CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2020
Cassazione n. 26734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26933/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente/controricorrente rispetto al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] 84 SRL, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 29 SC. [OSCURATO:PERSONA]. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente/ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 135/2020 depositata il 10/01/2020, udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.La contribuente [OSCURATO:PERSONA] 84 SRL ha impugnato l’avviso di accertamento emesso i.m.u. 2013 dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] relativamente a terreni destinati a estrazione travertino. 2.In primo grado è stata dichiarata in parte la cessazione della materia del contendere, alcuni motivi sono stati rigettati ed altri accolti. 3. All’esito del giudizio di secondo grado sono stati rigettati appello principale ed incidentale. 3. Avverso la sentenza di appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concessionaria della riscossione) ha proposto ricorso per cassazione e la contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima e unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022 e del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA], adottato con delibera n. 8 del 23 marzo 2023, in relazione all’i. m . u . dovuta ed all’avviso oggetto di impugnazione nel presente giudizio. 2. Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento citato, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201). 3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e 198, della l.n. 197 del 2022 e 5 e 7 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che stabiliscono che il condono si perfeziona 7 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisanoi presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiz