CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2456/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F . [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], 9 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – definizione agevolata N.2456/16 R.G. Est. F. D’Aquino –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1053/31/15 depositata in data 16 giugno 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di design di moda nel settore maglieria, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007 e redatto con metodologia parziale ex art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con il quale venivano recuperatemaggiori IRPEF, IRAP e IVA; che l’avviso traeva origine da un controllo nei confronti di una società terza ([OSCURATO:SOCIETA].)e da un successivo invio di un questionario, all’esito delle cui risposte l’Ufficio riteneva l’indeducibilità di costi e l’indetraibilità dell’IVA relativa a fatture di acquisto ritenute oggettivamente inesistenti; che la CTP di Treviso ha accolto il ricorso; che la CTR del Veneto, con sentenza in data 16 giugno 2015, ha accolto l’appello dell’Ufficio; che ha proposto ricorso la contribuente, affidato a tre motivi e che l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente ha allegato con memoria di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, definendo i carichi affidati agli agenti della riscossione specificamente afferenti al periodo di imposta 2007 relativi all’avviso di accertamento per cui è causa, come risulta dall’atto di presa in carico del concessionario; che è stata depositata la comunicazione delle somme dovute e le quietanze delle cinque rate indicate nella suddetta comunicazione; N.2456/16 R.G. Est. F. D’Aquino che la ricorrente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate; che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di adesione alla definizione agevolata (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782); P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del cont