CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Bolzanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto prividella specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c)cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione di quelli d’appello, erisultando pertanto ripetitivi, aspecifici e soltanto apparenti, giacché omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); il primo motivo, inoltre, pretendeun’alternativa ricostruzione dei fatti, operazione estranea al sindacato dilegittimità, cui è preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (cfr. Sez. U, n. 12del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01);osservato che la Corte d’appello motiva adeguatamente sia sul contributocausale conferito dalla imputata all’azione altrui (primo motivo), quanto inrelazione al diniego delle attenuanti generiche, essendo già stata applicata quellaex art. 114 cod. pen. (secondo motivo) quanto, infine, sull’esclusione dellasospensione condizionale della pena, per la prognosi infausta sulla capacitàdell’imputata di astenersi, in futuro, da ulteriori condotte illecite;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente