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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18823/2026

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ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 28 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Catania harespinto il reclamo presentato dal condannato XXXXXXXXXXXXXXXcontro il provvedimentodel magistrato di sorveglianza di Siracusa del 21 agosto 2025 che ha rigettato la richiesta,presentata ex art. 21-ter ord. pen., di ottenere un permesso per visitare il figlio minorenneaffetto da handicap.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, in quanto ha rilevato che conprecedenti ordinanze erano già state respinte analoghe istanze, e che il condannato hachiesto di fruire il permesso sempre nella città di Messina, però osta alla possibilità diaccogliere l'istanza il fatto che il condannato sia stato riconosciuto responsabile di esserel'organizzatore di un'associazione dedita al narcotraffico sita proprio nel Comune di Messina,e la circostanza che egli sia genero del reggente del clan Mangialupi operativo in taleComune, il ritorno periodico nel quartiere dove abita la sua famiglia gli consentirebbe diristabilire i collegamenti con la criminalità organizzata e continuare l'attività delittuosa delclan; inoltre, a differenza di quanto affermato in ricorso, il rapporto personale con il figlio èconservato attraverso i colloqui in carcere cui lo stesso si è presentato con regolarità ancorafino al 18 dicembre 2025.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., in cui si deduce che non si riesce acomprendere come un soggetto accompagnato dalla scorta possa ristabilire contatti ecollegamenti per continuare l'attività delittuosa nelle poche ore del permesso; non importache il figlio abbia continuato nelle more ad effettuare colloqui in carcere con il ricorrente,di un capo clan perché i due non risultano aver commesso delitti in concorso; in passato ilcondannato ha fruito di sette anni di custodia cautelare agli arresti domiciliari adempiendopuntualmente gli obblighi connessi alla misura, talché non sarebbe pericoloso lasciarlotornare a casa in occasione dei permessi.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Il potere del magistrato di sorveglianza di decidere sulla tipologia di istanzapresentata dal ricorrente è normato dall’art. 21-ter, comma 1, seconda ipotesi, ord. pen., chedispone che “(…) nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, aisensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensidell'articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero ilpadre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento delmagistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi,con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo o il figlio affetto da handicapgrave.

In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo contodella durata del ricovero e del decorso della patologia”.Nell’interpretare questa disposizione la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, aifini del rilascio dell'autorizzazione alla visita al figlio minorenne portatore di handicap grave,prevista dall'art. 21-ter ord. pen., “occorre che l'autorità competente effettui un bilanciamentotra le esigenze del soggetto tutelato e quelle inerenti alla complessiva situazionetrattamentale del detenuto e, tenendo conto delle situazioni di sicurezza, accerti, caso percaso, motivando adeguatamente, l'interesse del portatore dell'handicap, lo spessore del suorapporto con il congiunto detenuto, la frequenza e la fruttuosità delle visite” (Sez. 1, n. 20979del 22/06/2020, V., Rv. 279459 – 01; conforme Sez. 1, n. 6105 del 20/11/2020, dep. 2021,Vazzana, Rv. 280829 - 01).Infatti, “esso si configura pur sempre come uno «strumento di sostegno straordinario”(sentenza Vazzana citata), per cui “il giudice che procede deve essere chiamato a undelicato bilanciamento fra le esigenze del portatore di handicap e quelle connesse allo statodetentivo del genitore, anche in relazione alla frequenza delle visite” (sempre sentenzaVazzana).Si tratta, pertanto, di un giudizio discrezionale che appartiene alla magistratura disorveglianza, e che il giudice di legittimità può sindacare nei limiti in cui sia formulato inmodo manifestamente illogico o contraddittorio.Nel caso in esame, il ricorso deduce che non si riesce a comprendere come unsoggetto accompagnato dalla scorta possa ristabilire contatti e collegamenti criminali nellepoche ore del permesso, ma l’argomento è inammissibile, perché introduce una condizionedi fatto meramente eventuale (la concessione di una scorta) che il detenuto non puòpretendere, neanche in via giurisdizionale, atteso che la giurisprudenza di legittimità ritieneche “i provvedimenti in materia di permessi con scorta del detenuto, pronunciati dagli organidi sorveglianza ai sensi degli artt. 30, comma 1, 30-bis, comma 8, ord. pen. e 61, comma 2,d.

P. R. 29 aprile 1976, n. 431, non possono formare oggetto d'impugnazione da partedell'interessato, atteso che si tratta di decisioni rimesse alla valutazione discrezionale delmagistrato di sorveglianza” (Sez. 1, n. 29372 del 27/06/2001, Sessa, Rv. 219440 – 01;conforme Sez. 1, n. 1748 del 16/12/2025, dep. 2026, PG in proc.

G.; nello stesso sensoanche Sez. 1,n. 20728 del 22/06/2020, D., n.m. che ritiene che “per quanto concerne invecele modalità di strutturazione del permesso, circa le prescrizioni della sua fruizione e lanecessità o meno della scorta, i giudici sorveglianza possiedono ampia discrezionalità inrapporto alla ponderazione degli indici suindicati”).Il ricorso deduce che non è rilevante che il figlio abbia continuato nelle more adeffettuare colloqui in carcere con il ricorrente, atteso che tale circostanza non può ritenersiostativa, ma l’argomento è infondato, in quanto, pur non essendo ostativa, la circostanza chela patologia da cui è affetto il figlio del condannato non gli impedisca di recarsi in carcere peri colloqui con il padre influisce in modo non illogico sul giudizio di bilanciamento tra il diritto dipreservazione delle relazioni familiare e la pericolosità del condannato, atteso che da essa siricava che il rapporto padre/figlio è comunque garantito anche senza ricorrere al beneficioinvocato.Il ricorso deduce non essere rilevante che il ricorrente sia genero di un capo clanperché i due non risultano aver commesso delitti in concorso, ma l’argomento èmanifestamente infondato, in quanto il giudizio di pericolosità del ripristino di collegamenticriminali non è formulato con specifico riferimento alla necessità di evitare contatti con ilsuocero, ma è sostenuto in modo adeguato con la considerazione dell’inserimento delricorrente nel contesto della criminalità organizzata del territorio in cui chiede di fruire ilpermesso.Il ricorso deduce che in passato il condannato ha fruito di sette anni di custodiacautelare agli arresti domiciliari adempiendo puntualmente agli obblighi connessi alla misura,talché non sarebbe pericoloso lasciarlo tornare a casa in occasione dei permessi, mal’argomento non vizia il percorso logico dell’ordinanza impugnata, atteso che si tratta diparametri di valutazione diversi, non essendo necessario per negare il beneficio che siritenga che il soggetto possa commettere reati nel corso della fruizione del permesso,essendo sufficiente, invece, a tal fine, il pericolo di ripristino di collegamenti con ambienticriminali, che deve essere inibito dalla detenzione, e che potrebbe essere pregiudicato dalritorno in un ambiente familiare molto inserito nella criminalità organizzata locale, evidenziatodalla circostanza che il suocero del ricorrente, e nonno del minore affetto da handicap, siareggente di un clan mafioso.In definitiva, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto condivisibile l'apprezzamento dimerito compiuto dal primo giudice nell'ambito del necessario contemperamento tra leesigenze del minore di preservazione delle relazioni familiari, da un lato, e le istanzeconnesse alla peculiare condizione detentiva dell'istante, dall'altro lato, con una motivazioneche è scevra da elementi di manifesta illogicità.

Ne consegue che l’ordinanza impugnataresiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 28 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Catania harespinto il reclamo presentato dal condannato XXXXXXXXXXXXXXXcontro il provvedimentodel magistrato di sorveglianza di Siracusa del 21 agosto 2025 che ha rigettato la richiesta,presentata ex art. 21-ter ord. pen., di ottenere un permesso per visitare il figlio minorenneaffetto da handicap.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, in quanto ha rilevato che conprecedenti ordinanze erano già state respinte analoghe istanze, e che il condannato hachiesto di fruire il permesso sempre nella città di Messina, però osta alla possibilità diaccogliere l'istanza il fatto che il condannato sia stato riconosciuto responsabile di esserel'organizzatore di un'associazione dedita al narcotraffico sita proprio nel Comune di Messina,e la circostanza che egli sia genero del reggente del clan Mangialupi operativo in taleComune, il ritorno periodico nel quartiere dove abita la sua famiglia gli consentirebbe diristabilire i collegamenti con la criminalità organizzata e continuare l'attività delittuosa delclan; inoltre, a differenza di quanto affermato in ricorso, il rapporto personale con il figlio èconservato attraverso i colloqui in carcere cui lo stesso si è presentato con regolarità ancorafino al 18 dicembre 2025. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., in cui si deduce che non si riesce acomprendere come un soggetto accompagnato dalla scorta possa ristabilire contatti ecollegamenti per continuare l'attività delittuosa nelle poche ore del permesso; non importache il figlio abbia continuato nelle more ad effettuare colloqui in carcere con il ricorrente,di un capo clan perché i due non risultano aver commesso delitti in concorso; in passato ilcondannato ha fruito di sette anni di custodia cautelare agli arresti domiciliari adempiendopuntualmente gli obblighi connessi alla misura, talché non sarebbe pericoloso lasciarlotornare a casa in occasione dei permessi.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il potere del magistrato di sorveglianza di decidere sulla tipologia di istanzapresentata dal ricorrente è normato dall’art. 21-ter, comma 1, seconda ipotesi, ord. pen., chedispone che “(…) nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, aisensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensidell'articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero ilpadre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento delmagistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi,con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo o il figlio affetto da handicapgrave. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo contodella durata del ricovero e del decorso della patologia”.Nell’interpretare questa disposizione la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, aifini del rilascio dell'autorizzazione alla visita al figlio minorenne portatore di handicap grave,prevista dall'art. 21-ter ord. pen., “occorre che l'autorità competente effettui un bilanciamentotra le esigenze del soggetto tutelato e quelle inerenti alla complessiva situazionetrattamentale del detenuto e, tenendo conto delle situazioni di sicurezza, accerti, caso percaso, motivando adeguatamente, l'interesse del portatore dell'handicap, lo spessore del suorapporto con il congiunto detenuto, la frequenza e la fruttuosità delle visite” (Sez. 1, n. 20979del 22/06/2020, V., Rv. 279459 – 01; conforme Sez. 1, n. 6105 del 20/11/2020, dep. 2021,Vazzana, Rv. 280829 - 01).Infatti, “esso si configura pur sempre come uno «strumento di sostegno straordinario”(sentenza Vazzana citata), per cui “il giudice che procede deve essere chiamato a undelicato bilanciamento fra le esigenze del portatore di handicap e quelle connesse allo statodetentivo del genitore, anche in relazione alla frequenza delle visite” (sempre sentenzaVazzana).Si tratta, pertanto, di un giudizio discrezionale che appartiene alla magistratura disorveglianza, e che il giudice di legittimità può sindacare nei limiti in cui sia formulato inmodo manifestamente illogico o contraddittorio.Nel caso in esame, il ricorso deduce che non si riesce a comprendere come unsoggetto accompagnato dalla scorta possa ristabilire contatti e collegamenti criminali nellepoche ore del permesso, ma l’argomento è inammissibile, perché introduce una condizionedi fatto meramente eventuale (la concessione di una scorta) che il detenuto non puòpretendere, neanche in via giurisdizionale, atteso che la giurisprudenza di legittimità ritieneche “i provvedimenti in materia di permessi con scorta del detenuto, pronunciati dagli organidi sorveglianza ai sensi degli artt. 30, comma 1, 30-bis, comma 8, ord. pen. e 61, comma 2,d. P. R. 29 aprile 1976, n. 431, non possono formare oggetto d'impugnazione da partedell'interessato, atteso che si tratta di decisioni rimesse alla valutazione discrezionale delmagistrato di sorveglianza” (Sez. 1, n. 29372 del 27/06/2001, Sessa, Rv. 219440 – 01;conforme Sez. 1, n. 1748 del 16/12/2025, dep. 2026, PG in proc. G.; nello stesso sensoanche Sez. 1,n. 20728 del 22/06/2020, D., n.m. che ritiene che “per quanto concerne invecele modalità di strutturazione del permesso, circa le prescrizioni della sua fruizione e lanecessità o meno della scorta, i giudici sorveglianza possiedono ampia discrezionalità inrapporto alla ponderazione degli indici suindicati”).Il ricorso deduce che non è rilevante che il figlio abbia continuato nelle more adeffettuare colloqui in carcere con il ricorrente, atteso che tale circostanza non può ritenersiostativa, ma l’argomento è infondato, in quanto, pur non essendo ostativa, la circostanza chela patologia da cui è affetto il figlio del condannato non gli impedisca di recarsi in carcere peri colloqui con il padre influisce in modo non illogico sul giudizio di bilanciamento tra il diritto dipreservazione delle relazioni familiare e la pericolosità del condannato, atteso che da essa siricava che il rapporto padre/figlio è comunque garantito anche senza ricorrere al beneficioinvocato.Il ricorso deduce non essere rilevante che il ricorrente sia genero di un capo clanperché i due non risultano aver commesso delitti in concorso, ma l’argomento èmanifestamente infondato, in quanto il giudizio di pericolosità del ripristino di collegamenticriminali non è formulato con specifico riferimento alla necessità di evitare contatti con ilsuocero, ma è sostenuto in modo adeguato con la considerazione dell’inserimento delricorrente nel contesto della criminalità organizzata del territorio in cui chiede di fruire ilpermesso.Il ricorso deduce che in passato il condannato ha fruito di sette anni di custodiacautelare agli arresti domiciliari adempiendo puntualmente agli obblighi connessi alla misura,talché non sarebbe pericoloso lasciarlo tornare a casa in occasione dei permessi, mal’argomento non vizia il percorso logico dell’ordinanza impugnata, atteso che si tratta diparametri di valutazione diversi, non essendo necessario per negare il beneficio che siritenga che il soggetto possa commettere reati nel corso della fruizione del permesso,essendo sufficiente, invece, a tal fine, il pericolo di ripristino di collegamenti con ambienticriminali, che deve essere inibito dalla detenzione, e che potrebbe essere pregiudicato dalritorno in un ambiente familiare molto inserito nella criminalità organizzata locale, evidenziatodalla circostanza che il suocero del ricorrente, e nonno del minore affetto da handicap, siareggente di un clan mafioso.In definitiva, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto condivisibile l'apprezzamento dimerito compiuto dal primo giudice nell'ambito del necessario contemperamento tra leesigenze del minore di preservazione delle relazioni familiari, da un lato, e le istanzeconnesse alla peculiare condizione detentiva dell'istante, dall'altro lato, con una motivazioneche è scevra da elementi di manifesta illogicità. Ne consegue che l’ordinanza impugnataresiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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