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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 51408/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 23 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di un cumulo di pena a trenta anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidio, avverso il decreto del Ministero della Giustizia, di applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord.pen.

Il Tribunale ha ritenuto che il decreto sia adeguatamente motivato quanto alla sussistenza di elementi sintomatici dell'attuale capacità del condannato di mantenere il collegamento con l'associazione criminale di riferimento, quali la perdurante attività di questa, il ruolo di spicco da lui ricoperto, le nuove vicende in cui l'associazione è risultata coinvolta.

Il Tribunale non ha ritenuto rilevante la formale dissociazione pronunciata dal detenuto nel 2018, e la sua confessione con indicazione dell'organigramma del clan, perché le note della D.I.A., della DDA e del Comando generale dei Carabinieri lo indicano ancora oggi come inserito nel clan e collegato ad esso, mancando elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo.

Il Tribunale ha, inoltre, sottolineato che non è richiesto che l'attualità del collegamento si manifesti con contatti concreti, atteso che il regime penitenziario differenziato ha proprio lo scopo di impedire simili collegamenti.

La dissociazione, pertanto, è stata solo strumentale, perché isolata, mentre dall'osservazione penitenziaria non sono emersi elementi sintomatici di autentica dissociazione e acquisizione di valori di legalità, avendo il reclamante riportato, recentemente, dei provvedimenti disciplinari.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 125 cod.proc.pen e 41-bis Ord.pen.

La motivazione è mancante, in quanto solo apparente, in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime differenziato.

In particolare il Tribunale non ha effettuato una valutazione critica di del contenuto del decreto ministeriale.

L'ordinanza non tiene conto della mancata presenza dell'istante sul territorio, in quanto detenuto sin dal 2006, della segnalazione della casa circondariale circa l'atteggiamento critico assunto in merito alle sue precedenti scelte di vita, l'assenza del trattenimento di corrispondenza o di rilievi nei colloqui con i familiari o sul tenore di vita di questi ultimi, della condotta inframuraria positiva.

La dissociazione manifestata nel 2018 non è stata meramente strumentale, e non è stata ritenuta tale dal giudice di merito, che l'ha valutata molto positivamente.

Le affermazioni dell'ordinanza, circa la persistente capacità dell'istante di comunicare e impartire ordini con l'esterno, sono quindi mere espressioni di stile, non fondate su elementi concreti.

In definitiva, l'ordinanza non evidenzia il percorso logico compiuto per giustificare il decreto ministeriale, valutandone la legittimità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per i suoi motivi manifestamente infondati e privi di specificità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, per molte parti, meramente reiterativo dei motivi di reclamo, e deve perciò essere rigettato.

1.1. L'ordinanza impugnata ha valutato tutte le questioni poste dal ricorrente, in particolare quanto alla sua ancora attuale pericolosità, come indicata nel decreto ministeriale impugnato.

Ha, infatti, esaminato le affermazioni con cui, nel reclamo, egli ha sostenuto l'assenza di elementi nuovi e individualizzanti da cui desumere la sua attuale pericolosità e la possibilità di riallacciare i contatti con l'associazione di appartenènza, tenuto conto del periodo già trascorso in stato di detenzione, della sua dissociazione, della mancanza di un suo coinvolgimento nelle indagini più recenti relative ad azioni attribuite alla predetta associazione, ed ha valutato l'infondatezza delle censure proposte.

Ha, infatti, evidenziato che le indagini svolte, richiamate nelle note fornite dalla DIA, dalla DDA di Napoli e dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, attestano l'operatività dell'associazione di appartenenza, l'ancora attuale inserimento del ricorrente in essa, e la presenza in libertà di esponenti apicali, in particolare i fratelli del ricorrente, interessati a mantenere i contatti con quest'ultimo in ordine alle vicende relative all'associazione.

Ha altresì escluso la rilevanza della dissociazione manifestata con una confessione resa nel corso di un procedimento a suo carico, in quanto rimasta una condotta isolata, non accompagnata da una complessiva collaborazione, e perciò più credibilmente dettata da una strategia difensiva mirante ad ottenere un beneficio in termini di pena, limitatamente al quel procedimento.

1.2. L'ordinanza ha fornito, quindi, una motivazione adeguata in ordine ai motivi del reclamo, fondata su argomentazioni logiche e non contraddittorie.

Il ricorso non si confronta, in realtà, con questa parte della motivazione, in quanto si limita a riproporre le considerazioni già esposte nel reclamo, contrastanti con il contenuto del decreto ministeriale e dell'ordinanza stessa, senza citare accertamenti o provvedimenti che sostengano le sue obiezioni.Sono dunque presenti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per l'applicazione della proroga del regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord.pen., quali, in particolare, il profilo criminale del detenuto, la posizione rivestita all'interno dell'associazione criminosa, la perdurante attività di questa, l'assenza di elementi che dimostrino l'inesistenza di un pericolo di mantenimento dei contatti con l'associazione di appartenenza, elementi tutti correttamente valutati nell'ordinanza impugnata.

Deve peraltro ricordarsi che, secondo il consolidato principio di questa Corte, ai fini della proroga dell'applicazione del regime penitenziario differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, essendo il regime penitenziario differenziato finalizzato proprio ad evitare che tali collegamenti possano essere ripresi, nonostante lo stato di detenzione. (vedi Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 27922; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv. 276483; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Rv. 263508).

2. Il ricorso, peraltro, mira a richiedere a questa Corte una diversa valutazione degli elementi che il Tribunale di sorveglianza ha posto a base della sua decisione.

Si deve, invece, ricordare che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000 Rv. 216260).

Esula, pertanto, dai poteri di questa Corte la formulazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in quanto il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo esposto nel provvedimento impugnato, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni di quella decisione.

Nel presente caso la motivazione risulta completa, adeguata, non illogica e non contraddittoria, nonché corretta alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di applicazione del regime penitenziario differenziato.

Non vi sono, quindi, ragioni per il suo annullamento.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di un cumulo di pena a trenta anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidio, avverso il decreto del Ministero della Giustizia, di applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord.pen. Il Tribunale ha ritenuto che il decreto sia adeguatamente motivato quanto alla sussistenza di elementi sintomatici dell'attuale capacità del condannato di mantenere il collegamento con l'associazione criminale di riferimento, quali la perdurante attività di questa, il ruolo di spicco da lui ricoperto, le nuove vicende in cui l'associazione è risultata coinvolta. Il Tribunale non ha ritenuto rilevante la formale dissociazione pronunciata dal detenuto nel 2018, e la sua confessione con indicazione dell'organigramma del clan, perché le note della D.I.A., della DDA e del Comando generale dei Carabinieri lo indicano ancora oggi come inserito nel clan e collegato ad esso, mancando elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo. Il Tribunale ha, inoltre, sottolineato che non è richiesto che l'attualità del collegamento si manifesti con contatti concreti, atteso che il regime penitenziario differenziato ha proprio lo scopo di impedire simili collegamenti. La dissociazione, pertanto, è stata solo strumentale, perché isolata, mentre dall'osservazione penitenziaria non sono emersi elementi sintomatici di autentica dissociazione e acquisizione di valori di legalità, avendo il reclamante riportato, recentemente, dei provvedimenti disciplinari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 125 cod.proc.pen e 41-bis Ord.pen. La motivazione è mancante, in quanto solo apparente, in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime differenziato. In particolare il Tribunale non ha effettuato una valutazione critica di del contenuto del decreto ministeriale. L'ordinanza non tiene conto della mancata presenza dell'istante sul territorio, in quanto detenuto sin dal 2006, della segnalazione della casa circondariale circa l'atteggiamento critico assunto in merito alle sue precedenti scelte di vita, l'assenza del trattenimento di corrispondenza o di rilievi nei colloqui con i familiari o sul tenore di vita di questi ultimi, della condotta inframuraria positiva. La dissociazione manifestata nel 2018 non è stata meramente strumentale, e non è stata ritenuta tale dal giudice di merito, che l'ha valutata molto positivamente. Le affermazioni dell'ordinanza, circa la persistente capacità dell'istante di comunicare e impartire ordini con l'esterno, sono quindi mere espressioni di stile, non fondate su elementi concreti. In definitiva, l'ordinanza non evidenzia il percorso logico compiuto per giustificare il decreto ministeriale, valutandone la legittimità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per i suoi motivi manifestamente infondati e privi di specificità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, per molte parti, meramente reiterativo dei motivi di reclamo, e deve perciò essere rigettato. 1.1. L'ordinanza impugnata ha valutato tutte le questioni poste dal ricorrente, in particolare quanto alla sua ancora attuale pericolosità, come indicata nel decreto ministeriale impugnato. Ha, infatti, esaminato le affermazioni con cui, nel reclamo, egli ha sostenuto l'assenza di elementi nuovi e individualizzanti da cui desumere la sua attuale pericolosità e la possibilità di riallacciare i contatti con l'associazione di appartenènza, tenuto conto del periodo già trascorso in stato di detenzione, della sua dissociazione, della mancanza di un suo coinvolgimento nelle indagini più recenti relative ad azioni attribuite alla predetta associazione, ed ha valutato l'infondatezza delle censure proposte. Ha, infatti, evidenziato che le indagini svolte, richiamate nelle note fornite dalla DIA, dalla DDA di Napoli e dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, attestano l'operatività dell'associazione di appartenenza, l'ancora attuale inserimento del ricorrente in essa, e la presenza in libertà di esponenti apicali, in particolare i fratelli del ricorrente, interessati a mantenere i contatti con quest'ultimo in ordine alle vicende relative all'associazione. Ha altresì escluso la rilevanza della dissociazione manifestata con una confessione resa nel corso di un procedimento a suo carico, in quanto rimasta una condotta isolata, non accompagnata da una complessiva collaborazione, e perciò più credibilmente dettata da una strategia difensiva mirante ad ottenere un beneficio in termini di pena, limitatamente al quel procedimento. 1.2. L'ordinanza ha fornito, quindi, una motivazione adeguata in ordine ai motivi del reclamo, fondata su argomentazioni logiche e non contraddittorie. Il ricorso non si confronta, in realtà, con questa parte della motivazione, in quanto si limita a riproporre le considerazioni già esposte nel reclamo, contrastanti con il contenuto del decreto ministeriale e dell'ordinanza stessa, senza citare accertamenti o provvedimenti che sostengano le sue obiezioni.Sono dunque presenti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per l'applicazione della proroga del regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord.pen., quali, in particolare, il profilo criminale del detenuto, la posizione rivestita all'interno dell'associazione criminosa, la perdurante attività di questa, l'assenza di elementi che dimostrino l'inesistenza di un pericolo di mantenimento dei contatti con l'associazione di appartenenza, elementi tutti correttamente valutati nell'ordinanza impugnata. Deve peraltro ricordarsi che, secondo il consolidato principio di questa Corte, ai fini della proroga dell'applicazione del regime penitenziario differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, essendo il regime penitenziario differenziato finalizzato proprio ad evitare che tali collegamenti possano essere ripresi, nonostante lo stato di detenzione. (vedi Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 27922; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv. 276483; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Rv. 263508). 2. Il ricorso, peraltro, mira a richiedere a questa Corte una diversa valutazione degli elementi che il Tribunale di sorveglianza ha posto a base della sua decisione. Si deve, invece, ricordare che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000 Rv. 216260). Esula, pertanto, dai poteri di questa Corte la formulazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in quanto il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo esposto nel provvedimento impugnato, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni di quella decisione. Nel presente caso la motivazione risulta completa, adeguata, non illogica e non contraddittoria, nonché corretta alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di applicazione del regime penitenziario differenziato. Non vi sono, quindi, ragioni per il suo annullamento. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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