CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2025
Cassazione n. 30708/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.28805/2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]H, con sede in Alzey (Germania), Rudolf-Diesel-Straße 10, in persona dei suoi legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 22; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con sede in Catanzaro, Via degli Svevi n. 8, in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Soverato, [OSCURATO:PERSONA] n. 1,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende per procura in atti. - - controricorrente - avverso la sentenza n. 1186/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 13.06.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO E CONSIDERATO - che [OSCURATO:PERSONA] GmbH proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1186/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro; -che resisteva nel giudizio di cassazione il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che depositava controricorso; - che, raggiunto un accordo transattivo tra le parti, la società ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato da Fallimento controricorrente; -che occorre pertanto dichiarare la estinzione del giudizio, senza necessità di disporre sulle spese di lite del giudizio di legittimità; -che, quanto al contributo unificato, va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudiz