne 29/05/2026denunciato.A ciò deve aggiungersi la circostanza che il giudice di primo gradoaveva ritenuto interrotta la prescrizione, con la conseguenza che latematica era oggetto del contendere anche in appello (questo sievince dalla pagina 2 della sentenza impugnata).Ne deriva il rigetto del motivo.2) Con il secondo motivo parte ricorrente contesta la violazioneo falsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e 2944 c.c. o l’omissionedi motivazione.Sostiene l’erroneità dell’interpretazione della raccomandata del 2agosto 1999, in quanto il testo della missiva sarebbe stato equivoco,non facendo riferimento all’imminente cessione della proprietà delbene.Afferma, poi, che il documento non potrebbe contenere unriconoscimento del debito, atteso che proverrebbe da un entesottoposto a liquidazione coatta amministrativa.La censura è inammissibile.Innanzitutto, si espone che, secondo la giurisprudenza (Cass.Sez. 1, n. 29609 del 16 novembre 2018), l’interpretazione delladomanda giudiziale, al fine di stabilirne l’idoneità a costituire attointerruttivo della prescrizione di un determinato diritto, noninvolgendo l’accertamento di un vizio in procedendo, costituiscelegittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.Questo principio non può che estendersi a qualunque attoespressione di autonomia privata depositato agli atti, imponendo,però, in siffatta ipotesi, alla parte che detta interpretazione contrasti(e a prescindere dai profili motivazionali), di indicare nel suo ricorsoquale, fra i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c., sarebbestato violato.Numero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026La corte territoriale ha interpretato la volontà delle parti, ancheNumero di raccolta generale 16920/2026alla luce della corrispondenza già intercorsa fra di loro (la dDiaftfai dpuabb ldicaezlio ne 29/05/202615 giugno 1990) e del contenuto della raccomandata del 2 agosto1999, e ne ha ricavato che parte ricorrente aveva chiesto ilpagamento dei canoni successivi al marzo 1987, precisando che ciòera necessario per procedere all’imminente cessione in proprietàdell’immobile.Si tratta di un’interpretazione che è motivata e che non puòessere censurata in questa sede come tale.In particolare, l’ente ricorrente non riporta neppure il contenutointegrale della lettera richiamata e non prende posizione su quelladel 15 giugno 1990, ma chiede solo di compiere una lettura del primodocumento a sé favorevole.Per ciò che concerne la legittimazione dell’ente, si evidenzia chequesta eccezione è sollevata per la prima volta in cassazione (nonrisultando dalla sentenza di appello) e che, quindi, è inammissibile,concernenti la decorrenza dell’apertura della procedura diliquidazione coatta amministrativa, alla quale è soggetta partericorrente, che non possono essere compiuti in questa sede.Peraltro, si evidenzia che l’ente ricorrente è, comunque, rimastoparte del contratto in esame e che la missiva de qua è statasottoscritta pure dal Commissario liquidatore della Edilmare.Al riguardo, si sottolinea che, in tema di contratto preliminare dicompravendita immobiliare ed in ipotesi di fallimento del promittentevenditore, l’esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tralo scioglimento o il subingresso nel contratto, ai sensi dell’art. 72legge fall. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n.5 del 2006), può anche essere tacito, ovvero espresso per fatticoncludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un attodi straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione delgiudice delegato, in quanto tale scelta costituisce espressione di unaprerogativa discrezionale del curatore stesso.Numero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026Una volta ritenuto effettuato il subentro, il curatore (ma lo stessoNumero di raccolta generale 16920/2026vale per il commissario nel caso in esame) può compiere tuDttaita gpulib balictatziio ne 29/05/20263) Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e 2937 c.c. in quanto nonsarebbe stato possibile rinunciare alla prescrizione in data 2 agosto1999, non essendo ancora maturata.Contesta ancora l’interpretazione della missiva del 2 agosto 1999 erichiama, a suo favore, Cass. Sez. 2, n. 32224 del 10 dicembre 2019.La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.Infatti, la corte territoriale ha ritenuto sussistere un’ipotesi diinterruzione della prescrizione, istituto che, peraltro, è oggetto delcontendere nella vicenda che ha condotto al precedente citato daparte ricorrente a sostegno delle sue ragioni.Comunque, si sottolinea che, secondo la giurisprudenza, ilriconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il dirittostesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell’art. 2944c.c. - la prescrizione che sia ancora in corso mentre, se laprescrizione è già compiuta può solo ipotizzarsi la rinuncia allaprescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall’art. 2937 c.c.(Cass. Sez. 2, n. 10235 del 15 luglio 2002).Ne deriva che, non essendo ancora maturata la prescrizione, la corteterritoriale ha valutato la richiesta della controricorrente nell’unicomodo possibile.D’altronde, la domanda giudiziale (ma lo stesso vale per leeccezioni), per essere correttamente interpretata, va consideratanon solo nella sua formulazione letterale, ma anche, e soprattutto,nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità che la parteintende perseguire e tenendo conto dell’insieme delle deduzioni edelle tesi svolte. In tale prospettiva, un’istanza, pur se nonespressamente e formalmente proposta, può ritenersi tacitamenteavanzata e virtualmente contenuta nel thema decidendum quando sitrovi in rapporto di necessaria connessione con la materia delNumero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026contendere e non ne estenda l’ambito soggettivo di riferimento.Numero di raccolta generale 16920/2026Inoltre, nell’interpretazione della domanda giudiDzaiata lpeu bblicaezio ne 29/05/2026nell’inquadramento giuridico della stessa il giudice non è vincolatodalla qualificazione data dalla parte o dalle espressioni da questausate, eventualmente equivoche o prive di tecnicismo giuridico(Cass. Sez. L, n. 572 del 19 gennaio 2002; Cass. Sez. 2, n. 4461 del20 maggio 1997; Cass. Sez. 2, n. 381 del 16 gennaio 1997).Nella specie il giudice di appello ha applicato correttamente i dettiprincipi più volte affermati in giurisprudenza: ha considerato le difesedella controricorrente tali da integrare un’eccezione di interruzionedella prescrizione e ha trovato un riscontro a siffatte difese neidocumenti presenti agli atti, esercitando il suo potere-dovere diinquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti oggettodella contestazione mossa dalla controricorrente, e ciò nel rispettodell’ambito delle questioni proposte nonché del provvedimento inconcreto richiesto (rigetto dell'eccezione di prescrizione) e lasciandoimmutati il petitum e la causa petendi, senza introdurre nel temacontroverso elementi di fatto nuovi ed aggiuntivi rispetto a quellidedotti in giudizio dalle parti.Si ribadisce, poi, l’assoluta inammissibilità di richieste di riletturadella documentazione agli atti.4) Con il quarto motivo parte ricorrente contesta la violazionedell’art. 132, n. 4, c.p.c. in quanto la motivazione della corteterritoriale in ordine all’interruzione della prescrizione sarebbe stataapparente e/o inesistente.La censura è infondata, atteso che la corte territoriale ha benspiegato il suo convincimento alla pagina 5 della sentenza,riassumendo il contenuto della missiva del 2 agosto 1999 ericollegandolo alla diffida del 15 giugno 1990 e ad altre lettere deldifensore della controricorrente del 28 giugno 2000 e dell’8settembre 2000.In particolare, ha valorizzato il collegamento fra la richiesta dipagamento dei canoni pregressi e la cessione in proprietàNumero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/2026dell’immobile che, in effetti, non avrebbe avuto alcun senso seNumero di raccolta generale 16920/2026quest’ultima possibilità fosse ormai venuta meno per prescDriaztai opunbbelic.a zione 29/05/20265) Con il quinto motivo parte ricorrente prospetta la violazionedegli artt. 1325, 1346, 1418 e 2932 c.c. in quanto nel contratto dilocazione l’immobile non sarebbe stato individuato, non essendovineanche indicazione dei dati catastali e dei confini. Sostiene che lasentenza avrebbe dovuto rispettare il contenuto del documento.La censura è inammissibile.Infatti, risulta presentata per la prima volta in questa sede e nonripropone neppure il contenuto del contratto di locazione e dellasentenza di primo grado, impedendo così, a questo Collegio, lavalutazione della sua fondatezza.6) Con il sesto motivo parte ricorrente contesta la violazione efalsa applicazione degli artt. 29, comma 1 bis, legge n. 52 del 1985e 2932 c.c. perché le menzioni catastali non sarebbero state riportatenel contratto di locazione e non emergerebbero dagli atti di causa.La censura è inammissibile.La giurisprudenza ha chiarito che il mancato accertamento dellapresenza in atti delle menzioni catastali previste dall’art. 29, comma1 bis, legge n. 52 del 1985, da parte del giudice investito delladomanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando, chedetermina la nullità e non l’inesistenza della sentenza, cosicché, invirtù dell’assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, talevizio, in assenza di appello sul punto, è destinato ad essere copertodal passaggio in giudicato della sentenza stessa (Cass. Sez. 2, n.1951 del 29 gennaio 2026).Dalla sentenza impugnata non emerge che la questione sia stataposta in precedenza, con la conseguenza che la doglianza èinammissibile.7) Conclusivamente, il ricorso va rigettato anche in applicazionedel seguente principio di diritto:«Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale ildiritto stesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell’art.Numero registro generale 6056/2021Numero sezionale 568/20262944 c.c. - la prescrizione che sia ancora in corso mentre, se laNumero di raccolta generale 16920/2026prescrizione è già compiuta può solo ipotizzarsi la rinuDnactai apu bbaliclalazio ne 29/05/2026prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall’art. 2937 c.c.».Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente a rifondere alla controricorrente lespese di lite, che liquida in complessivi € 8.500,00 per compenso ed€ 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nellamisura del 15%;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadi parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16920/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris