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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1976

Cassazione n. 35380/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1976 avverso l'ordinanza del 29/03/2023 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di una sentenza di patteggiamento del 10 ottobre 2017, tra loro già uniti dal vincolo della continuazione, e il reato accertato con successiva sentenza dell'8 gennaio 2018.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza come l'ultimo episodio, pur esso costituito da furto di pannelli fotovoltaici, è stato commesso dopo un intervallo temporale ben più ampio (cinque mesi) di quelli intercorrenti tra i fatti già uniti in continuazione (all'incirca un mese, massimo due); rilevato che quanto ipotizzato nell'ordinanza, ossia che l'impianto fotovoltaico interessato dall'ultimo episodio di furto non fosse ancora esistente al momento della programmazione dei precedenti episodi, non ha trovato smentita in ricorso; rilevato che il ricorrente non altro ha fatto che valorizzare gli elementi di omogeneità dei reati, per modalità di condotta e identità di oggetto materiale; rilevato che essi, però, ben possono connotare anche situazioni di abitualità nel delitto; rilevato pertanto che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione in assenza di elementi ulteriori di maggiore pregnanza, all'interno di un contesto che fondatamente delinea una proclività a delinquere piuttosto che l'unicità di un disegno criminoso; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deriso il 3 luglio 2023 Il consiiùlieike estensore Il presidente Giusep S ntalucia ------)[OSCURATO:PERSONA] uni / D E POSI i [OSCURATO:PERSONA] i -7 2 2 AG 2oy3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1976 avverso l'ordinanza del 29/03/2023 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di una sentenza di patteggiamento del 10 ottobre 2017, tra loro già uniti dal vincolo della continuazione, e il reato accertato con successiva sentenza dell'8 gennaio 2018. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza come l'ultimo episodio, pur esso costituito da furto di pannelli fotovoltaici, è stato commesso dopo un intervallo temporale ben più ampio (cinque mesi) di quelli intercorrenti tra i fatti già uniti in continuazione (all'incirca un mese, massimo due); rilevato che quanto ipotizzato nell'ordinanza, ossia che l'impianto fotovoltaico interessato dall'ultimo episodio di furto non fosse ancora esistente al momento della programmazione dei precedenti episodi, non ha trovato smentita in ricorso; rilevato che il ricorrente non altro ha fatto che valorizzare gli elementi di omogeneità dei reati, per modalità di condotta e identità di oggetto materiale; rilevato che essi, però, ben possono connotare anche situazioni di abitualità nel delitto; rilevato pertanto che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione in assenza di elementi ulteriori di maggiore pregnanza, all'interno di un contesto che fondatamente delinea una proclività a delinquere piuttosto che l'unicità di un disegno criminoso; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deriso il 3 luglio 2023 Il consiiùlieike estensore Il presidente Giusep S ntalucia ------)[OSCURATO:PERSONA] uni / D E POSI i [OSCURATO:PERSONA] i -7 2 2 AG 2oy3
Sentenza Cassazione n. 35380/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris