CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 49352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che motivo dedotto nel ricorso afferente alla violazione di legge e alla mancanza della motivazione in relazione agli artt. 129 c.p.p. e 99 comma 4 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente assertivo sul primo aspetto e, in relazione al secondo aspetto, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, con congrua e logica motivazione, ha ritenuto sussistente la contestata recidiva alla luce dei numerosi precedenti, della gravità dei titoli di reato e della loro distribuzione in un ampio arco temporale, da cui discende - in capo al prevenuto - un giudizio di maggiore pericolosità ed una accentuata capacità a delinquere; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]