CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 18 febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di cui all'art. 633, primo e secondo comma, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di norme processuali stabilite a pena inutilizzabilità, nonché vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità degli imputati è manifestamente infondato; osservato che la corte di appello ha chiarito che la responsabilità degli imputati non derivava dalle dichiarazioni rese dagli stessi agli operanti (non rilevando, quindi, profili di inutilizzabilità dirimenti), ma dalle complessive risultanze istruttorie da cui era emerso il ruolo attivo dei predetti nell' occupazione de qua e che le censure proposte vanno, quindi, ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della contestata occupazione abusiva da parte dei predetti imputati alla luce della documentazione in atti e dalle complessive indagini della P.G.; considerato che le ulteriori deduzioni formulate con la memoria inviata a mezzo PEC in data 16 dicembre 2022 - con cui è stata evidenziata la ammissibilità e fondatezza delle censure - non colgono nel segno, dovendosi ribadire, per le ragioni già esposte, la manifesta infondatezza dei motivi proposti dalla difesa dei ricorrenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in