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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43709/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 22 ottobre 2021„ confermava la sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Velletri, in data 30 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4

I. 110/1975.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'eccessività della pena inflitta all'imputato, risulta privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre; Rilevato, altresì, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina aggravata dall'uso di armi e dal travisamento, risulta privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagine 3 e 4 della sentenza impugnata in cui si richiama come l'agente, nel porre in essere le azioni criminose, adoperasse un coltello ed indossasse un cappellino, così da non rendere visibile in toto il proprio volto); Rilevato che tali modalità di commissione della condotta illecita di rapina, in particolare, per l'uso del coltello, rendono del tutto prive di fondamento le censure in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 L. 110 del 1975, peraltro genericamente dedotte in ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 22 ottobre 2021„ confermava la sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Velletri, in data 30 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 I. 110/1975. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'eccessività della pena inflitta all'imputato, risulta privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre; Rilevato, altresì, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina aggravata dall'uso di armi e dal travisamento, risulta privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagine 3 e 4 della sentenza impugnata in cui si richiama come l'agente, nel porre in essere le azioni criminose, adoperasse un coltello ed indossasse un cappellino, così da non rendere visibile in toto il proprio volto); Rilevato che tali modalità di commissione della condotta illecita di rapina, in particolare, per l'uso del coltello, rendono del tutto prive di fondamento le censure in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 L. 110 del 1975, peraltro genericamente dedotte in ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 Il Consigliere
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