CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 agosto 2026
Cassazione n. 24375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B822T), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 65E71B822T), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 68T27B822C) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 70L30B822U), tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 63R30 D006W);- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 66S62 B822L),rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026- ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 475/2023,pubblicata il 26 maggio 2023;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del10 luglio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dellaricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio i fratelli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDi [OSCURATO:PERSONA], chiedendo lo scioglimento della comunioneereditaria formatasi a seguito del decesso del padre [OSCURATO:PERSONA],deceduto il 9 luglio 2006, e della madre [OSCURATO:PERSONA], risalenteall’11 novembre 2006.Espose che i genitori avevano lasciato un cospicuo patrimoniocomposto, oltre che da beni mobili di diversa natura, principalmenteda fabbricati e terreni, che essi, nel corso del tempo, avevanoacquistato e intestato, con donazioni indirette, a nome dei diversi figli.Nell’anno 1999, i fratelli [OSCURATO:PERSONA], per gestire le numerose proprietà,avevano costituito la società [OSCURATO:SOCIETA]. e nell’anno 2007, dopol’apertura della successione, la società semplice-comunione ereditariaEredi [OSCURATO:PERSONA]. L’attrice evidenziò di non aver mai percepito frutti, nénaturali né civili, né dai terreni né dai fabbricati, né da quelli a leiintestati né da quelli comuni; aggiunse, poi, di aver acquistato, qualeerede di [OSCURATO:PERSONA], previa selezione come soggetto dotato deirequisiti legali, i terreni ex ERSAP ([OSCURATO:PERSONA] AgricoloPuglia).chiese quindi lo scioglimento della comunione ereditaria.Numero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026Si costituirono in giudizio i germani [OSCURATO:PERSONA], Di PietroMaria Antonietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Di PietroMassimo, asserendo di voler mantenere, tra di loro, la comunioneereditaria e dichiarando di non opporsi alla liquidazione della quotadell’asse ereditario spettante all’attrice, previa imputazione, nell’asseereditario, delle donazioni dirette e indirette, dei crediti spettanti esoprattutto dei debiti imputabili a ciascun partecipante all’eredità,maturati nel corso dei diversi anni, tenuto conto, in viariconvenzionale, che ogni convenuto aveva prestato, in misuradiversa, attività lavorativa e aveva beneficiato di retribuzioni, beni evantaggi.La causa venne istruita documentalmente e mediante c.t.u..Con sentenza non definitiva n. 1015/2017, pubblicata l’8 marzo2017, il Tribunale di Lecce, in via preliminare, diede atto dellasussistenza di numerose questioni estranee al thema decidendum,nonché di molteplici domande nulle, quale, ad esempio, quellaavanzata in riconvenzionale dai convenuti, poiché formulate inmaniera generica. Ciò premesso, il giudice di prime cure procedettealla determinazione della massa ereditaria. In particolare, precisò checoncorrevano alla formazione di tal massa solo i debiti del de cuiusesistenti al momento dell’apertura della successione ed estinti da unodei coeredi, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 752 e 754 c.c.,ragion per cui i debiti della società [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto estranea algiudizio e creata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] prima della morte dei genitori,non erano suscettibili di concorrere alla formazione della massaereditaria e delle quote. Analogamente, anche i debiti del padre, dellamadre, dei fratelli singolarmente, di [OSCURATO:SOCIETA]., sorti 15-20 anniprima della morte dei genitori ed estinti dal padre, dalla madre e daigeneri, non potevano annoverarsi nell’asse ereditario.Numero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026Il Tribunale condivise, inoltre, le argomentazioni formulate dalc.t.u., che aveva accertato come tutti i debiti indicati e documentati siriferivano a rapporti conclusi prima della morte dei genitori e, cometali, erano estranei al giudizio.Quanto, poi, ai terreni ex ERSAP ([OSCURATO:PERSONA] AgricoloPuglia), acquistati dall’attrice [OSCURATO:PERSONA], il giudice di primecure richiamò l’art. 10 della l. n. 386 del 1976, che aveva introdottoun ulteriore modo di acquisto dei fondi di riforma agraria, tale chel’assegnatario dei terreni ex art. 17 l. n. 230 del 1950, diveniva “ipsoiure” proprietario, sicché, alla sua morte, purché avvenuta dopol'entrata in vigore dell'art. 10 della l. n. 386 del 1976 e dopo ilpagamento della quindicesima annualità, il podere cadeva insuccessione.Stante il verificarsi di entrambe le condizioni, il Tribunale incluse ifondi ex ERSAP ([OSCURATO:PERSONA]) nella massaereditaria.Definiti i beni oggetto dell’asse ereditario, il Tribunale procedetteall’individuazione della quota dell’attrice, condividendo le conclusioniformulate dal c.t.u., che aveva calcolato i frutti dei terreni locatisecondo il valore indicato in contratto, mentre i frutti civili deifabbricati nel possesso esclusivo di alcuni eredi non componevano lamassa, ma rappresentavano un credito degli eredi esclusi.Conseguentemente, il Tribunale accolse la domanda giudiziale edichiarò lo scioglimento della comunione; indicò in euro 3.167.020,00il valore della massa ereditaria ed in euro 558.920,00 il valore dellaquota di parte attrice; accolse la domanda concernente i frutti civili, inmerito agli immobili ereditari che erano stati goduti singolarmente daalcuni coeredi e, per l’effetto, condannò [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore dell’attrice, dell’indennità pari ad 1/6 (un sesto)Numero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026dell’importo di euro 45.900,00, [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodell’indennità, in favore di parte attrice, pari ad 1/6 (un sesto)dell’importo di euro 50.700,00, [OSCURATO:PERSONA], a quello pari ad 1/6(un sesto) di euro 30.000,00 e [OSCURATO:PERSONA] all’importo pari ad1/6 (un sesto) di euro 59.900,00. Poiché i convenuti avevano richiestodi restare in comunione, mentre l’attrice aveva chiesto la liquidazionedella propria quota, il Tribunale rimise la causa in istruttoria per ladeterminazione delle modalità di tale liquidazione.Con sentenza definitiva n. 1866/2018, pubblicata in data 16maggio 2018, il Tribunale, decidendo in merito all’individuazione deibeni da assegnare in natura all’attrice, assegnò alla stessa quelliindicati nella quota contrassegnata dal n. 3 della c.t.u., soluzioneritenuta congrua poiché volta a soddisfare le esigenze di coltivazionedel fondo legate all’attività professionale della parte, senza ledere gliinteressi degli altri fratelli, rimasti in comunione, tenuto conto del fattoche la proposta formulata dal c.t.u. includeva anche i terreni oggettodi collazione proprio per garantire che i fondi restassero nelladisponibilità dell’erede che li aveva posseduti fino a quel momento.Le spese di lite, considerato che il giudizio era stato caratterizzatoda una lunga istruttoria, da domande nulle, da produzioni documentalitardive o richieste inerenti debiti e crediti di soggetti terzi soprattuttoa causa dei convenuti, vennero poste a carico dei germani convenuti,ritenuti i principali responsabili della lunga attività processuale. Lespese di c.t.u., invece, vennero poste a carico di tutte le parti in solidoperché tutte vi avevano dato ugualmente causa e perché si trattava di2.- La Corte d’Appello di Lecce, per quanto rileva ai fini delpresente giudizio di legittimità, ha reputato che i terreni in originedell’ente di riforma fondiaria fossero di proprietà esclusiva dell’attriceNumero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026Di [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, la divisione dovesse avvenireprescindendo dalla contitolarità di questi fondi.Inoltre, ha escluso dalla massa il canone che la società cui eranostati concessi in affitto i terreni comuni era tenuta a versare. Infine,ha compensato le spese di lite, escludendo che vi fossero stateindebite resistenze delle parti e facendo leva sulle peculiarità delgiudizio di divisione.3.- Avverso la sentenza d’appello (n. 475/2023, pubblicata il 26maggio 2023), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di PietroRosa Anna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone, a suavolta, ricorso incidentale, affidato a due motivi.5.- Solo quest’ultima ha depositato memoria illustrativa, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo di ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA], DiPietro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DiPietro Massimo denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., la falsa applicazione della l.r. Puglia n. 20 del 1999 e dell’art.7 l. n. 379 del 1967 per aver ritenuto la Corte d’Appello, nelle pagg.13-14 della sentenza, che i fondi ERSAP ([OSCURATO:PERSONA] SviluppoAgricolo Puglia), assegnati in vita al de cuius [OSCURATO:PERSONA] e daquest’ultimo affrancati ex art. 10 l. n. 386 del 1976, fossero tornatinella piena disponibilità dell’ente per una nuova assegnazione.Secondo la motivazione della Corte d’Appello solo così sispiegherebbe la nuova aggiudicazione dei fondi per cui è causaeffettuata con l’atto di vendita del 2013 in favore della ricorrenteincidentale. Il rientro dei fondi nella disponibilità della RegioneNumero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026escluderebbe, quindi, che il loro valore possa entrare a far parte dellamassa ereditaria.In realtà, secondo la prospettazione dei ricorrenti, così non è statoin quanto la Regione Puglia non avrebbe mai adottato alcun attoformale di revoca dell’assegnazione dei fondi, né vi sarebbe statarinuncia e/o assenza del requisito di coltivatore diretto da parte deglieredi stessi, né tantomeno ricorrerebbero, nel caso specifico, le altreipotesi previste dall’art. 9 della l.r. Puglia n. 20 del 1999 affinché iterreni potessero rientrare nel pieno possesso della Regione Pugliaper nuove assegnazioni.Essendoci disaccordo tra gli eredi, i quali possedevano,comunque, i requisiti di legge per il subentro al defunto padre e nonavendo quest’ultimo provveduto a nominare il suo successore, l’Ente,formalmente ancora intestatario dei fondi, sarebbe intervenuto soloper indire una selezione tra le parti stesse in applicazione dellapredetta l.r. Puglia n. 20 del 1999 e del Disciplinare per l’assegnazionedelle unità poderali in disponibilità, adottato dalla delibera di GiuntaRegionale n. 545 del 9 maggio 1997, richiamata peraltro nell’atto divendita dei fondi del 23 aprile 2013, stipulato a favore dell’odiernaricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA].Il predetto Disciplinare, all’art. 7, prevedeva che le procedure, itermini, i criteri ed i punteggi previsti nel caso che il fondo fossetornato in possesso della Regione, fossero applicabili anche alleistruttorie per l’individuazione dei discendenti diretti aventi titoloall’assegnazione a seguito del decesso dell’originario conduttore inmancanza di designazione congiunta ed in presenza di due o piùaspiranti in possesso dei requisiti.In sostanza, dunque, i germani odierni ricorrenti principali, inquanto esclusi dalla comunione dei terreni di cui si tratta, sostengonoNumero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026che questi ultimi erano già stati acquistati dal de cuius alla data dellamorte, alla luce della previsione di cui all’art. 10 l. n. 386 del 1976.2.- La censura è infondata.Ed invero, l’art. 10 l. 30 aprile 1976, n. 386 testualmente recita:«Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreniassegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230,permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzodi assegnazione. Le successive annualità dovute dall'assegnatario, inbase al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri realisul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabilitiper le imposte dirette.I terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente, sono soggettiper quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.I terreni che sono o ritornano nella disponibilità dell'ente sonoassegnati alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 12della legge 26 maggio 1965, numero 590. L'articolo 17 della legge 12maggio 1950, numero 230, è abrogato. Gli assegnatari dei fondiespropriati o acquistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali non abbianoancora esercitato il diritto di riscatto previsto dalle leggi vigenti sonoequiparati ai proprietari manuali ed abituali coltivatori della terra dicui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, e successivemodificazioni, in ordine al diritto di prelazione nella compravendita deifondi confinanti, che dovessero essere oggetto di alienazione.I fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere alienatiesclusivamente all'ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatoridiretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleoNumero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo norme fissatedalla legge regionale.La vendita deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo,previsti dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.».Il presupposto da cui partono i ricorrenti, dunque, è quellosecondo cui, alla data della morte del loro genitore [OSCURATO:PERSONA],era stata già versata la quindicesima rata e, quindi, i terreni di cui sitratta erano già entrati nel patrimonio del de cuius.In questo senso, assume indubbia rilevanza quanto affermato, piùvolte, da questa Corte regolatrice e, cioè, che: - «In tema diassegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 10 della legge 30 aprile1976, n. 386 - disponendo che il riservato dominio in favore dell'entedi sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesimaannualità del prezzo di assegnazione e che le successive annualitàdovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento delprezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibilicon le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette, restando iterreni affrancati dal riservato dominio dell'ente soggetti per quindicianni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 dellalegge 29 maggio 1967, n. 379, - ha introdotto un ulteriore modo diacquisto dei fondi di riforma agraria, analogo al riscatto anticipato dicui all'art. 1 della stessa legge n. 379 del 1967, onde l'assegnatariodiventa “ipso iure” proprietario, sicché, alla sua morte, purchéavvenga dopo l'entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 386 del1976 e il pagamento della quindicesima annualità, il podere cade insuccessione. Ne consegue che, ove si siano verificate le suddettecondizioni, al momento dell'apertura della successione del “de cuius”,il fondo, oggetto di pregressa affrancazione in suo favore, entra nelNumero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026patrimonio ereditario, dovendosi ritenere che la disposizionetestamentaria da lui operata sia valida e pienamente efficace in favoredel beneficiato, necessaria, a tal fine, in assenza di una norma in talsenso, l'esistenza o meno di un patrimonio nella sua disponibilitàpurché esso sopravvenga al momento della morte del testatore cosìda dare attuazione alla sua attribuzione.» (Cass. civ., Sez. 2,sentenza n. 25595 del 14 novembre 2013); - «In tema di riformaagraria, nell'ipotesi di assegnazione di un terreno mediante venditacon pagamento rateale del prezzo e riserva di dominio in favoredell'ente assegnante, il decesso dell'assegnatario originario prima delriscatto del bene non comporta la devoluzione del fondo nelpatrimonio ereditario, ma il subingresso nel relativo rapportoconcessorio dell’erede nuovo assegnatario agli effetti della l. n. 379del 1967, spettando agli altri coeredi, nei confronti del subentrante,un credito determinato, ex art. 7 della l. n. 379 cit., nei limiti dellasomma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal "decuius", aumentate dall'incremento di valore conseguito dal fondo pereffetto dei miglioramenti da questi recati.» (Cass. civ., Sez. 2,sentenza n. 8467 del 28 aprile 2016); - «In tema di assegnazione diterre di riforma agraria, l’art. 10 della legge 30 aprile 1976 n. 386 -disponendo che il riservato dominio in favore dell'ente di sviluppo suiterreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950 n.230 permane fino al pagamento della quindicesima annualità delprezzo di assegnazione, che le successive annualità dovutedall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo,costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con lenorme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette e che i terreniaffrancati dal riservato dominio dell'ente sono soggetti per quindicianni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 dellaNumero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026legge n. 379 del 1967 - ha introdotto un ulteriore modo di acquistodei fondi di riforma agraria analogo al riscatto anticipato di cui all'art.1 della legge 29 maggio 1967 n. 379, onde l'assegnatario diventa“ipso iure” proprietario, sicché, alla sua morte, purché avvenga dopol’entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 386 del 1976 e ilpagamento della quindicesima annualità, il podere cade insuccessione. Stante la permanenza del vincolo di indivisibilità (oraridotto a trenta anni, senza effetto retroattivo, dall'art. 1 della legge25 settembre 1992 n. 9636), tale podere deve, però, essereassegnato all'erede disposto al subentro che sia in possesso deiprescritti requisiti e sia stato designato dal “de cuius” o, in mancanza,dagli stessi interessati o, in caso di disaccordo, dall’AutoritàGiudiziaria a norma degli artt. 5 e segg. della legge 3 giugno 1940 n.1078. Tuttavia, gli altri eredi, così nell'ipotesi in cui il fondo sia statoaffrancato dal riservato dominio come in quella in cui sia statoriscattato, se non possono essere soddisfatti mediante l'attribuzionedi altri beni ereditari, hanno diritto ad ottenere dal subentrante “proquota” il controvalore del fondo.» (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n.19917 del 18 luglio 2008).Del resto, anche in epoca più recente, questa S.C. ha chiarito che«In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, per effettodell’art. 10 l. 30 aprile 1976 n. 386, secondo cui l'effetto traslativo delcespite coincide con il pagamento della quindicesima annualità delprezzo di assegnazione, il decesso dell’assegnatario in dataantecedente al riscatto fa sì che i discendenti in linea retta ovvero, inmancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, nonsubentrino “iure hereditatis”, ma, sulla base della designazione fattadal testatore, o dai coeredi o, in caso di loro disaccordo, dall’Autoritàgiudiziaria, succedano ad esso nel rapporto con l’ente e dunqueNumero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026nell'aspettativa, condizionata al possesso, da parte loro, dei medesimirequisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l’originario assegnatario,come sancito dall’art. 7, l. n. 379 del 1967. Peraltro, non avendo ilcitato art. 10 l. n. 386 del 1976 portata retroattiva, l’acquisto delfondo da parte di un assegnatario che abbia in epoca anteriore pagatole quindici annualità previste, va temporalmente collocato all’epoca dientrata in vigore della suddetta legge.» (Cass. civ., Sez. 2, ordinanzan. 9071 del 21 marzo 2022).Il presupposto alla base di questo orientamento è, però,rappresentato dal fatto che la morte riguardi un soggetto che abbiagià assunto la qualità di assegnatario, ai sensi dell’art. 17 della l. n.230 del 1950, norma che, a sua volta, postula che l’assegnazione siaconseguenza di una vendita formale.Nella specie, invece, l’atto con cui la Regione Puglia ha trasferitoi beni alla controricorrente, al punto 2, riferisce espressamente che ilde cuius [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un’assegnazione meramenteprovvisoria e allo stesso modo la determina n. 446 del 1994 si riferisceal predetto come semplice possessore dei beni, autorizzando lasuccessiva vendita.In tal senso, risulta allora evidente come il richiamo dei ricorrentiprincipali all’acquisto automatico alla scadenza della quindicesimarata non colga nel segno.Infatti, questa Corte regolatrice, ha chiarito altresì che: - «Ilprocedimento, a forma(zione) progressiva, per l’acquisto, da parte dilavoratori manuali della terra, della piena proprietà di terreni già deglienti di sviluppo inizia con la domanda dell’interessato, e si perfezionacon un contratto di vendita, che è elemento imprescindibile perl’acquisto della qualità di assegnatario, sicché va escluso che illavoratore, il quale si sia limitato a presentare domanda perNumero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026l’assegnazione, possa vantare nei confronti dell’ente una situazionesoggettiva diversa dalla mera aspettativa, di per sé non suscettibiledi tutela giudiziale, ancorché egli sia stato autorizzato, in viaprovvisoria e senza onere o corrispettivo a suo carico, ad immettersinella precaria detenzione del fondo.» (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.27435 del 30 dicembre 2014); - «Premesso che il procedimento, aforma(zione) progressiva, per l’acquisto, da parte di lavoratorimanuali della terra, della piena proprietà di terreni già degli enti disviluppo, ha inizio con la domanda dell'interessato, e si perfeziona conun contratto di vendita, che è elemento imprescindibile per l’acquistodella qualità di assegnatario, deve escludersi che il lavoratore, il qualesi sia limitato a presentare domanda per l’assegnazione, possavantare nei confronti dell'ente una situazione soggettiva diversa dallamera aspettativa, non tutelabile né innanzi al giudice ordinario, néinnanzi al giudice amministrativo, ancorché allo stesso sia statoconcesso in via provvisoria di immettersi, senza la previsione di alcunonere o corrispettivo a suo carico, nella precaria detenzione del fondo,onde non compete allo stesso la legittimazione all’azione di nullitàdegli atti del procedimento, non essendo ravvisabile l’interesserichiesto dall'art. 1421 cod. civ.» (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 8712del 22 ottobre 1994).Nella specie, gli stessi ricorrenti principali si astengono,nell’ambito dello sviluppo argomentativo della censura, dall’allegareche il loro genitore fosse effettivamente assegnatario, cosicché essinon possono, poi, pretendere di invocare gli effetti dell’acquistoautomatico in favore del de cuius.Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso principale.Numero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/20263.- Con il primo motivo del ricorso incidentale, la controricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazionee falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.Trattasi, in sostanza, di una censura che, con argomentazionivarie, si appunta sulla compensazione delle spese, contestando, inparticolare, la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni valevoli agiustificare tale compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.4.- La censura è palesemente inammissibile.Ed invero, la Corte di merito ha espressamente e testualmenteaffermato: «Le spese di lite di questo grado del giudizio in ragionevuoi della parziale reciproca soccombenza di tutte le parti in questogrado con riferimento alle impugnazioni proposte, involgenti questioninon diverse da quelle strettamente attinenti alla divisione e del fattoche si verte in materia di divisione, possono essere interamentecompensate fra le stesse, così come anche le spese della c.t.u. svoltain questo grado, che, nella misura già liquidata, vanno poste a caricodi tutte le parti dei due giudizi riuniti in solido fra loro ed in ragione,per ciascuno della rispettiva quota ereditaria (1/6).».Pertanto, la censura si infrange contro il consolidato principio (piùvolte affermato da questa Corte regolatrice) secondo cui, in tema dispese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., è limitato ad accertare che nonrisulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula,rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, lavalutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sianell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altrigiusti motivi (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., Sez. 6-3,ordinanza n. 24502 del 17 ottobre 2017).Numero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026Aggiungasi, peraltro e con specifico riguardo alle spese di c.t.u.,come la sentenza impugnata risulti pienamente in linea con ilconsolidato orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, neiprocedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti alloscioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, inquanto effettuate nel comune interesse dei condividenti (cfr., in talsenso ed “ex multis”, Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 1635 del 24gennaio 2020).5.- Con il secondo (e ultimo) motivo del ricorso incidentale, DiPietro Giorgina denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 821, 1101, 1571 e1587 c.c.Lamenta, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe escluso dallamassa ereditaria il canone di affitto dei terreni ereditari pagato dallaconduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. Si tratterebbe, secondo la prospettazionedella ricorrente incidentale, di un credito che deriva dal contratto dilocazione, stipulato prima dell'apertura della successione, dai due decuius e dai coeredi tutti, in favore di un terzo, la società [OSCURATO:SOCIETA]ed avente ad oggetto tutti i terreni ereditari e un fabbricato oggettoanch'esso di successione. Il detto canone, in mancanza, agli atti, dicontestazioni di inadempimento, dovrebbe ritenersi essere statoregolarmente versato dalla conduttrice.La Corte di merito ha affermato che, con la pronuncia di primogrado, il Tribunale aveva escluso dalla massa ereditaria i frutti civilidei fabbricati in possesso esclusivo di alcuni coeredi ma vi avevaincluso i frutti relativi all'affitto dei terreni e che «la diversa disciplinaapplicata dal tribunale a situazioni in realtà sovrapponibili e simili nontrova giustificazione, considerato che, nella massa, comunque entrail valore del bene».Numero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026Secondo la ricorrente incidentale, le due situazioni, però, nonsarebbero affatto sovrapponibili ma, al contrario, molto diverse, inquanto «l'uso esclusivo che il coerede faccia del bene ereditario,importa, per gli altri, un sacrificio, una privazione costituita dalmancato godimento pro quota del bene comune e dei relativi profitti;la detta privazione va compensata con un ristoro che, di norma, puòessere determinato in misura corrispondente ai frutti civili, alcorrispettivo del godimento che si sarebbe potuto conseguire locandoil bene a terzi; ciò comporta che il credito, sostanzialmenterisarcitorio, indennitario, per tale mancato godimento, da un latograva su colui che compie l'uso esclusivo e dall'altro spetta in viaimmediata e diretta a colui che ne è escluso, che è l'unico a poterloreclamare; per questa ragione l'indennità per il mancato godimentodel bene oggetto di uso esclusivo da parte di un coerede noncostituisce un credito della massa ma del coerede escluso; come tale,infatti, è stato riconosciuto dal Tribunale. Il canone di affitto del beneereditario che il terzo corrisponde, invece, non ha natura risarcitoriama contrattuale; è il corrispettivo pattuito per la cessione delgodimento del bene ex art. 820 c.c.; il contratto, in particolare, nelcaso di specie, è stato stipulato dai due de cuius e dai coeredi tuttiperché alcuni fondi erano a loro intestati; con l'apertura dellasuccessione i beni dei due de cuius divengono della massa e, poiché ibeni intestati ai coeredi formano oggetto di collazione in natura - conle sentenze sono stati assegnati ad altri coeredi -, anche detti benientrano a far parte della comunione ereditaria; il contratto di affitto,quindi, ha ad oggetto beni ereditari, rispetto ai quali vi è concorso deipartecipanti ex art. 1101 c.c.; poiché si tratta del corrispettivomaturato dopo l'apertura della successione, esso costituisce uncredito sorto direttamente, giorno per giorno ex art. 821 c.c., in capoNumero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026alla comunione ereditaria; il credito sorto direttamente in capo allacomunione ereditaria costituisce necessariamente, ma anchenaturalmente, un credito della massa ereditaria, che è titolare deldiritto concesso in godimento e, quindi, ne percepisce il relativocorrispettivo ex art. 1587 c.c.. Il detto corrispettivo ammonta ad euro500 annui, che vengono pagati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]evidentemente agli altri coeredi, che non hanno mai lamentatol'inadempimento della conduttrice; esso viene corrisposto findall'apertura della successione (2006) e deve essere incluso nellamassa e diviso fino al passaggio in giudicato della sentenza didivisione. La quota di spettanza della ricorrente (1/6), nel caso, potràessere portata in compensazione col conguaglio da essa dovuto eindicato nel dispositivo della sentenza impugnata.» (cfr., all’uopo, lepagg. 24-25 del controricorso).6.- La censura è infondata, perché anche i canoni di cui si trattanon rientrano direttamente nella massa, ma sono ragioni di creditoda far valere in sede di rendiconto tra coeredi.Del resto, la stessa ricorrente incidentale, nello sviluppoargomentativo del motivo, ammette che si tratta di canoni «chevengono pagati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. evidentemente agli altricoeredi, che non hanno mai lamentato l'inadempimento dellaconduttrice» (cfr., all’uopo, la pag. 25 del controricorso). Ne deriva,pertanto, che del tutto correttamente tali canoni sono stati esclusidalla massa, ben potendo essere oggetto di una domanda direndiconto verso coloro (gli «altri coeredi») che li hanno incassati.Peraltro, come chiarito, anche di recente, da questa Corte, ladomanda di divisione giudiziale è solitamente accompagnata dallarichiesta di resa del conto fra condividenti, sia generica sia sollecitatacon riferimento a vicende determinate (atti di amministrazione dellaNumero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026cosa o godimento separato di beni), idonee a generare debiti di singolie corrispondenti crediti proporzionali degli altri. Al di là della normalitàdel collegamento, tali pretese obbligatorie, dipendenti dallacomunione ereditaria, non fanno parte della domanda di divisione, macostituiscono domande autonome (cfr., all’uopo, Cass. civ., Sez. 2,sentenza n. 22500 del 30 giugno 2026, in motivazione, alle pagg. 17-18).7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finorasviluppate, sia il ricorso principale che quello incidentale devonoessere respinti con conseguente integrale compensazione delle spesedel presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 92, comma 2,c.p.c. e in ragione della reciproca soccombenza delle parti.8.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte sia dei ricorrenti principali che della ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiarainteramente compensate, tra le parti, le spese del presente giudiziodi legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale e per quelloincidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 24165/2023Numero sezionale 1794/2026Numero di raccolta generale 24375/2026Data pubblicazione 01/08/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 10 luglio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo