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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024

Cassazione n. 40409/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 121/RG 17334 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché reiterativo rispetto all'argomento, coerente e logico, adottato dalla sentenza impugnata che ha escluso di applicare la continuazione tra il delitto contestato in questa sede e quello accertato con la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 13 giugno 2023, per il medesimo reato, per la distanza temporale tra le due condotte, pari a diversi mesi, che esclude il medesimo disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 121/RG 17334 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché reiterativo rispetto all'argomento, coerente e logico, adottato dalla sentenza impugnata che ha escluso di applicare la continuazione tra il delitto contestato in questa sede e quello accertato con la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 13 giugno 2023, per il medesimo reato, per la distanza temporale tra le due condotte, pari a diversi mesi, che esclude il medesimo disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 40409/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris