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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 38930/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 0510CPWX nato H [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 05LBBMY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che il secondo motivo, che deduce analoga censura quanto al trattamento sanzionatorio, è, del pari, generico ed assertivo (cfr. p. 5 in ordine alla motivazione resa sul punto della recidiva quanto al Kaldani e p. 6 sull'esito negativo del giudizio prognostico, posto a fondamento dell'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 0510CPWX nato H [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 05LBBMY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che il secondo motivo, che deduce analoga censura quanto al trattamento sanzionatorio, è, del pari, generico ed assertivo (cfr. p. 5 in ordine alla motivazione resa sul punto della recidiva quanto al Kaldani e p. 6 sull'esito negativo del giudizio prognostico, posto a fondamento dell'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris