CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09360/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al reato di furto monoaggravato, così riqualificata l'originaria imputazione di rapina impropria; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che pur denunciando la violazione degli artt. 189 e 213 cod. proc. pen, si sostanzia nella contestazione di affidabilità delle dichiarazioni rese dalla polizia giudiziaria, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, senza incorrere in cadute di logicità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il