CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 14126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con riferimento ad entrambi i motivi dì cui si compone l'impugnativa in esame; rilevato che il primo motivo con cui si contesta il diniego del rito alternativo di cui all'art. 444 cod. proc. pen. richiesto dall'imputato in presenza dell'assenso ritualmente espresso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino quale rappresentante della pubblica accusa, si risolve nella prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo, che non vengono superati con la memoria presentata dalla difesa in data 27.2.2023 a confutazione della prospettata inammissibilità del ricorso per cassazione; rilevato che, impregiudicata la facoltà per l'imputato, rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per l'impugnativa di una sentenza di cui non abbia avuto conoscenza, di accedere ai riti alternativi e ferma restando la natura di atto unilaterale ricettizio della proposta di patteggiamento formulata dalla difesa che una volta perfezionatasi con l'assenso della pubblica accusa non è suscettibile di modifiche unilaterali di una delle due parti, non viene tuttavia affrontato dal ricorso il dirimente rilievo speso dalla Corte territoriale in ordine alla irritualità dell'assenso formulato dal sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Torino il quale intanto poteva ritenersi legittimato a partecipare al successivo grado di giudizio in quanto fosse stato autorizzato a norma dell'art. 570 terzo comma cod. proc. pen. dal Procuratore Generale presso la Corte di appello in qualità di suo sostituto; rilevato che manifestamente infondata deve ritenersi la doglianza relativa all'omessa revoca formale da parte dell'organo dell'accusa di grado gerarchicamente superiore dell'assenso prestato dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, essendo implicita nella mancanza di consenso al patteggiamento da parte del Procuratore Generale esplicitata all'udienza tenutasi innanzi alla Corte distrettuale la presa di distanza dalle opposte conclusioni del PM presso il Tribunale con l'adesione prestata alla richiesta di applicazione della pena formulata dalla difesa; rilevato che neanche in relazione al diniego delle attenuanti generiche, oggetto del secondo motivo, le censure difensive superano il vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella mera contestazione di una motivazione che dà pienamente conto degli elementi fondanti il mancato riconoscimento del beneficio e che pertanto costituisce di per sé la compiuta rappresentazione del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei giudici del gravame; rilevato che non vale reiterare in questa sede i pretesi elementi di segno positivo che, seppur portati all'attenzione della Corte territoriale, sono stati ritenuti sub valenti rispetto alla condotta consistita nella volontaria sottrazione dell'imputato alla custodia cautelare che in quanto protrattasi per quasi vent'anni • è stata reputata dirimente in termini ostativi al riconoscimento del beneficio invocato e con la quale il ricorso neppure si confronta; rilevato del resto che risponde al costante orientamento di questa Corte il principio secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 c.p. di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023