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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 gennaio 2020

Cassazione n. 43095/2021

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 21/01/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen.,40, comma 1 lett. b) e comma 4, 49 d.gs 504/1995 - perché, nelle rispettive qualità, la prima di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] srl ed il secondo quale dipendente della stessa società, senza la prescritta documentazione, trasportavano 3.300 litri di gasolio per autotrazione sottraendolo al pagamento dell'accisa, fatto aggravato dal quantitativo superiore a 2.000 litri.- e li condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, con pena sospesa per la sola Cecchinato.

Con sentenza del 08/02/2021, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della predetta sentenza, riduceva la pena per ciascuno degli imputati in anni uno e mesi quattro di reclusione., confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deducono inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 49 d.lgs 504/1995 e vizio di motivazione.

Argomentano che la difesa dei ricorrenti aveva prodotto in giudizio fatture di acquisto di gasolio per autotrazione, corredate sia dai relativi buoni di consegna che dai bonifici di pagamento, così adempiendo all'onere probatorio di dimostrare la legittima provenienza del gasolio sequestrato; la Corte di appello aveva contestato l'efficacia della documentazione, con argomentazioni incongrue e dando rilievo a circostanze ininfluenti ai fini della decisione, ritenendo che le fatture si riferissero a partite di gasolio diversa da quella sequestrata.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 164 e 445 cod.proc.pen.

Argomentano che nei motivi di appello, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], era stata chiesta la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, osservando che i precedenti ostativi erano costituiti da un'unica sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., relativamente alla quale si erano determinati gli effetti estintivi di cui all'art. 445, comma 2, cod.proc.pen, essendo decorso utilmente il termine quinquennale indicato da detta norma senza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso altro reato; la Corte di appello aveva denegato la concessione del beneficio con motivazione priva di fondamento giuridico, senza tener conto che gli effetti estintivi previsti dall'art.445, comma 2, cod.pen. operavano ipso iure ed avevano comportato l'esclusione di ogni effetto penale della sentenza di patteggiamento.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.

I ricorrenti non soltanto ripropongono il medesimo motivo articolato con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), ma articolano censure eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione.

Nel motivo in esame, infatti, si espongono doglianze le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri della ricostruzione e valutazione dei fatti - senza individuare vizi di logicità-, operazione preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con argomentazioni congrue e logiche, ha negato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondando la prognosi sfavorevole sull'esame dei precedenti penali dell'imputato e valutando, conseguentemente, il reato contestato come sintomo di maggiore pericolosità.Va ricordato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez.5,n.17953 del 07/02/2020, Rv.279206 - 02; Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Sez.3,n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639).

Né coglie nel segno la doglianza difensiva che lamenta che i precedenti penali valorizzati dalla Corte di merito sono stati desunti da sentenza di applicazione della pena relativamente alla quale si erano determinati gli effetti estintivi di cui all'art. 445, comma 2, cod.proc.pen.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la pena applicata all'esito del patteggiamento, essendo equiparata ad una sentenza di condanna, legittimamente assume rilievo nel giudizio di concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si è affermato che la sentenza di patteggiamento può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale, in quanto "applicando la pena", essa, sotto tale profilo, è equiparabile ad una pronuncia di condanna (Sez.5, n. 1776 del 20/03/1998,Rv.210929 - 01) e che essa, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez.

U, n. 17781 del 29/11/2005, dep.23/05/2006, Rv.233518 - 01).

La rilevanza della sentenza di patteggiamento quale "precedente penale" è stata già affermata, con analoghe considerazioni, con riferimento al diniego di applicabilità delle circostanze generiche, precisandosi che essa è valutabile nel contesto dell'art. 133 cod.pen. anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, secondo comma, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui la sentenza si riferisce (cfr Sez.3, n. 23952 del 30/04/2015, Rv.263850 - 01; Sez. 4, n. 11225 del 15/06/1999, Rv.214770 - 01 ).

Del resto costituisce affermazione consolidata che tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini della pericolosità sociale (così, in termini, Sez.6, n.37472 del 20/06/2017, Rv.271370 - 01; Sez. 1 n. 1063 del 17/12/2008, dep. 13.1.2009, Rv 243929).

Pertanto, stante la equiparazione della sentenza di applicazione della pena ad una sentenza di condanna, essa costituisce indubbiamente un "precedente penale" ed è statuizione valutabile nel contesto dell'art. 133 cod.pen. ai fini del giudizio di diniego del beneficio della sospensione condizionale, specie ove si consideri che l'art. 133 cod.pen. richiama, oltre che i precedenti penali, anche quello giudiziari.

Di talché, ai fini della valutazione circa la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, non rileva neanche se si sia verificata l'estinzione del reato, connessa al rito prescelto, ex art. 445, comma 2, cod.proc.pen. 3.

Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21/01/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen.,40, comma 1 lett. b) e comma 4, 49 d.gs 504/1995 - perché, nelle rispettive qualità, la prima di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] srl ed il secondo quale dipendente della stessa società, senza la prescritta documentazione, trasportavano 3.300 litri di gasolio per autotrazione sottraendolo al pagamento dell'accisa, fatto aggravato dal quantitativo superiore a 2.000 litri.- e li condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, con pena sospesa per la sola Cecchinato. Con sentenza del 08/02/2021, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della predetta sentenza, riduceva la pena per ciascuno degli imputati in anni uno e mesi quattro di reclusione., confermando nel resto. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deducono inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 49 d.lgs 504/1995 e vizio di motivazione. Argomentano che la difesa dei ricorrenti aveva prodotto in giudizio fatture di acquisto di gasolio per autotrazione, corredate sia dai relativi buoni di consegna che dai bonifici di pagamento, così adempiendo all'onere probatorio di dimostrare la legittima provenienza del gasolio sequestrato; la Corte di appello aveva contestato l'efficacia della documentazione, con argomentazioni incongrue e dando rilievo a circostanze ininfluenti ai fini della decisione, ritenendo che le fatture si riferissero a partite di gasolio diversa da quella sequestrata. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 164 e 445 cod.proc.pen. Argomentano che nei motivi di appello, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], era stata chiesta la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, osservando che i precedenti ostativi erano costituiti da un'unica sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., relativamente alla quale si erano determinati gli effetti estintivi di cui all'art. 445, comma 2, cod.proc.pen, essendo decorso utilmente il termine quinquennale indicato da detta norma senza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso altro reato; la Corte di appello aveva denegato la concessione del beneficio con motivazione priva di fondamento giuridico, senza tener conto che gli effetti estintivi previsti dall'art.445, comma 2, cod.pen. operavano ipso iure ed avevano comportato l'esclusione di ogni effetto penale della sentenza di patteggiamento. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. I ricorrenti non soltanto ripropongono il medesimo motivo articolato con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), ma articolano censure eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione. Nel motivo in esame, infatti, si espongono doglianze le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri della ricostruzione e valutazione dei fatti - senza individuare vizi di logicità-, operazione preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con argomentazioni congrue e logiche, ha negato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondando la prognosi sfavorevole sull'esame dei precedenti penali dell'imputato e valutando, conseguentemente, il reato contestato come sintomo di maggiore pericolosità.Va ricordato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez.5,n.17953 del 07/02/2020, Rv.279206 - 02; Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Sez.3,n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639). Né coglie nel segno la doglianza difensiva che lamenta che i precedenti penali valorizzati dalla Corte di merito sono stati desunti da sentenza di applicazione della pena relativamente alla quale si erano determinati gli effetti estintivi di cui all'art. 445, comma 2, cod.proc.pen. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la pena applicata all'esito del patteggiamento, essendo equiparata ad una sentenza di condanna, legittimamente assume rilievo nel giudizio di concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si è affermato che la sentenza di patteggiamento può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale, in quanto "applicando la pena", essa, sotto tale profilo, è equiparabile ad una pronuncia di condanna (Sez.5, n. 1776 del 20/03/1998,Rv.210929 - 01) e che essa, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep.23/05/2006, Rv.233518 - 01). La rilevanza della sentenza di patteggiamento quale "precedente penale" è stata già affermata, con analoghe considerazioni, con riferimento al diniego di applicabilità delle circostanze generiche, precisandosi che essa è valutabile nel contesto dell'art. 133 cod.pen. anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, secondo comma, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui la sentenza si riferisce (cfr Sez.3, n. 23952 del 30/04/2015, Rv.263850 - 01; Sez. 4, n. 11225 del 15/06/1999, Rv.214770 - 01 ). Del resto costituisce affermazione consolidata che tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini della pericolosità sociale (così, in termini, Sez.6, n.37472 del 20/06/2017, Rv.271370 - 01; Sez. 1 n. 1063 del 17/12/2008, dep. 13.1.2009, Rv 243929). Pertanto, stante la equiparazione della sentenza di applicazione della pena ad una sentenza di condanna, essa costituisce indubbiamente un "precedente penale" ed è statuizione valutabile nel contesto dell'art. 133 cod.pen. ai fini del giudizio di diniego del beneficio della sospensione condizionale, specie ove si consideri che l'art. 133 cod.pen. richiama, oltre che i precedenti penali, anche quello giudiziari. Di talché, ai fini della valutazione circa la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, non rileva neanche se si sia verificata l'estinzione del reato, connessa al rito prescelto, ex art. 445, comma 2, cod.proc.pen. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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