CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VERONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0335TKH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del giorno 5 marzo 2022 il Tribunale di Verona non ha convalidato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] eseguito per il delitto di furto in abitazione (avente ad oggetto materiale da pesca di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ubicato all'interno del giardino dell'abitazione dell'offeso).2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto che, in violazione di legge, sarebbe stata esclusa la flagranza o, quantomeno, la quasi flagranza del delitto. [OSCURATO:PERSONA] pubblica ricorrente ha rappresentato che il Tribunale è pervenuto a tale statuizione, rilevando che: la polizia giudiziaria è intervenuta a distanza di venti minuti dalla chiamata della persona offesa, il Bottini è stato rinvenuto all'interno del cortile dell'abitazione del Crivellaro ma la merce era già stata restituita, gli stessi operanti hanno appreso le modalità di svolgimento dei fatti non per percezione diretta ma perché riportate dall'offeso; Tuttavia, ad avviso dell'impugnante, nella specie, avrebbe dovuto ravvisarsi quantomeno la quasi flagranza in quanto: - perché essa ricorra, ai sensi dell'art. 382, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen. - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - non occorre che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti e sorprenda chi agisce in maniera non casuale, rilevando invece la diretta percezione da parte degli operanti soltanto degli elementi idonei a fare ritenere con altissima probabilità la responsabilità del soggetto per un reato commesso immediatamente prima; - l'art. 382 cit. non richiede che le cose o le tracce siano trovate sulla persona dell'arrestato ma solo che siano di pronta percezione da parte delle Forze dell'ordine, in modo che non possa esservi dubbio circa la riferibilità del fatto alla stessa persona; e tali circostanze nella specie ricorrerebbero perché il Bottino è stato sorpreso dal Crivellaro (all'interno del cortile dell'abitazione della stessa persona offesa) mentre caricava la merce sulla propria autovettura, poi scaricata; le Forze dell'ordine - chiamate dopo dieci minuti - sono intervenute (allorché erano trascorsi altri dieci minuti) e la merce era sul piazzale vicino all'auto; la parte offesa ha mostrato ai Carabinieri le fotografie appena scattate che ritraevano il Bottini intento a caricare l'attrezzatura da pesca sul detto veicolo; lo stesso Bottini, dopo un'iniziale negazione, ha ammesso il fatto e ha accompagnato i Carabinieri presso la propria officina dove deteneva altra attrezzatura sottratta al Crivellaro pochi giorni prima, refurtiva che è stata restituita; - dunque gli agenti avrebbero avuto diretta percezione degli elementi idonei a far ritenere la responsabilità del Bottini per il reato di furto commesso appena prima; pertanto, hanno eseguito l'arresto in ossequio ai princìpi posti da questa Corte, segnatamente in relazione alle dichiarazioni confessorie dell'autore del fatto. Infine, il ricorrente ha dedotto che il Giudice non avrebbe considerato che per il delitto in discorso, aggravato perché commesso con violenza sulle cose, è prevista la facoltà di arresto del privato ex art. 383 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2 1 / ( 1. A mente dell'art. 382, comma 1, cod. proc. pen. «è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato» ovvero «chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone» o «è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima», ipotesi queste tradizionalmente indicate come «quasi flagranza» e che, nel vigente ordito normativo, integrano per l'appunto lo stato di flagranza (cfr. per tutte, Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 - dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591 - 01; Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749 - 01). Nel caso in esame, deve anzitutto considerarsi che - come correttamente osservato nel provvedimento impugnato - non ricorre un'ipotesi di arresto da parte dei privati (art. 383 cod. proc. pen.), pure richiamata dal Pubblico ministero ricorrente, in quanto il Bottini è stato tratto in arresto dalla polizia giudiziaria, sopraggiunta su richiesta della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e non anche da quest'ultimo (o da altri). Ciò posto, la polizia giudiziaria è intervenuta quando l'iter criminis si era già esaurito, atteso che il Bottini aveva già restituito i beni che aveva poco prima appreso, proprio a seguito dell'intervento del Crivellaro, ragion per cui egli non è stato colto nell'atto di commettere il reato né è stato inseguito subito dopo. Occorre, piuttosto, vagliare la sussistenza o meno dell'ultima delle ipotesi contemplate dell'art. 382, comma 1, cit., ossia verificare se il Bottini sia stato sorpreso dagli operanti con cose o tracce dalle quali appariva che egli avesse commesso il reato immediatamente prima. Sotto tale profilo: - deve considerarsi che - come chiarito dalle Sezioni Unite - «è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato» (Sez. U, n. 39131/2016, cit.); - e deve osservarsi che - come in parte già rilevato -, quando gli operanti sono giunti, le res oggetto materiale del reato erano già state restituite alla persona offesa (in particolare, erano state scaricate, secondo quanto riferito da quest'ultima, dalla vettura in uso al Bottini) e che la polizia giudiziaria ha attribuito il fatto al Bottini alla luce di quanto riportato dal Crivellaro e della visione delle fotografie che ritraevano il Bottini mentre si stava impossessando dei beni (esibite sempre dal Crivellaro), cui - dopo un'iniziale negazione - hanno fatto seguito le ammissioni del Bottini. Ne deriva che gli operanti non hanno avuto alcuna immediata ed autonoma percezione di tracce del reato in collegamento inequivocabile con l'indiziato (il quale non disponeva più dei beni oggetto di apprensione), avendo solo potuto apprezzare direttamente le dichiarazioni della persona offesa e le fotografie, che - documentavano la precedente condotta del Bottini e che (pur potendo avere valenza dimostrativa nell'ottica della gravità indiziaria e dell'accertamento della responsabilità) non costituiscono «tracce rivelatrici della immediata consumazione, recate dal reo» (Sez. U, n. 39131/2016, cit.). Non potendosi dunque attribuire rilievo - al fine della sussistenza della quasi flagranza - agli elementi appena indicati, i presupposti per procedere all'arresto non possono trarsi ex se dalle ammissioni dell'imputato: invero, non depongono in senso contrario gli arresti di questa Corte che hanno affermato la legittimità dell'arresto alla luce delle dichiarazioni dell'arrestato poiché esse sono state apprezzate unitamente ad altri elementi di fatto direttamente percepiti dalla polizia giudiziaria, ipotesi che - nei termini sopra esposti - nel caso in esame non ricorre (cfr. Sez. 6, n. 25331/2021, cit., che ha ritenuto legittimo l'arresto nella quasi flagranza del reato di lesioni, dal momento che l'indagato aveva dichiarato spontaneamente agli operanti "state cercando me" e recava sulla gamba il segno del morso infertogli dalla vittima nella colluttazione, quali tracce della contiguità temporale tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti; cfr. pure Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019 - dep. 2020, Trovato, Rv. 278798 - 01, relativa all'arresto di una persona trovata in possesso di un grosso quantitativo di frutta, per sua stessa ammissione sottratta poco prima da un frutteto). Tanto meno, rispetto all'arresto in flagranza, potrebbe attribuirsi rilievo al fatto che il Bottini aveva ancora la disponibilità (nella propria officina, presso la quale egli ha poi condotto gli operanti) di beni sottratti alcuni giorn