CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02258/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 231-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma, rappresentata e difesa dall'A. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la sentenza n. 5200/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1510/05/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'11 marzo 2019 e passata in cosa giudicata, con la quale, a conferma della sentenza di primo grado, era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevandosi che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50% e nominava conseguentemente un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché dell'art. 29 del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020, nonché ancora il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017 e art. 111 Cost., in combinato disposto tra loro, in relazione agli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 2969 cod. civ., in quarto, a seguito Ric. 2022 n. 00231 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto. Il motivo di ricorso è fondato. Secondo questa Corte, infatti: nel giudizio tributario di ottemperanza di cui al ID.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, - come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, e dal D.L. n. 162 del 2019, art. 29, - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass.nn. 16289, 16290, 16644, 18683 del 2022). Tanto premesso, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto buon governo del principio illustrato, avendo erroneamente negato l'applicabilità del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123; mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed Ric. 2022 n. 00231 sez. MT - ud. 14-12-2022 -3- attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza. Del resto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 197 del 2022 - nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge 2:3 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 16-octies del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, inserito, in sede di conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 della Costituzione - ha affermato che i margini quantitativi fissati dal citato art. 1, comma 665, citato, integrano modalità attuative e procedimentali del credito restitutorio dettate direttamente dalla legge, con la conseguenza che la verifica dei relativi presupposti di operatività attiene al procedimento di esecuzione del comando giudiziale e non è soggetta alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e prova rimessi alle parti (ex aliis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 18716 del 2022, 9 giugno 2022, n. 18683, 7 giugno 2022, n. 18358 e 19 maggio 2022, n. 16289) cosicché al giudice dell'ottemperanza compete il potere-dovere di compiere tutti gli accertamenti indispensabili per delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare e, quindi, nella fattispecie in esame, la verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili (ex aliis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 16289 e n. 16659 del 2022): dunque, la verifica della disponibilità dei fondi stanziati dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, «trova la sua sede naturale nell'ambito dell'attuazione e quindi nel giudizio d'ottemperanza» (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza n. 18716 del 2022). Ric. 2022 n. 00231 sez. MT - ud. 14-12-2022 -4- Il giudice dell'ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l'effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza ì provvedimenti specifici indispensabili all'ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell'attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato (Cass. n. 31057 del 2022). Dunque, in accoglimento del motivo di ricorso, quest'ultimo va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del gi