Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1215/2025
ECLI:EU:C:2025:843
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0398
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
30 ottobre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25, paragrafo 1 – Clausola attributiva di competenza – Nullità dal punto di vista della validità sostanziale secondo il diritto dello Stato membro del giudice adito – Nozione»
Nella causa C‑398/24 [Pome] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Riigikohus (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 5 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 6 giugno 2024, nel procedimento
A
contro
B,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per A, da K. Tamm, vandeadvokaat;
–
per B, da J. Tehver, vandeadvokaat;
–
per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, da S. Noë e E. Randvere, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2012, L 351, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A e B, due persone fisiche, in merito alla competenza dei giudici estoni a conoscere di una domanda di pagamento di un credito.
Contesto normativo
Regolamento n. 1215/2012
3
I considerando 4, 6, 15, 16, 19, 20 e 22 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:
«(4)
(…) È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.
(…)
(6)
Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.
(...)
(15)
È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.
(16)
Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. (...)
(…)
(19)
Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.
(20)
Quando emerge una questione circa la validità di un accordo relativo alla scelta del foro a favore dell’autorità giurisdizionale o delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, essa dovrebbe essere decisa secondo la legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti nell’accordo, comprese le norme di tale Stato membro sul conflitto di leggi.
(…)
(22)
Tuttavia, per migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una deroga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. (…)».
4
L’articolo 15 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
(…)
(2)
che consenta al contraente dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione;
(...)».
5
L’articolo 19 di detto regolamento dispone quanto segue:
«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
(...)
(2)
che consenta al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; (...)
(...)».
6
L’articolo 23 del medesimo regolamento è così formulato:
«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo:
(...)
(2)
che consenta al lavoratore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione».
7
L’articolo 25, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1215/2012 così recita:
«1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:
a)
concluso per iscritto o provato per iscritto;
b)
in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o
c)
nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.
(…)
4. Gli accordi attributivi di competenza (…) non sono valid[i] se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell’articolo 24».
Diritto estone
8
L’articolo 104 del tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile), del 20 aprile 2005 (RT I 2005, 26, 197; 22/03/2024, 8) (in prosieguo: il «TsMS»), è così formulato:
«(1) Un tribunale può conoscere di una causa sulla base di un accordo di scelta del foro se le parti hanno concordato contrattualmente il foro competente e la controversia è collegata all’attività professionale o commerciale di entrambe le parti, se un contratto è correlato all’attività economica e professionale di una parte e l’altra parte è lo Stato, un ente locale o un’altra persona giuridica di diritto pubblico o se entrambe le parti sono persone giuridiche di diritto pubblico.
(...)
(3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, un accordo attributivo di competenza è valido anche se:
1)
esso è stato stipulato dopo il sorgere della controversia;
2)
la competenza è stata concordata nel caso in cui il convenuto, dopo la conclusione di tale accordo, stabilisca il proprio domicilio in un paese straniero o vi trasferisca la propria stabile organizzazione o sede, o qualora il suo stabilimento, il suo domicilio o la sua sede siano ignoti al momento della proposizione dell’azione».
9
L’articolo 106, paragrafo 1, punto 1, del TsMS così dispone:
«L’accordo attributivo di competenza è nullo se (…) è contrario alle disposizioni dell’articolo 104, paragrafo 1, del presente codice (…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10
A partire dal 2020, A e B hanno vissuto insieme in Portogallo e, il 3 maggio 2022, hanno ivi acquistato in comproprietà un appartamento, in parti uguali.
11
Il 27 agosto 2022 A e B hanno concluso un contratto in forza del quale A cedeva a B la sua quota di comproprietà del 50% in tale appartamento. In contropartita, B riconosceva un debito nei confronti di A, il cui importo rifletteva, in particolare, il fatto che A aveva contribuito all’acquisto e alla ristrutturazione di detto appartamento per un importo di EUR 150000 e che B si era arricchito di tale importo acquistando la proprietà esclusiva del medesimo appartamento.
12
Le parti hanno convenuto che tale contratto era soggetto al diritto sostanziale estone e che le controversie ad esso relative sarebbero state risolte in via amichevole e in buona fede, fermo restando che, se non avessero raggiunto un accordo, qualsiasi controversia direttamente o indirettamente connessa a detto contratto sarebbe stata risolta dallo [OSCURATO:PERSONA] (tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).
13
Basandosi su tale clausola di scelta del foro, A ha proposto, il 23 ottobre 2023, un’azione di pagamento di un credito nei confronti di B dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] (tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]).
14
Con decisione del 15 novembre 2023, lo [OSCURATO:PERSONA] (tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto tale azione per incompetenza territoriale. Tale giudice si è basato sull’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1215/2012 per esaminare se l’accordo attributivo di competenza fosse nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge dello Stato membro il cui giudice era stato designato, vale a dire secondo la legge estone. Orbene, dato che l’articolo 106, paragrafo 1, del TsMS, in combinato disposto con l’articolo 104, paragrafo 1, di quest’ultimo, autorizzerebbe gli accordi attributivi di competenza solo qualora riguardino l’attività economica o professionale delle due parti del contratto di cui trattasi, il che non avverrebbe nel caso di specie, detto giudice ha ritenuto che tale clausola attributiva di competenza fosse nulla.
15
A ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Dinanzi a tale giudice egli ha fatto valere che il riferimento, all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, a un motivo di nullità dell’accordo attributivo di competenza previsto dalla legge dello Stato membro interessato «dal punto di vista della validità sostanziale» rinviava al diritto nazionale sostanziale e non al diritto processuale, nel quale rientrerebbero invece gli articoli 104 e 106 del TsMS.
16
Con ordinanza del 6 dicembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] (corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto tale ricorso e ha confermato detta decisione. Infatti, per stabilire se la clausola di scelta del foro sia valida dal punto di vista della validità sostanziale secondo il diritto estone, occorrerebbe fare riferimento non solo alle disposizioni del diritto sostanziale di quest’ultimo, ma anche all’articolo 104, paragrafo 1, e all’articolo 106, paragrafo 1, del TsMS, i quali rinvierebbero al tipo di controversia di cui trattasi, il che non costituirebbe una questione formale, bensì sostanziale.
17
A ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Riigikohus (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. A ritiene che la clausola attributiva di competenza di cui trattasi sia valida dal momento che l’articolo 104, paragrafo 1, del TsMS non può essere applicato parallelamente al regolamento n. 1215/2012, in quanto il suo articolo 25 rinvia unicamente al diritto nazionale sostanziale. B considera che tale clausola non è valida ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, e dell’articolo 106, paragrafo 1, del TsMS.
18
Secondo tale giudice, come risulta dal considerando 20 del regolamento n. 1215/2012, l’articolo 25, paragrafo 1, di quest’ultimo rinvia alla legge dello Stato membro nel suo insieme, comprese le norme sul conflitto di leggi. Orbene, le norme di conflitto di leggi del diritto estone non consentirebbero alle parti di escludere l’applicazione di quelle applicabili agli accordi attributivi di competenza.
19
Il giudice del rinvio ritiene che, per poter statuire sulla controversia di cui al procedimento principale, occorra rispondere alla questione se il fatto che il diritto estone subordini la validità di un accordo attributivo di competenza alla circostanza che le persone fisiche parti di tale accordo agiscano nell’ambito di un’attività economica e professionale, come richiesto dall’articolo 104, paragrafo 1, e dall’articolo 106, paragrafo 1, del TsMS, costituisca una questione di validità sostanziale di detto accordo, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Secondo tale giudice né il tenore letterale di tale disposizione né la giurisprudenza della Corte consentono di stabilire chiaramente se la nozione di «nullità dal punto di vista della validità sostanziale» comprenda anche le condizioni previste da tale normativa nazionale.
20
In tali circostanze, la Riigikohus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se costituisca una questione di validità sostanziale di un accordo attributivo di competenza ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, ultima parte (“salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro”), del regolamento [n. 1215/2012], il fatto che la validità di un accordo di scelta del foro sia subordinata alla circostanza che le persone fisiche che l’hanno concluso agiscano nell’ambito di un’attività economica e professionale, come nell’articolo 106, paragrafo 1, punto 1, del [TsMS], il quale prevede che un accordo di scelta del foro concluso tra persone fisiche non sia valido se contrario alla disposizione di cui all’articolo 104, paragrafo 1, del [TsMS], ai sensi del quale una controversia tra persone fisiche di cui un giudice sia stato investito in forza di un accordo di scelta del foro deve essere collegata all’attività economica o professionale di entrambe le parti».
Sulla questione pregiudiziale
21
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che una condizione imposta dal diritto nazionale applicabile nello Stato membro del giudice la cui competenza è stata convenuta tra parti contraenti, secondo la quale un accordo attributivo di competenza concluso tra persone fisiche è valido solo se la controversia di cui trattasi è connessa all’attività economica o professionale di tali parti, costituisce una causa di «nullità dal punto di vista della validità sostanziale», ai sensi di tale disposizione.
22
In via preliminare, occorre ricordare che, nei limiti in cui il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2001, L 12, pag. 1
), il quale, a sua volta, aveva sostituito la convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 1972, L 299, pag. 32
), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi due ultimi strumenti giuridici vale anche per l’interpretazione del regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» a quelle di quest’ultimo regolamento [sentenza del 16 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Nozione di domicilio del convenuto),
C‑222/23
,
EU:C:2024:405
, punto
49
e giurisprudenza citata]. Di conseguenza, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda l’articolo 17, primo comma, della convenzione di Bruxelles e l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 vale anche per l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, in quanto quest’ultima disposizione ha ripreso, in termini simili o addirittura identici, il contenuto di queste prime disposizioni.
