CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 2021
Cassazione n. 06870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAécte-~945e-&fe-Padi-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 29 giugno 2021 la Corte d'appello di Caltanissetta ha riformato parzialmente, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 29 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 19.000 di multa, nonché sostituendo la sanzione accessoria della interdizione perpetua dai PP. UU. nella più mite interdizione temporanea per la durata di anni 5, la pena precedentemente inflitta di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed C 20.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo, quale unico motivo di ricorso il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena complessivamente inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la determinazione della pena laddove la stessa sia stata oggetto di indicazione con concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] esnscire pn il Preside