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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 30204/2026

Testo disponibile della fonte

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i in data 05/06/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA], Fabioladi prova testimoniale decisiva, con rinvio al giudice a quo per provvedere e didichiarare nel resto inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza pronunciata in data 05/06/2025 la Corte di appello di Bari, inriforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Bari in data10/12/2020, impugnata dal P.M., ha pronunciato sentenza di non doversiprocedere nei confronti dell'imputata in relazione al reato di cui all’art. 474 cod.pen., contestato al capo a), per essere lo stesso estinto per intervenutaprescrizione e ha dichiarato l'imputata colpevole del reato di cui all’art. 648 cod.pen., contestato al capo b), condannandola alla pena di giustizia conriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensoredell’imputata, affidandolo a due motivi.2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.603 comma 3 bis cod. proc. pen. e art. 6 par. 1 e 3 lett. d) della Cedu.Si censura la decisione impugnata di affermazione della responsabilitàdell'imputata, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, per nonaverela Corte di appello proceduto alla rinnovazione, seppure sollecitata anche dalP.M., della prova testimoniale dell’unico teste escusso nel giudizio di primogrado.

Osserva la difesa che l'affermazione di responsabilità dell'imputatopronunciata dal giudice di appello su impugnazione del Pubblico ministero inriforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di provedichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione anorma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., integra, di per sé, un vizio dimotivazione della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 2 lett. e)cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogniragionevole dubbio”, di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla configurabilità dei reati di cuiagli artt. 474 e 648 cod. pen.

Premessa la segnalazione di un eventuale “refuso”nella sentenza impugnata, laddove riporta un passaggio che non consta nelcorpo motivazionale della sentenza di primo grado - “la condotta posta in essereda [OSCURATO:PERSONA] è stata tale da escludere che la stessa non fosse consapevole dellaprovenienza illecita dei beni” –, la difesa lamenta che la Corte di appello richiamapedissequamente il contenuto del verbale di sequestro probatorio dei benisequestrati: con riferimento alle calzature del marchio “Crocs”, richiamandoanche giurisprudenza di legittimità europea, si censura la contestatacontraffazione del segno distintivo, deducendo che le calzature devono ritenersinon contraffate in quanto il modello industriale, inteso come marchio distintivo,era stato ritenuto privo di tutela sin dall’origine; quanto agli altri beni sequestrati(riproducenti i marchi [OSCURATO:PERSONA], Dr.

Scholl, Gucci, Borbonese, Pollini),difetterebbe la prova della contraffazione, avendo il giudice disposto la loroconfisca senza provvedere a rinnovazione dell’istruttoria, anche mediante unaperizia.3.

Il ricorso non è fondato.3.1.

In premessa, ritiene la Corte che la motivazione debba essere redatta informa semplificata, atteso che con il ricorso vengono dedotti motivi reiterativi dicensure già correttamente disattese dalla Corte di appello, o poste questionigiuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati inprecedenza, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi.3.2.

Quanto al primo motivo, va ricordato che, secondo l’articolo 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: “Nelcaso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento permotivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme ledisposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso delgiudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoriadisposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441,comma 5”.

Con previsione certamente assai specifica ed innovativa, quindi,l'obbligo di rinnovazione viene limitato espressamente ai soli casi di provedichiarative che siano state assunte nel giudizio dibattimentale di primo gradoovvero nel giudizio abbreviato nel solo caso di integrazione probatoria(evidentemente non “secco”).

La Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenzaTroise (Sez.

U. n. 14800 del 21/12/2017, dep.2018, PG. in proc.

Troise, Rv.272430), in tema di obbligo motivazionale gravante sul giudice in caso di totaleriforma in grado di appello della sentenza di primo grado, hanno precisato che"[...] si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi disovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma diuna sentenza di condanna. … nel primo caso, infatti, al giudice d'appello siimpone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamentocome l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidentivizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanentesostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna[...].".3.2.1.

Ciò premesso, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte di merito hareso una motivazione senz’altro congrua e convincente, indicando puntualmente iplurimi elementi a sostengo degli elementi oggettivo e soggettivo dei reaticontestati all’imputata (p. 3-4 sentenza impugnata): contenuto del verbale disequestro redatto dalla G.d.F.; escussione dei testi della G.d.F. a conferma degliaccertamenti eseguiti; conferma delle contraffazioni contenuta nelle relazioniredatte dalle case produttrici su richiesta degli operanti della G.d.F.; omessaproduzione da parte dell’imputata della documentazione contabile e diaccompagnamento dei beni in questione attestante la loro lecita provenienza.

Afronte di tale compendio probatorio, adeguatamente valorizzato dalla Corte dimerito, il giudice di primo grado, con motivazione del tutto laconica si era,invece, limitato a dare atto della presenza di documentazione, neppure valutata,relativa ai beni sequestrati, tra cui le relazioni delle case produttrici, sostenendoche, per provare la contraffazione, il P.M. avrebbe dovuto disporre una “perizia”ovvero “richiedere la testimonianza di almeno un rappresentante di ognuna dellesocietà titolari dei singoli marchi contraffatti” (p. 2 sentenza di primo grado).

Sideve solo aggiungere che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, intema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisionedi assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza dicondanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui ilprovvedimento assolutorio, come nel caso in esame, abbia un contenutomotivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non viè neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazionialternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l'unica realmenteargomentata. (sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, Rv. 284472 – 01; Sez. 5, n.12783 del 24/01/2017, Caterino e altri, Rv. 269595 – 01).4.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Al di là del mero “refuso” deltutto influente nella struttura argomentativa della sentenza impugnata, la Cortedi merito, come detto nel punto precedente, ha compiutamente argomentato(con riferimento alle plurime fonti di prova ricordate) la natura illecita deiprodotti detenuti dalla ricorrente per la vendita, in quanto oggetto di precedentecontraffazione, e la conseguente affermazione di responsabilità anche per ildelitto di ricettazione consumato al momento della ricezione dei beni.

Trattasi,pertanto, di motivazione congrua, non illogica e giuridicamente corretta, immunedai vizi denunciati.5.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato conconseguente condanna della ricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.,al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i in data 05/06/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA], Fabioladi prova testimoniale decisiva, con rinvio al giudice a quo per provvedere e didichiarare nel resto inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza pronunciata in data 05/06/2025 la Corte di appello di Bari, inriforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Bari in data10/12/2020, impugnata dal P.M., ha pronunciato sentenza di non doversiprocedere nei confronti dell'imputata in relazione al reato di cui all’art. 474 cod.pen., contestato al capo a), per essere lo stesso estinto per intervenutaprescrizione e ha dichiarato l'imputata colpevole del reato di cui all’art. 648 cod.pen., contestato al capo b), condannandola alla pena di giustizia conriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensoredell’imputata, affidandolo a due motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.603 comma 3 bis cod. proc. pen. e art. 6 par. 1 e 3 lett. d) della Cedu.Si censura la decisione impugnata di affermazione della responsabilitàdell'imputata, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, per nonaverela Corte di appello proceduto alla rinnovazione, seppure sollecitata anche dalP.M., della prova testimoniale dell’unico teste escusso nel giudizio di primogrado. Osserva la difesa che l'affermazione di responsabilità dell'imputatopronunciata dal giudice di appello su impugnazione del Pubblico ministero inriforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di provedichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione anorma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., integra, di per sé, un vizio dimotivazione della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 2 lett. e)cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogniragionevole dubbio”, di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla configurabilità dei reati di cuiagli artt. 474 e 648 cod. pen. Premessa la segnalazione di un eventuale “refuso”nella sentenza impugnata, laddove riporta un passaggio che non consta nelcorpo motivazionale della sentenza di primo grado - “la condotta posta in essereda [OSCURATO:PERSONA] è stata tale da escludere che la stessa non fosse consapevole dellaprovenienza illecita dei beni” –, la difesa lamenta che la Corte di appello richiamapedissequamente il contenuto del verbale di sequestro probatorio dei benisequestrati: con riferimento alle calzature del marchio “Crocs”, richiamandoanche giurisprudenza di legittimità europea, si censura la contestatacontraffazione del segno distintivo, deducendo che le calzature devono ritenersinon contraffate in quanto il modello industriale, inteso come marchio distintivo,era stato ritenuto privo di tutela sin dall’origine; quanto agli altri beni sequestrati(riproducenti i marchi [OSCURATO:PERSONA], Dr. Scholl, Gucci, Borbonese, Pollini),difetterebbe la prova della contraffazione, avendo il giudice disposto la loroconfisca senza provvedere a rinnovazione dell’istruttoria, anche mediante unaperizia.3. Il ricorso non è fondato.3.1. In premessa, ritiene la Corte che la motivazione debba essere redatta informa semplificata, atteso che con il ricorso vengono dedotti motivi reiterativi dicensure già correttamente disattese dalla Corte di appello, o poste questionigiuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati inprecedenza, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi.3.2. Quanto al primo motivo, va ricordato che, secondo l’articolo 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: “Nelcaso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento permotivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme ledisposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso delgiudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoriadisposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441,comma 5”. Con previsione certamente assai specifica ed innovativa, quindi,l'obbligo di rinnovazione viene limitato espressamente ai soli casi di provedichiarative che siano state assunte nel giudizio dibattimentale di primo gradoovvero nel giudizio abbreviato nel solo caso di integrazione probatoria(evidentemente non “secco”). La Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenzaTroise (Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, dep.2018, PG. in proc. Troise, Rv.272430), in tema di obbligo motivazionale gravante sul giudice in caso di totaleriforma in grado di appello della sentenza di primo grado, hanno precisato che"[...] si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi disovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma diuna sentenza di condanna. … nel primo caso, infatti, al giudice d'appello siimpone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamentocome l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidentivizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanentesostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna[...].".3.2.1. Ciò premesso, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte di merito hareso una motivazione senz’altro congrua e convincente, indicando puntualmente iplurimi elementi a sostengo degli elementi oggettivo e soggettivo dei reaticontestati all’imputata (p. 3-4 sentenza impugnata): contenuto del verbale disequestro redatto dalla G.d.F.; escussione dei testi della G.d.F. a conferma degliaccertamenti eseguiti; conferma delle contraffazioni contenuta nelle relazioniredatte dalle case produttrici su richiesta degli operanti della G.d.F.; omessaproduzione da parte dell’imputata della documentazione contabile e diaccompagnamento dei beni in questione attestante la loro lecita provenienza. Afronte di tale compendio probatorio, adeguatamente valorizzato dalla Corte dimerito, il giudice di primo grado, con motivazione del tutto laconica si era,invece, limitato a dare atto della presenza di documentazione, neppure valutata,relativa ai beni sequestrati, tra cui le relazioni delle case produttrici, sostenendoche, per provare la contraffazione, il P.M. avrebbe dovuto disporre una “perizia”ovvero “richiedere la testimonianza di almeno un rappresentante di ognuna dellesocietà titolari dei singoli marchi contraffatti” (p. 2 sentenza di primo grado). Sideve solo aggiungere che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, intema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisionedi assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza dicondanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui ilprovvedimento assolutorio, come nel caso in esame, abbia un contenutomotivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non viè neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazionialternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l'unica realmenteargomentata. (sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, Rv. 284472 – 01; Sez. 5, n.12783 del 24/01/2017, Caterino e altri, Rv. 269595 – 01).4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Al di là del mero “refuso” deltutto influente nella struttura argomentativa della sentenza impugnata, la Cortedi merito, come detto nel punto precedente, ha compiutamente argomentato(con riferimento alle plurime fonti di prova ricordate) la natura illecita deiprodotti detenuti dalla ricorrente per la vendita, in quanto oggetto di precedentecontraffazione, e la conseguente affermazione di responsabilità anche per ildelitto di ricettazione consumato al momento della ricezione dei beni. Trattasi,pertanto, di motivazione congrua, non illogica e giuridicamente corretta, immunedai vizi denunciati.5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato conconseguente condanna della ricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.,al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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