CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 1972
Cassazione n. 09386/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Zhejiang (Rep. [OSCURATO:PERSONA]) 14/12/1972 avverso la sentenza n. 3/22 della Corte di appello di Venezia del 31/01/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Venezia ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria francese, consegna richiesta in forza di mandato di arresto europeo processuale emesso in data 8 novembre 2021 dal Giudice istruttore di Parigi in ordine alle accuse di tentato furto aggravato e partecipazione ad associazione per delinquere, per fatti commessi il 27 dicembre 2019 ai danni del Castello di Fontainebleau e in particolare per avere accompagnato in Francia e sul luogo del delitto il complice [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Liu che deduce i seguenti motivi di censura. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. per essere stata omessa la traduzione della sentenza impugnata in una lingua comprensibile al ricorrente, assistito nel procedimento dinanzi alla Corte di appello da un interprete, con la conseguente impossibilità di esercitare compiutamente il suo diritto d'impugnazione. Nullità della sentenza per falsa applicazione dell'art. 2 cod. pen. in ordine alla applicazione di legge più favorevole al reo (n. 69 del 2005) in luogo del d. Igs. n. 18 (recte: 10) del 2 febbraio 2021. Nullità della sentenza per carenza di motivazione, nella parte in cui ha omesso ogni necessaria valutazione della situazione indiziaria fornita dalle autorità francesi nella richiesta di estradizione (recte: consegna) in applicazione della precedente formulazione della legge n. 69 del 2005. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati, quando non generici. Del tutto generica è, infatti, la prima censura con cui si adombra una compressione dei diritti di difesa a motivo della mancata traduzione della decisione impugnata in lingua conosciuta al ricorrente, cittadino cinese. Va rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione è stato puntualmente proposto con piena esplicazione del corrispondente diritto e che il ricorrente, da un lato non deduce di avere presentato espressa e motivata richiesta di traduzione degli atti della procedura (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, Ivancescu, Rv. 261639) e, dall'altro non allega alcun argomento atto a dimostrare che la traduzione della sentenza gli avrebbe permesso di formulare più convincenti e articolati motivi di censura, argomento tanto più necessario in quanto il vigente art. 613 cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271333) non contempla più la possibilità per il consegnando di sottoscrivere personalmente il ricorso.Palesemente destituita di fondamento è anche la censura concernente la pretesa violazione dell'art. 2 cod. pen., asseritamente derivante dall'applicazione immediata delle disposizioni della legge n. 69 del 2005, come modificate dal d. Igs. n. 10 del 2021, versandosi in materia processuale per cui vale il diverso principio del tempus regit actum, fatta salva la previsione di norme transitorie come nella specie l'art. 28 d. Igs. 10 del 2021, che ha, peraltro, riaffermato il carattere processuale della normativa, limitandosi a individuare il limite temporale (21 febbraio 2021) di prosecuzione delle procedure in corso a quella data secondo la previgente disciplina (Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878). Manifestamente infondata è, infine, anche l'ultima censura che, sull'erroneo presupposto dell'applicabilità alla presente procedura della legge n. 69 del 2005 nella versione antecedente la novella del d. Igs. n. 10 del 2021, pretende dal giudice della consegna la valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati per cui si procede in Francia, omettendo di considerare l'avvenuta espunzione dall'art. 17, comma 4 della legge n. 69 proprio del periodo che prevedeva la necessità di apprezzare la sussistenza di quegli indizi. 2. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legg