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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31899/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 193, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Molise il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 26.6.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], libero professionista, l'avviso di accertamento n.

TRJO1UT00082/2014 con cui veniva richiesto il pagamento di maggiore Irap, nella misura di Euro 554,00 (ric., p. 5), in relazione all'anno 2010, per effetto della rideterminazione del reddito imponibile in conseguenza del disconoscimento di alcuni costi.

2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, proponendo plurime censure, e la CTP lo rigettava. l Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Molise, riproponendo i propri plurimi motivi di censura.

La CTR accoglieva l'impugnativa, in conseguenza della mancata attivazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Amministrazione finanziaria, discendendone l'annullamento dell'atto impositivo.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR del Molise ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di ricorso.

Il contribuente non si è costituito nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. L'Ente impositore contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della

I. n. 212 del 2000, in cui è incorsa la impugnata CTR, per aver ritenuto che fosse necessaria, e causa di invalidità dell'avviso di accertamento in caso dì inottemperanza, la instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente.

2. Con il suo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate critica la violazione di legge in cui afferma essere incorso il giudice dell'appello per aver ritenuto che, nel caso di specie, fosse imprescindibile ai fini della validità ed efficacia dell'avviso di accertamento che, prima della sua notificazione, l'Amministrazione finanziaria provvedesse all'istaurazione del contraddittorio con il contribuente.

In proposito questa Corte regolatrice ha chiarito, pronunciando a Sezioni Unite, ed indicando un orientamento interpretativo ormai consolidato, che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito", e merita in proposito di essere evidenziato che l'Irap è un tributo non armonizzato, non avendo le Sezioni Unite mancato di specificare che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedímentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vedendosi in ambito di indagini cd.'a tavolino'", Cass.

S.U., 9.12.2015, n. 24823 (conf., tra le numerose, Cass. sez.

VI-V, 29.10.2018, n. 27421).

3. La impugnata decisione adottata dal giudice dell'appello non si è attenuta a questi principi, ed il ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti.

La Corte, P.Q.M. accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese di lite

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 193, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Molise il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 26.6.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], libero professionista, l'avviso di accertamento n. TRJO1UT00082/2014 con cui veniva richiesto il pagamento di maggiore Irap, nella misura di Euro 554,00 (ric., p. 5), in relazione all'anno 2010, per effetto della rideterminazione del reddito imponibile in conseguenza del disconoscimento di alcuni costi. 2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, proponendo plurime censure, e la CTP lo rigettava. l Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Molise, riproponendo i propri plurimi motivi di censura. La CTR accoglieva l'impugnativa, in conseguenza della mancata attivazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Amministrazione finanziaria, discendendone l'annullamento dell'atto impositivo. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR del Molise ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di ricorso. Il contribuente non si è costituito nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. L'Ente impositore contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della I. n. 212 del 2000, in cui è incorsa la impugnata CTR, per aver ritenuto che fosse necessaria, e causa di invalidità dell'avviso di accertamento in caso dì inottemperanza, la instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente. 2. Con il suo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate critica la violazione di legge in cui afferma essere incorso il giudice dell'appello per aver ritenuto che, nel caso di specie, fosse imprescindibile ai fini della validità ed efficacia dell'avviso di accertamento che, prima della sua notificazione, l'Amministrazione finanziaria provvedesse all'istaurazione del contraddittorio con il contribuente. In proposito questa Corte regolatrice ha chiarito, pronunciando a Sezioni Unite, ed indicando un orientamento interpretativo ormai consolidato, che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito", e merita in proposito di essere evidenziato che l'Irap è un tributo non armonizzato, non avendo le Sezioni Unite mancato di specificare che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedímentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vedendosi in ambito di indagini cd.'a tavolino'", Cass. S.U., 9.12.2015, n. 24823 (conf., tra le numerose, Cass. sez. VI-V, 29.10.2018, n. 27421). 3. La impugnata decisione adottata dal giudice dell'appello non si è attenuta a questi principi, ed il ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti. La Corte, P.Q.M. accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese di lite