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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11823/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 01/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 13/12/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un assegno bancario.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata conoscenza del giudizio di merito da parte dell'imputato, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Osservato altresì, che l'eventuale questione processuale è manifestamente infondata secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v.

Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02) dal momento che in primo grado il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al difensore di fiducia presso cui l'imputato aveva regolarmente eletto domicilio, che questi è sempre stato presente nel giudizio (di primo e di secondo grado) e nulla ha eccepito nell'atto di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 01/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 13/12/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un assegno bancario. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata conoscenza del giudizio di merito da parte dell'imputato, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Osservato altresì, che l'eventuale questione processuale è manifestamente infondata secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02) dal momento che in primo grado il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al difensore di fiducia presso cui l'imputato aveva regolarmente eletto domicilio, che questi è sempre stato presente nel giudizio (di primo e di secondo grado) e nulla ha eccepito nell'atto di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]