CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 28006/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Georgia (CUI 074MOJL) avverso la sentenza del 30/04/2026 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non sussistendo le condizioni per accogliere la domanda di estradizione avendo il ricorrente già espiato in stato di custodia cautelare la pena per la cui esecuzione è richiesta l'estradizione; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con il provvedimento impugnato, ha disposto l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA], avanzata dall'Autorità giudiziaria albanese a fini esecutivi, in relazione alla sentenza n. 1607, di condanna alla pena di 12 mesi di reclusione emessa il 13 giugno 2024 dal Tribunale di primo gradodella giurisdizione generale di Tirana, divenuta definitiva il 26 luglio 2024 per i delitti di evasione e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, commessi in Tirana nel mese di aprile 2023. 2. Avverso la sentenza indicata propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo. Il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 425 e 705 cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato, pur avendo dato atto che la pena è stata già interamente scontata sul territorio italiano in custodia cautelare (345 giorni alla data del 30/04/2026, giorno in cui è stata pronunciata la sentenza, la cui motivazione è stata poi depositata il 12 maggio 2026, oltre quelli necessari per l'estradizione), tanto che la stessa Procura generale albanese aveva dichiarato di non avere più interesse alla consegna, ha comunque ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione in Albania anziché dichiarare il non doversi procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. 3. All'udienza in camera di consiglio del 23 luglio 2026, le parti hanno illustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Dalla sentenza impugnata emergono i seguenti dati di fatto. In data 21 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA] viene tratto in arresto a fini estradizionali presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]; i titoli che fondano l'arresto a fini estradizionali sono due: (i) un mandato di arresto a fini processuali, in relazione alla domanda di estradizione avanzata dalle Autorità dell'Ucraina (per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e altri reati contro il patrimonio); (li) un mandato di arresto a fini esecutivi, in relazione alla richiesta di estradizione avanzata dall'Autorità giudiziaria albanese, per dare esecuzione alla sentenza di condanna n. 1607 del 13 giugno 2024, emessa dalla Corte di appello di Tirana; si tratta di una condanna ad un anno di reclusione per i reati di evasione, possesso e fabbricazione di documenti falsi. La sentenza impugnata ha ad oggetto solo la domanda di estradizione avanzata dalle autorità albanesi. 2In linea con quanto rappresentato nel ricorso, la sentenza ha dato conto come il ricorrente sia stato ininterrottamente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, a decorrere dai 21 maggio 2025, in ragione della misura coercitiva applicata in funzione della consegna e ha evidenziato come, al momento della decisione (deliberata il 30 aprile 2026), [OSCURATO:PERSONA] avesse già sofferto 345 giorni di custodia cautelare, a fronte di una richiesta di estradizione formulata per dare esecuzione ad una condanna ad un anno di reclusione. La stessa sentenza - la cui motivazione è stata depositata in data 12 maggio 2026 - annota che «qualora fosse scomputata dalla pena definitiva a lui irrogata con la sentenza dì condanna albanese, comporterebbe la sostanziale irrilevanza della pena residua (solo 20 giorni di reclusione, peraltro destinati ad essere trascorsi in Italia), atteso che l'esecuzione dell'estradizione richiederebbe tempi certamente superiori al residuo da espiare» (pag. 15). Nella sentenza si evidenzia peraltro che «l'istanza albanese è meritevole di accoglimento, ma la stessa Procura generale albanese ha dichiarato di non avervi più interesse, perché la pena è stata già quasi interamente scontata sul territorio italiano, in custodia cautelare» (pag. 11). 3. L'intervenuta e completa espiazione, in forma di custodia cautelare, della pena detentiva di un anno irrogata con la sentenza emessa il 13 giugno 2024 dal Tribunale di primo grado della giurisdizione generale di Tirana, divenuta definitiva il 26 luglio 2024 (per i delitti di evasione e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), impone di prendere atto dell'insussistenza dei presupposti per dare corso all'estradizione di [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte ha espresso il principio, che può dirsi consolidato, secondo il quale «in tema di estradizione verso l'estero, costituisce motivo ostativo alla consegna per l'esecuzione della condanna l'avvenuta integrale espiazione della pena in Italia, in forma di custodia cautelare nell'ambito della relativa procedura estradizionale, atteso che lo scomputo del presofferto dalla pena da espiare costituisce principio fondamentale dell'ordinamento giuridico ex artt. 137 e 138 cod. pen. e diritto fondamentale della persona» (tra le tante, Sez. 6, n. 22257 del 18/06/2020, Brovina, Rv. 279562 - 01). In base alle stesse premesse, la norma ostativa all'accoglimento della richiesta è stata individuata anche nell'art. 705, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 24666 del 09/06/2006, Rv. 234737). La forza attribuita al principio di necessario "scomputo" del c.d. "presofferto" si desume anche dalla giurisprudenza, che - nel caso di Paesi ove l'applicazione di detto principio non sia garantita - consente l'estradizione solo con specifico riguardo 3all'esecuzione per una durata corrispondente al residuo della pena (Sez. 6, n. 22257 del 18/06/2020, Brovina, cit.). 4. Alla luce degli argomenti che precedono, non sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione cui si riferisce la sentenza impugnata, avendo il ricorrente espiato integralmente la pena in Italia in custodia cautelare. Ne discende l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, cui consegue l'immediata scarcerazione del ricorrente, qualora non detenuto per altra causa. P.Q.M. Annulla senza rinv P.Q.M