23
Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi, ma anche del contesto in cui essa si inserisce, nonché degli obiettivi e della finalità che persegue l’atto di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, e del 9 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑540/24
,
EU:C:2025:766
, punto
33
e giurisprudenza citata).
24
Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1215/2012, qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro.
25
Sebbene dalla formulazione dell’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1215/2012 risulti che un accordo attributivo di competenza può essere dichiarato nullo a norma della legge dello Stato membro il cui giudice è stato designato da tale clausola, né tale articolo né alcun’altra disposizione di tale regolamento definiscono la nozione di «nullità dal punto di vista della validità sostanziale».
26
Secondo il significato abituale dei termini «dal punto di vista della validità sostanziale», questi ultimi sono utilizzati nelle sentenze e negli atti processuali in contrapposizione alle nozioni di «forma» e di «ricevibilità», le quali sono analizzate prima che il giudice si pronunci nel merito del processo, vale a dire sulle questioni di fatto e/o di diritto sulle quali si fonda la domanda delle parti (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑537/23
,
EU:C:2025:120
, punto
31
).
27
Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1215/2012 si limita ad introdurre una norma di conflitto di leggi precisando quale sia il diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la questione se, nonostante il fatto che siano soddisfatte tutte le condizioni di validità previste da tale articolo, un siffatto accordo possa essere annullato per motivi attinenti al merito e rientranti nell’ambito di applicazione di tale diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑537/23
,
EU:C:2025:120
, punto
32
).
28
Tuttavia, oltre al riferimento alla nozione di «nullità dal punto di vista della validità sostanziale», l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 prevede condizioni di validità proprie degli accordi attributivi di competenza, tra le quali figurano condizioni sostanziali nonché diverse condizioni formali che un siffatto accordo deve rispettare (v., in tal senso, sentenze del 7 luglio 2016, Hőszig,
C‑222/15
,
EU:C:2016:525
, punto
33
e giurisprudenza citata, e del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑537/23
,
EU:C:2025:120
, punto
35
).
29
Pertanto, per essere valido, un accordo attributivo di competenza, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, deve essere sia concluso per iscritto, o provato per iscritto, sia in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, sia, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere.
30
Esigendo che un accordo attributivo di competenza soddisfi i requisiti sostanziali e formali che esso impone, l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 consente di garantire l’effettività del consenso degli interessati al fine di evitare, per tutelare la parte contraente più debole, che clausole attributive di competenza, inserite in un contratto da una sola parte, passino inosservate (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2016, Hőszig,
C‑222/15
,
EU:C:2016:525
, punto
36
e giurisprudenza citata).
31
A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che la validità di una clausola attributiva di competenza può essere subordinata al rispetto di una condizione particolare di forma solo se tale condizione si ricollega ai requisiti di cui all’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 e se gli Stati contraenti non sono liberi di prescrivere requisiti di forma diversi da quelli previsti da tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 1999, Castelletti,
C‑159/97
,
EU:C:1999:142
, punti
35
e
37
). La Corte ha altresì precisato che considerazioni relative ai collegamenti tra il giudice designato e il rapporto controverso o alla validità sostanziale dell’accordo attributivo di competenza sono estranee a tali requisiti (v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal,
C‑566/22
,
EU:C:2024:123
, punto
34
).
32
Ne consegue che la nozione di «nullità dal punto di vista della validità sostanziale», utilizzata nell’ultima parte della prima frase dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, in quanto si riferisce necessariamente a condizioni di validità diverse da quelle proprie degli accordi attributivi di competenza previsti da tale regolamento, riguarda le cause generali di nullità che possono inficiare un rapporto contrattuale, vale a dire, in particolare, i vizi del consenso, quali l’errore, il dolo, la violenza o l’incapacità di contrarre, cause previste dal diritto dello Stato membro i cui giudici sono designati (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑537/23
,
EU:C:2025:120
, punto
36
).
33
Tale conclusione è corroborata dalla genesi di tale ultima parte della prima frase dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che non figurava né nell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 né nell’articolo 17, primo comma, della convenzione di Bruxelles, e che era destinata ad introdurre una norma armonizzata di conflitto di leggi in materia di validità sostanziale degli accordi di scelta del foro, garantendo così una decisione analoga su tale questione indipendentemente dall’autorità giurisdizionale adita e corrispondente alle soluzioni adottate nella convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro, conclusa il 30 giugno 2005 (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑537/23
,
EU:C:2025:120
, punto
40
). Orbene, la relazione esplicativa, redatta dai professori Hartley e Dogauchi, fa riferimento, a titolo dei «motivi sostanziali di invalidità», ai punti 125 e 126, ai motivi di nullità generalmente riconosciuti quali l’errore, il dolo, la violenza, la frode, l’incompetenza o l’incapacità.
34
Nel caso di specie, si deve constatare che la condizione imposta dal diritto estone, secondo cui una clausola attributiva di competenza applicabile tra persone fisiche è valida solo se la controversia di cui trattasi è connessa all’attività economica e professionale di tali persone, potrebbe certamente essere assimilata a quella della capacità contrattuale delle persone di cui trattasi. Tuttavia, essa non rientra in un caso classico di incapacità di minore o maggiorenne tutelato, ma fa riferimento, in realtà, al tipo di attività, non privatistica, svolta dalle parti contraenti.
35
Inoltre, occorre sottolineare, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che tale disposizione nazionale non è applicabile in maniera generale ai rapporti contrattuali, in quanto la condizione di validità che essa impone è specifica agli accordi attributivi di competenza. Dato che tale condizione non rientra tra le cause generali di nullità come quelle di cui al punto 32
in fine
della presente sentenza, essa potrebbe tutt’al più figurare tra le condizioni di validità proprie di tali accordi, le quali sono tuttavia disciplinate, come risulta dai punti da 28 a 31 della presente sentenza, in modo esaustivo dall’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012.
36
Di conseguenza, una siffatta condizione, che non fa parte delle cause generali di nullità che riguardano i rapporti contrattuali tra le parti, non può rientrare tra le cause di «nullità dal punto di vista della validità sostanziale», ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1215/2012.
37
L’interpretazione che risulta dai punti da 30 a 36 della presente sentenza è confermata dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012, volti a rispettare l’autonomia delle parti e a rafforzare l’efficacia degli accordi esclusivi di scelta del foro, di cui ai considerando 15, 19 e 22 di tale regolamento (sentenza del 9 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑540/24, punto 43 e giurisprudenza citata).
38
Infatti, l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 è fondato sul principio dell’autonomia della volontà delle parti (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2020, DelayFix,
C‑519/19
,
EU:C:2020:933
, punto
38
) ed è in nome di tale principio che l’accordo di volontà tra le parti consente di giustificare il primato accordato alla scelta di un giudice diverso da quello che sarebbe stato eventualmente competente in forza del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp,
C‑543/10
,
EU:C:2013:62
, punto
26
).
39
Orbene, il fatto di imporre una condizione nel diritto nazionale secondo cui un accordo attributivo di competenza non è valido se la controversia non è connessa all’attività economica e professionale delle parti contraenti contrasterebbe con tale autonomia della volontà delle parti.
40
Inoltre, tale interpretazione è conforme alla finalità del regolamento n. 1215/2012, che mira, come risulta in particolare dai considerando 4, 6, 15 e 16 di quest’ultimo, a unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale in uno strumento giuridico dell’Unione vincolante e direttamente applicabile, con il quale il legislatore dell’Unione ha voluto adottare norme sulla competenza che presentano un alto grado di prevedibilità e di trasparenza al fine di rafforzare la certezza del diritto e di agevolare la buona amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑537/23
,
EU:C:2025:120
, punto
38
).
41
A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente affermato che, al fine di promuovere tali obiettivi, in particolare quello relativo alla certezza del diritto, occorre rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑537/23
,
EU:C:2025:120
, punto
39
e giurisprudenza citata).
42
Orbene, la certezza del diritto garantita dal regolamento n. 1215/2012 risulterebbe compromessa se un legislatore nazionale potesse introdurre, per gli accordi attributivi di competenza, specifiche condizioni supplementari di validità, attinenti in particolare al nesso esistente con il tipo di attività delle parti in causa.
43
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una condizione imposta dal diritto nazionale applicabile nello Stato membro del giudice la cui competenza è stata convenuta tra parti contraenti, secondo la quale un accordo attributivo di competenza concluso tra persone fisiche è valido solo se la controversia di cui trattasi è connessa all’attività economica o professionale di tali parti, non costituisce una causa di «nullità dal punto di vista della validità sostanziale», ai sensi di tale disposizione.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
deve essere interpretato nel senso che:
una condizione imposta dal diritto nazionale applicabile nello Stato membro del giudice la cui competenza è stata convenuta tra parti contraenti, secondo la quale un accordo attributivo di competenza concluso tra persone fisiche è valido solo se la controversia di cui trattasi è connessa all’attività economica o professionale di tali parti, non costituisce una causa di «nullità dal punto di vista della validità sostanziale», ai sensi di tale disposizione.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’estone.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.