CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41658/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 99, quarto comma, 157, secondo e terzo comma, 161, secondo comma, e 648 cod. pen., il reato con ogni evidenza non era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato; ritenuto che il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nel reato di cui all'art. 648 cod. pen., le doglianze difensive sono basate sulla rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito di primo e secondo grado hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dei). 2022, Desideri, Rv. 282955), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 - 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 202