CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 21.7.2025 la Corte d'appello di Catania ha rigettato una richiesta di rideterminazione del "fine-pena" mediante il riconoscimento di un pre-sofferto non computato nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del pubblico ministero; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso debba essere disatteso sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 17531 del 22/2/2023, Marando, Rv. 284435 - 01; Sez. 1, n. 6072 del 24/5/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272101 - 01); Considerato, a tal proposito, che il reato continuato, che è "fictio iuris", può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, mentre va considerato come pluralità di reati agli effetti degli artt. 137 cod. pen. e 657, comma quarto, cod. proc. pen., ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 3228 del 6/7/1992, P.m. in proc. Spina, Rv. 191589 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M