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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 43637/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore delle parti civili ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, nonché, per i ricorrenti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 26/01/2021, il Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1966) avverso la sentenza del 24/01/2017 con la quale il Giudice di pace di Trinitapoli, assolti gli imputati dal reato di ingiuria, li aveva dichiarati responsabili dei reati di diffamazione e lesioni volontarie in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1963), condannandoli alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili.

Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Foggia hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 171, 178 e 548 cod. proc. pen., in quanto la sottoscrizione dello stesso legale sulla ricevuta della notifica dell'avviso di deposito della sentenza è apocrifa, tanto che, dopo il conferimento di un incarico a un consulente grafologo, è stata depositata dal difensore denuncia-querela per falso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

Il difensore delle parti civili, non comparso, ha fatto pervenire via PEC le conclusioni nel senso della conferma della sentenza impugnata, con allegata nota spese.

Il ricorso è manifestamente infondato.

In primo luogo, mette conto rilevare che il ricorso deduce di aver proposto denuncia-querela per falso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e, in effetti, l'atto allegato al ricorso rappresenta appunto una denuncia al pubblico ministero (e non una querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. cod. proc. civ.).

Inoltre, va rilevato che lo stesso atto di impugnazione dà conto che, dopo l'eccezione di tardività degli appelli della parte civile, la difesa degli imputati chiedeva il rigetto dell'eccezione e si riportava ai motivi di appello, chiedendo la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzione relativa alla disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen.

Dalla stessa allegazione dei ricorrenti, dunque, risulta che le deduzioni di cui al ricorso non sono state proposte davanti al giudice di appello e che risultano sfornite di qualsiasi sostegno probatorio giudizialmente accertato, laddove i riferimenti a un provvedimento di archiviazione e al suo contenuto svolti nel corso dell'odierna discussione non trovano riscontro in alcun dato oggettivo ritualmente acquisito in giudizio.Del tutto esorbitante dall'ambito della cognizione attribuita al giudice di legittimità è la richiesta conclusiva del ricorso che questa Corte dichiari la nullità della notifica in questione.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

Non può darsi corso alla richiesta delle parti civili di liquidazione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, in quanto, essendosi proceduto con il rito "ordinario" alla presenza delle parti, trova applicazione il principio di diritto in forza del quale nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (ex plurimis.

Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, Musso, Rv. 283118).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore delle parti civili ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, nonché, per i ricorrenti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 26/01/2021, il Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1966) avverso la sentenza del 24/01/2017 con la quale il Giudice di pace di Trinitapoli, assolti gli imputati dal reato di ingiuria, li aveva dichiarati responsabili dei reati di diffamazione e lesioni volontarie in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1963), condannandoli alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Foggia hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 171, 178 e 548 cod. proc. pen., in quanto la sottoscrizione dello stesso legale sulla ricevuta della notifica dell'avviso di deposito della sentenza è apocrifa, tanto che, dopo il conferimento di un incarico a un consulente grafologo, è stata depositata dal difensore denuncia-querela per falso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Il difensore delle parti civili, non comparso, ha fatto pervenire via PEC le conclusioni nel senso della conferma della sentenza impugnata, con allegata nota spese. Il ricorso è manifestamente infondato. In primo luogo, mette conto rilevare che il ricorso deduce di aver proposto denuncia-querela per falso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e, in effetti, l'atto allegato al ricorso rappresenta appunto una denuncia al pubblico ministero (e non una querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. cod. proc. civ.). Inoltre, va rilevato che lo stesso atto di impugnazione dà conto che, dopo l'eccezione di tardività degli appelli della parte civile, la difesa degli imputati chiedeva il rigetto dell'eccezione e si riportava ai motivi di appello, chiedendo la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzione relativa alla disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen. Dalla stessa allegazione dei ricorrenti, dunque, risulta che le deduzioni di cui al ricorso non sono state proposte davanti al giudice di appello e che risultano sfornite di qualsiasi sostegno probatorio giudizialmente accertato, laddove i riferimenti a un provvedimento di archiviazione e al suo contenuto svolti nel corso dell'odierna discussione non trovano riscontro in alcun dato oggettivo ritualmente acquisito in giudizio.Del tutto esorbitante dall'ambito della cognizione attribuita al giudice di legittimità è la richiesta conclusiva del ricorso che questa Corte dichiari la nullità della notifica in questione. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. Non può darsi corso alla richiesta delle parti civili di liquidazione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, in quanto, essendosi proceduto con il rito "ordinario" alla presenza delle parti, trova applicazione il principio di diritto in forza del quale nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (ex plurimis. Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, Musso, Rv. 283118). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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