CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03649/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28221/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), PATERNO’ FEDERICA (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrent e - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 766/2020depositata il 06/08/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Genova il sig. [OSCURATO:PERSONA] esponendo che: (a) essendo proprietario di un compendio immobiliare sito in Mondovì facente parte di un più ampio complesso di cui erano proprietari, per parti distinte, anche la sorella [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi dell’altra sorella [OSCURATO:PERSONA], egli, tra il 2009 ed il 2010, aveva incaricato l’Ing. Figus di procedere ad uno studio di fattibilità volto al recupero delle volumetrie esistenti al fine di valorizzare la sua proprietà e di reperire possibili acquirenti, concordando che per tale attività l’Ing. Figus non avrebbe richiesto alcun compenso, in quanto sarebbe stato successivamente stipulato con lui un patto di opzione per la vendita degli immobili a condizioni da stabilire in prosieguo, secondo l’esito dello studio di valorizzazione da predisporre. (b) nei mesi successivi, il Figus gli avrebbe richiesto di firmare alcuni elaborati progettuali, di cui non gli aveva rilasciato alcuna copia, nonché una richiesta di nuovo accatastamento della sua proprietà riferita alla data del 16/4/1957. (c) nel corso di successivi incontri il Figus avrebbe “ rinnegato ” gli accordi asseritamente intervenuti presentando una parcella per complessivi euro 134.277,23, che l’Ing. Rizzo avrebbe immediatamente contestato, offrendosi di perfezionare l’opzione per la vendita del compendio immobiliare e che, al contempo, si sarebbe avveduto che l’accatastamento redatto dall’Ing. Figus nel corso del 2011 non sarebbe stato conforme alle reali destinazioni degli immobili comportando maggiori oneri fiscali. 2. Domandò quindi l ’ accertamento dell ’ insussistenza di alcun credito in capo al Figus e la condanna di quest ’ ultimo al risarcimento degli asseriti danni subiti o subendi in conseguenza dell’asserito erroneo accatastamento degli immobili. 3. Si costituì il Figus contestando il contenuto dell ’ avverso atto di citazione e, in linea di fatto, rilevò: (a) che nel corso del 2010 il Rizzo si era rivolto a lui per verificare le possibilità di modificare, per la parte di sua proprietà, la conformazione e la destinazione; del compendio immobiliare in questione comprendente la masseria di proprietà dello stesso Ing. Rizzo ed altri fabbricati di proprietà delle sorelle Elena e Rosanna; che, a seguito di uno studio di fattibilità da lui eseguito era emersa la possibilità, gradita all’Ing. Rizzo, di un intervento di recupero a fini residenziali, mediante la ristrutturazione dell’edificio principale e la demolizione di altri immobili con accorpamento dei relativi volumi all’edificio principale, con il conseguimento di un premio di volumetria aggiuntiva. (b) C he, benché il piano di recupero concernesse solo i beni di proprietà esclusivadel Rizzo, per la sua presentazione occorreva l ’ adesione da parte dei proprietari che detenessero. un valore pari (secondo l’imponibile catastale) al 75% dell’intero comparto comprendente anche le proprietà della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi dell’altra sorella, [OSCURATO:PERSONA], motivo per cui era stata predisposta e tramessa all’Ing. Rizzo perché la sottoponesse agli altri proprietari una bozza di scrittura che prevedeva l’impegno di prestare la loro adesione. (c) C he tale scrittura era stata sottoscritta dalla sola Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ma non dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; che, mentre la proprietàdel Rizzo era interamente inserita al [OSCURATO:PERSONA], quelle della sorella Rosanna e degli eredi della sorella Elena erano inserite al [OSCURATO:PERSONA], con conseguente impossibilità, stante la disomogeneità delle rispettive intestazioni, di verificare e comprovare il raggiungimento della percentuale del 75% del valore catastale dell’intero compendio, motivo per cui venne deciso di procedere all’accatastamento degli immobili dell’Ing. Rizzo al [OSCURATO:PERSONA], accatastamento che venne quindi predisposto ed eseguito con il pieno accordo delRizzo. (d) C he, eseguita la variazione catastale, la percentuale del 75% venne raggiunta anche considerando la sola proprietà del Rizzo, mentre, aggiungendo il valore della proprietà della sorella Rosanna, che si era impegnata ad aderire, veniva raggiunto il 90% dell’intero; che, rimosso il preliminare ostacolo per l’approvazione del piano, il Figus aveva trasmesso la documentazione progettuale e la relativa istanza alRizzo il quale sottoscrisse tutti gli elaborati del Piano di Recupero; che, tuttavia, al momento di presentare il progetto in Comune, nel settembre del 2011 il Rizzo comunicò sorprendentemente di avere deciso di soprassedere all’operazione in quanto, contrariamente all’impegno sottoscritto in precedenza, la sorella Rosanna si era opposta alla realizzazione del piano di recupero ed aveva invece formulato una proposta di acquisto della sua quota che egli aveva deciso di accettare. (e) C he l ’ Ing. Figus, preso atto dell ’ intenzione dell ’ Ing. Rizzo di non dare ulteriore corso all’operazione, aveva richiesto il pagamento delle proprie competenze professionali e, a fronte del diniego da parte dell’Ing. Rizzo, aveva sottoposto all’[OSCURATO:PERSONA] degli Ingegneri di Sassari la sua parcella relativa alla redazione del piano di recupero ed alla progettazione preliminare e definitiva dei fabbricati da costruire e ristrutturare per un totale di euro106.704,73, oltre oneri accessori. (f) C he , nonostante l ’ avvenuta approvazione della parcella da parte dell’Ordine, anche i successivi inviti rivolti all ’ lng. Rizzo al fine di ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti erano rimasti senza esito, né aveva avuto alcun seguito la disponibilità mantenuta dall’esponente, a definire bonariamente la controversia. 4. L ’ Ing. Figus chie se pertanto il rigetto delle domande att oree e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento in proprio favore dell’importo anzidetto di euro 106.704,73 (oltre contributo previdenziale ed IVA) o, comunque, del diverso importo emergente in corso di causa. 5. Inoltre, l ’ Ing. Figus rilevò di avere svolto nell ’ interesse dell ’ Ing. Rizzo un ulteriore incarico professionale relativo all’utilizzo edificatorio relativo ad un diverso comparto, sempre in Comune di Mondovì e chiese, sempre in via riconvenzionale, la condanna dell’Ing. Rizzo al pagamento del compenso dovuto anche per tale incarico. 6. La causa venne istruita mediante prove orali e consulenza tecnica d’ufficio affidata all’Ing. [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso consulente venne poi conferito l’incarico di pronunciarsi sulle osservazioni mosse da entrambe le parti alla relazione definitiva, incarico cui il CTU provvedeva depositando s upplemento di c onsulenza in data 20/11/2015. 7. Con sentenza n. 1054/2017 il Tribunale di Genova respinse le domande del Rizzo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò quest’ultimo al pagamento del compenso per prestazioni professionali in favore di [OSCURATO:PERSONA], determinato nella complessiva somma di euro 66.800,00. 8. L ’ Ing. Rizzo interpose appello chiedendo, per quanto rileva in questa sede: (i) in via principale, di accertare l’inesistenza di alcun suo debito nei confronti dell’Ing. Figus e il rigetto delle domandedi quest’ultimo; (ii) in subordine, di determinare secondo la legge e la tariffa professionale i compensi eventualmente spettanti all’Ing. Figus in misura congruamente inferiore a quello da lui richiesto; (iii) in ogni caso, di condannare l’Ing. Figus al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenzadell’erroneo accatastamento degli immobili di sua proprietà e (iv) di dichiarare qualsiasi credito che fosse riconosciuto in favore dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] estinto per compensazione fino a concorrenza di uguale importo con il credito per risarcimento dei danni subiti e subendi dall’Ing. Rizzo. 9. Con sentenza n. 766/2020, depositata in data 6/8/2020 , la Corte d’Appello di Genova ha confermato nel merito la sentenza di primo grado, modificandonela statuizione sul solo capo relativo alle spese legali e di CTU, compensate per un quarto e poste per i residui tre quarti a carico dell’Ing. Rizzo. 10. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] Va anzitutto esaminata, in quanto logicamente prioritario, il 4° motivo, con il quale il ricorrente il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ. e della legge 2 marzo 1949 n. 143 nonché del D.M. 4 aprile 2001 e della Legge 11/02/1994 n. 109. Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Si duole essersi dalla corte di merito affermata l’inammissibilità, per tardività, dell’eccezione di nullità dell’incarico al Figus per non essere il medesimo iscritto all’albo professionale, laddove trattasi di nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Lamenta che erroneamente la corte di merito ha al riguardo affermato l’infondatezza della doglianza in quanto in ogni caso nella progettazione avevano collaborato con il Figus anche due architetti. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, l’esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contrattodi qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attività svolta; in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardorivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio ( v. Cass., 20/1/2019, n. 2038; Cass., 26/10/2004, n. 20749 ). Si al riguardo altresì precisato che l'eccezione di nullità del contratto per la mancanza di iscrizione nell’albo professionale costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile dal giudice d'ufficio( cfr., con riferimento alla svolta attività di mediatore, Cass., 12/10/2007, n. 21495; Cass., 26/10/2004, n. 20749). Orbene, nell’affermare che la questione è stata effettivamente posta tardivamente con la comparsa conclusionale depositata nel primo grado di giudizio. In ogni caso , è emerso che con l’ing. Figus collaboravano due architetti ha invero disatteso i suindicati principi. Alla fondatezza del 1° motivonei suindicati termini, consegue, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi [ il 1° motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell’art.132 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c., in relazione al rigetto del primo motivo di appello riguardante il mancato conferimento di incarico professionale per la redazione del piano di recupero e del progetto edilizio – Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.”; il 2° motivo, con il quale denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 1337, 1375 e 1460 cod. civ. nonché dell’art. 76 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 445. Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale escluso, al pari del Tribunale, che l’attività svolta dall’ingegnere Figus configurasse un inadempimento contrattuale, tale da giustificare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ed avere per contro ritenuto che l’accatastamento predisposto dal Figus non configurasse un inadempimento tale professionista, bensì il tentativo di trovare una soluzione per far andare in porto l’obiettivo del cliente con l’approvazione del piano; il 4° motivo, con il quale denunzia violazione “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ. e della legge 2 marzo 1949 n. 143 nonché del D.M. 4 aprile 2001 e della Legge 11/02/1994 n. 109. Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”, lamentando l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’applicare l’onorario di cui al D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], riguardante la progettazione di opere pubbliche, mentre il progetto di cui si discute si riferisce ad un’opera privata. Di conseguenza, a detta del ricorrente, a norma dell’art. 2233 c.c., trattandosi di compenso non concordato tra le parti e di incarico eseguito anteriormente all’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe professionali, il compenso all’ingegner Figus avrebbe dovuto essere determinato applicando la legge 2/3/1949, n. 143, che reca l’approvazione della tariffa degli ingegneri ed architetti; il 5° motivo, con il quale denunzia “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., conseguente alla omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni critiche alla CTU relative alla determinazione del compenso per l’attività professionale svolta dal Figus ], l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. L Cor