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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 40922/2023

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la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Tribunale del riesame di Trento, e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], proposto con ordinanza del Tribunale del riesame di Trento in data 23/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito della richiesta con cui, in data 17/03/2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona aveva chiesto l'emissione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il delitto previsto dall'art. 416 cod. pen. finalizzato alla commissione di truffe e per l'utilizzo indebito di una carta bancomat, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con ordinanza del 27/03/2023, emise la misura cautelare, ma dichiarò la propria incompetenza in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, ritenendo reato più grave il delitto previsto dall'art. 640 cod. pen. e non quello associativo, visto il ruolo marginale rivestito dai due indagati.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, ordinanza del 2/05/2023, ha ritenuto di condividere l'interpretazione offerta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona e ha, conseguentemente, emesso la misura cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. 1.1.

Con ordinanza in data 23/05/2023, il Tribunale del riesame di Trento, investito sul punto dalle difese, ha proposto conflitto negativo di competenza, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dagli indagati, e non riscontrando i presupposti di urgenza richiesti dell'art. 27 cod. proc. pen. per ritenere l'interinale efficacia della misura cautelare applicata, ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo l'immediata liberazione di Esposito e Giordano.

Il Tribunale remittente, in particolare, ha ritenuto che il reato più grave dovesse individuarsi non già in una delle truffe indicate nei capi di imputazione, ma nel delitto previsto dall'art. 493-ter cod. pen., trattandosi di reato punito più gravemente dei delitti scopo dell'associazione.

Ritenendo sussistenti le connessioni indicate dai Giudici per le indagini preliminari e individuando in Verona il luogo nel quale era stato consumato il reato di cui al capo 4) -bis dell'imputazione, il Collegio ha, dunque, sollevato il conflitto, atteso che il Giudice per le indagini preliminari della città scaligera si era già dichiarato incompetente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza.

Al momento i due procedimenti si trovano, infatti, nella medesima fase, atteso che il Tribunale del riesame è stato chiamato a pronunciarsi, nella stessa sede incidentale, su un'ordinanza cautelare emessa nel corso delle indagini preliminari.

Inoltre, pur avendo i due giudici per le indagini preliminari ritenuto corretta la competenza di quello di Trento, ricorre comunque una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona a riconoscere la propria competenza e dalla dichiarazione di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento espressa, in relazione allo stesso procedimento, dal Tribunale del riesame di Trento; stasi che appare insuperabile senza l'intervento di questa Corte ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.

Tale assunto è coerente, del resto, con la giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto l'esistenza del conflitto negativo di competenza nei casi in cui il tribunale del riesame - investito del 2 r>2) gravame avverso un provvedimento cautelare del giudice per le indagini preliminari ritenuto competente da una sentenza di incompetenza per territorio pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare - ritenga, a sua volta, la competenza di quest'ultimo, proprio perché tale declinatoria di competenza, pur resa in fase pre-processuale, determina una situazione di stallo del procedimento, superabile solo con la risoluzione del conflitto (Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, Rv. 275482 - 01; Sez. 1, n. 17096 del 13/03/2019, Rv. 275332 - 01).

2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, correttamente, il Tribunale del riesame ha ritenuto che dall'applicazione del criterio stabilito dall'art. 4 cod. proc. pen. - a mente del quale per determinare la competenza deve aversi riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato - consegua la individuazione, quale delitto punito più gravemente, di quello previsto al capo 4- bis dell'imputazione, concernente la fattispecie prevista dagli artt. 493-ter, primo comma, cod. pen., per la quale la pena è quella della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 310 euro a 1.550 euro.

Tale pena, infatti, è evidentemente superiore a quella prevista per l'art. 640, comma 2-bis, cod. pen., erroneamente ritenuto reato più grave dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona; articolo che punisce il fatto da esso contemplato con la reclusione da 1 a 5 anni (e, dunque, con la stessa pena detentiva prevista per l'altra fattispecie), ma con la multa da 309 euro a 1.549 euro, inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'art. 493-ter, primo comma, cod. pen., contestato al capo 4-bis) dell'imputazione.

E dal momento che quest'ultimo delitto è stato commesso, il 29/07/2022, in [OSCURATO:PERSONA], sito in provincia di Verona, la relativa competenza deve essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona.

3. Alla luce di quanto precede, deve, quindi, ritenersi che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] c Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le inOgini preliminari del Tribunale di Verona cui dispone trasmetters

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Tribunale del riesame di Trento, e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], proposto con ordinanza del Tribunale del riesame di Trento in data 23/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della richiesta con cui, in data 17/03/2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona aveva chiesto l'emissione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il delitto previsto dall'art. 416 cod. pen. finalizzato alla commissione di truffe e per l'utilizzo indebito di una carta bancomat, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con ordinanza del 27/03/2023, emise la misura cautelare, ma dichiarò la propria incompetenza in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, ritenendo reato più grave il delitto previsto dall'art. 640 cod. pen. e non quello associativo, visto il ruolo marginale rivestito dai due indagati. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, ordinanza del 2/05/2023, ha ritenuto di condividere l'interpretazione offerta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona e ha, conseguentemente, emesso la misura cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. 1.1. Con ordinanza in data 23/05/2023, il Tribunale del riesame di Trento, investito sul punto dalle difese, ha proposto conflitto negativo di competenza, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dagli indagati, e non riscontrando i presupposti di urgenza richiesti dell'art. 27 cod. proc. pen. per ritenere l'interinale efficacia della misura cautelare applicata, ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo l'immediata liberazione di Esposito e Giordano. Il Tribunale remittente, in particolare, ha ritenuto che il reato più grave dovesse individuarsi non già in una delle truffe indicate nei capi di imputazione, ma nel delitto previsto dall'art. 493-ter cod. pen., trattandosi di reato punito più gravemente dei delitti scopo dell'associazione. Ritenendo sussistenti le connessioni indicate dai Giudici per le indagini preliminari e individuando in Verona il luogo nel quale era stato consumato il reato di cui al capo 4) -bis dell'imputazione, il Collegio ha, dunque, sollevato il conflitto, atteso che il Giudice per le indagini preliminari della città scaligera si era già dichiarato incompetente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza. Al momento i due procedimenti si trovano, infatti, nella medesima fase, atteso che il Tribunale del riesame è stato chiamato a pronunciarsi, nella stessa sede incidentale, su un'ordinanza cautelare emessa nel corso delle indagini preliminari. Inoltre, pur avendo i due giudici per le indagini preliminari ritenuto corretta la competenza di quello di Trento, ricorre comunque una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona a riconoscere la propria competenza e dalla dichiarazione di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento espressa, in relazione allo stesso procedimento, dal Tribunale del riesame di Trento; stasi che appare insuperabile senza l'intervento di questa Corte ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. Tale assunto è coerente, del resto, con la giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto l'esistenza del conflitto negativo di competenza nei casi in cui il tribunale del riesame - investito del 2 r>2) gravame avverso un provvedimento cautelare del giudice per le indagini preliminari ritenuto competente da una sentenza di incompetenza per territorio pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare - ritenga, a sua volta, la competenza di quest'ultimo, proprio perché tale declinatoria di competenza, pur resa in fase pre-processuale, determina una situazione di stallo del procedimento, superabile solo con la risoluzione del conflitto (Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, Rv. 275482 - 01; Sez. 1, n. 17096 del 13/03/2019, Rv. 275332 - 01). 2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, correttamente, il Tribunale del riesame ha ritenuto che dall'applicazione del criterio stabilito dall'art. 4 cod. proc. pen. - a mente del quale per determinare la competenza deve aversi riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato - consegua la individuazione, quale delitto punito più gravemente, di quello previsto al capo 4- bis dell'imputazione, concernente la fattispecie prevista dagli artt. 493-ter, primo comma, cod. pen., per la quale la pena è quella della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 310 euro a 1.550 euro. Tale pena, infatti, è evidentemente superiore a quella prevista per l'art. 640, comma 2-bis, cod. pen., erroneamente ritenuto reato più grave dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona; articolo che punisce il fatto da esso contemplato con la reclusione da 1 a 5 anni (e, dunque, con la stessa pena detentiva prevista per l'altra fattispecie), ma con la multa da 309 euro a 1.549 euro, inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'art. 493-ter, primo comma, cod. pen., contestato al capo 4-bis) dell'imputazione. E dal momento che quest'ultimo delitto è stato commesso, il 29/07/2022, in [OSCURATO:PERSONA], sito in provincia di Verona, la relativa competenza deve essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. 3. Alla luce di quanto precede, deve, quindi, ritenersi che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] c Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le inOgini preliminari del Tribunale di Verona cui dispone trasmetters
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