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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17872/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo , Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Cagliari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un coltello tipo Pattadese, della lunghezza complessiva di cm. 23, con lama di cm. 10,5, accertato in Mondragonis in data 10 gennaio 2019.

Alle ore 22,15 del 10 gennaio 2019 una pattuglia della Stazione dei carabinieri di Calasetta fermò, nello svolgimento di un servizio di controllo. [OSCURATO:PERSONA] alla guida di un'autovettura: effettuata una perquisizione fu rinvenuto addosso all'imputato, oltre a due involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, il coltello prima indicato.

In ragione delle dimensioni del coltello e del fatto che l'imputato lo deteneva in una tasca interna del giubbotto, e quindi non disponibile ad un utilizzo immediato, il Tribunale ha riconosciuto il fatto di lieve entità: non ha però applicato la causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità per il possibile utilizzo illecito del coltello, connesso all'uso della sostanza stupefacente rinvenuta.

Non ha concesso la sospensione condizionale della pena non potendosi ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il pericolo di utilizzo illecito del coltello è estraneo alla fattispecie di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975 e non può dunque giustificare la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria e ha insistito nelle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.2.

Il primo motivo è infondato.

Il reato di porto di un'arma, nel caso di specie di un coltello, è un reato cd. ostacolo, perché si punisce una condotta non perché direttamente offensiva di un bene di rilievo costituzionale quale la vita o l'integrità fisica delle persone, ma in quanto logicamente antecedente, secondo un principio di comune esperienza, rispetto a progressioni comportamentali sicuramente lesivi dei preminenti beni giuridici appena prima evocati.

Non è allora per nulla irragionevole che si escluda la ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto apprezzando la sussistenza di circostanze concrete che inducono a valutare con maggiore pregnanza il pericolo di possibili sviluppi offensivi della mera condotta di porto d'arma.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il giudice non ha applicato la sospensione condizionale della pena pecuniaria ma di essa non era stata fatta richiesta, secondo quanto si rileva dalle indicazioni contenute in sentenza nella parte in cui sono riassunte le conclusioni delle parti.

Con il ricorso, peraltro, l'imputato si duole, più che della mancata applicazione della sospensione condizionale, della asserita carenza di motivazione, limitandosi a chiedere che si dia giustificazione delle determinazioni assunte, siano esse pure di diniego del beneficio.

Deve allora rilevarsi la genericità della doglianza perché, a fronte di una mancata applicazione della sospensione condizionale della pena pecuniaria, non richiesta dall'interessato, la carenza delle giustificazioni poste a fondamento della statuizione negativa può essere utilmente denunciata in sede di controllo di legittimità a condizione che il motivo sia specifico e che a tal fine deduca concretamente l'interesse all'ottenimento del beneficio, non potendo limitarsi a prospettare la carenza di motivazione.

Si consideri a tal proposito che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, "quando è pronunciata sentenza di condanna esclusivamente ad una sanzione pecuniaria, e non vi è stata richiesta da parte dell'interessato di concessione della sospensione condizionale della pena, è legittima la motivazione della sentenza che si limiti ad escludere l'applicazione del beneficio sulla base della rilevata non rispondenza di esso ad un concreto interesse dell'imputato" - Sez..1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 2015, Rv. 262553 -.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 IS P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo , Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cagliari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un coltello tipo Pattadese, della lunghezza complessiva di cm. 23, con lama di cm. 10,5, accertato in Mondragonis in data 10 gennaio 2019. Alle ore 22,15 del 10 gennaio 2019 una pattuglia della Stazione dei carabinieri di Calasetta fermò, nello svolgimento di un servizio di controllo. [OSCURATO:PERSONA] alla guida di un'autovettura: effettuata una perquisizione fu rinvenuto addosso all'imputato, oltre a due involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, il coltello prima indicato. In ragione delle dimensioni del coltello e del fatto che l'imputato lo deteneva in una tasca interna del giubbotto, e quindi non disponibile ad un utilizzo immediato, il Tribunale ha riconosciuto il fatto di lieve entità: non ha però applicato la causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità per il possibile utilizzo illecito del coltello, connesso all'uso della sostanza stupefacente rinvenuta. Non ha concesso la sospensione condizionale della pena non potendosi ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il pericolo di utilizzo illecito del coltello è estraneo alla fattispecie di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 e non può dunque giustificare la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria e ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.2. Il primo motivo è infondato. Il reato di porto di un'arma, nel caso di specie di un coltello, è un reato cd. ostacolo, perché si punisce una condotta non perché direttamente offensiva di un bene di rilievo costituzionale quale la vita o l'integrità fisica delle persone, ma in quanto logicamente antecedente, secondo un principio di comune esperienza, rispetto a progressioni comportamentali sicuramente lesivi dei preminenti beni giuridici appena prima evocati. Non è allora per nulla irragionevole che si escluda la ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto apprezzando la sussistenza di circostanze concrete che inducono a valutare con maggiore pregnanza il pericolo di possibili sviluppi offensivi della mera condotta di porto d'arma. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice non ha applicato la sospensione condizionale della pena pecuniaria ma di essa non era stata fatta richiesta, secondo quanto si rileva dalle indicazioni contenute in sentenza nella parte in cui sono riassunte le conclusioni delle parti. Con il ricorso, peraltro, l'imputato si duole, più che della mancata applicazione della sospensione condizionale, della asserita carenza di motivazione, limitandosi a chiedere che si dia giustificazione delle determinazioni assunte, siano esse pure di diniego del beneficio. Deve allora rilevarsi la genericità della doglianza perché, a fronte di una mancata applicazione della sospensione condizionale della pena pecuniaria, non richiesta dall'interessato, la carenza delle giustificazioni poste a fondamento della statuizione negativa può essere utilmente denunciata in sede di controllo di legittimità a condizione che il motivo sia specifico e che a tal fine deduca concretamente l'interesse all'ottenimento del beneficio, non potendo limitarsi a prospettare la carenza di motivazione. Si consideri a tal proposito che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, "quando è pronunciata sentenza di condanna esclusivamente ad una sanzione pecuniaria, e non vi è stata richiesta da parte dell'interessato di concessione della sospensione condizionale della pena, è legittima la motivazione della sentenza che si limiti ad escludere l'applicazione del beneficio sulla base della rilevata non rispondenza di esso ad un concreto interesse dell'imputato" - Sez..1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 2015, Rv. 262553 -. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 IS P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 17872/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris