CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 24 marzo 2026 il Tribunale di Salerno, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca dellasospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le seguentisentenze di condanna emesse nei suoi confronti:- sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’11 marzo 2010, irrevocabile il7 novembre 2011 (sentenza n. 1 del certificato penale);- sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’8 giugno 2012, irrevocabile il22 febbraio 2016 (sentenza n. 2 del certificato penale).Con riferimento alla sentenza n. 1, l’istanza è stata accolta ex art. 168,primo comma, n. 1, cod. pen. per la commissione di ulteriore delitto ovverocontravvenzione della stessa indole, per cui è stata inflitta una pena detentiva.Con riferimento alla sentenza n. 2, l’istanza è stata accolta ex art. 168,primo comma, n. 2, cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna per undelitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentementesospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto la sospensionecondizionale della pena non può essere revocata quando il beneficio si èconsolidato per il decorso del termine idoneo a far maturare le condizioni chedeterminano l'estinzione del reato ex art. 167 cod. pen.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione perché l’ordinanzaimpugnata non ha verificato se il beneficio si era consolidato per decorso deltermine indicato.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso, i cui due motivi possono essere affrontati congiuntamente inquanto sovrapponibili, è infondato.1. Il ricorso deduce che il beneficio si era consolidato per il decorso deicinque anni nel primo caso, due anni nel secondo, del primo comma dell’art. 163cod. pen., richiamato dall’art. 167 stesso codice, e cita a sostegnol’autorevolezza del precedente di legittimità, secondo cui “il giudicedell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo,cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice dellacognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen.per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando ilbeneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine edell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina,ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione dellapena (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, Rv. 286411 - 01).L’argomento è infondato.La sentenza Marchianò ha affermato il principio di diritto in parola conriferimento alla revoca del terzo comma dell’art. 168 cod. pen., mentre nel casoin esame si è in presenza di due revoche della pena sospesa disposte ai sensi dicui al primo comma della stessa norma.Come ricordato più volte dalla giurisprudenza di questa Sezione, il principiodi diritto della pronuncia Marchianò non si applica alle cause di revoca della penas o s p e s a d e l p r i m o c o m m a d e l l ’ a r t . 1 6 8 c o d . p e n .(Sez. 1, n. 5018 del 22/01/2026, Gajos, n.m.; Sez. 1, n. 39380 del 10/10/2025,Della [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Ma, in realtà, è la stessa pronuncia Marchianò a precisare con chiarezza ilimiti di applicazione della decisione, nella parte in cui evidenzia che l’istitutodella revoca previsto dall’art. 168, terzo comma, cod. pen. ha struttura efunzione del tutto diverse da quelle stabilite nel primo comma della medesimadisposizione e non è correlato al verificarsi di fatti nuovi che si pongano comefattore risolutivo del beneficio già concesso, né si atteggia a revoca di caratteredecadenziale, costituendo piuttosto esercizio di un vero e proprio ius poenitendi,e che è solo tale ultimo tipo di revoca che “dev’essere raccordato con quantoprevisto dall’art. 167 cod. pen., che sancisce la definitiva impossibilità di farluogo all’esecuzione della pena principale e delle pene accessorie una volta che,ultimata la probation, il condannato non sia incorso, nel relativo arco di tempo, incomportamenti che ne abbiano contraddetto lo spirito, ossia in recidiveconsiderate dalla norma rilevanti, e abbia soddisfatto gli obblighi impostigli”, inquanto in tal caso «la revoca in esame non interviene a sanzione di condottesopravvenute, idonee, in quanto manifestatesi nel corso del quinquennio (obiennio), e solo perché tali, ad escludere l’operatività del meccanismo diestinzione del reato. Se la legge consente ora, a certe condizioni, di rimediare aun vizio genetico del provvedimento concessivo, l’attivazione del rimedio incontraun limite, logico e giuridico, nell’antecedente avveramento dell’effetto estintivoex art. 167 cod. pen., posto che tale effetto non è normativamente impeditodurante la latenza della situazione giuridica evocata dall’art. 168, terzo comma,cod. pen., e posto che l’effetto stesso risulta irreversibile, beninteso al verificarsidelle condizioni ivi stabilite, pur se la relativa declaratoria (implicitamenteammessa dall’ordinamento: Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioli, Rv.235167) non sia ancora intervenuta».Come precisato nella successiva pronuncia [OSCURATO:PERSONA], quindi, il principio didiritto espresso dalla pronuncia Marchianò citata non si attaglia al caso in esame,poiché la revoca della sospensione condizionale è qui avvenuta ai sensi dell’art.168, primo comma n. 1 e 2, cod. pen., ipotesi che prevedono l’intervento di unfatto sopravvenuto che impedisce l’effetto estintivo.In casi come quello in esame, pertanto, è del tutto irrilevante che lapronuncia di condanna da cui deriva la revoca del beneficio sia stata pronunciata,o diventi irrevocabile, dopo la scadenza dei cinque (o due) anni di cui all’art. 167cod. pen., in quanto “la commissione del reato nuovo, dal quale la legge fadipendere la revoca del beneficio, e con essa l'impedimento all'effetto estintivodel reato in relazione al quale era stato accordato, rileva se avvenuta nelquinquennio (o nel biennio), indipendentemente dalla data di irrevocabilità dellasentenza che la accerta (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv.279015-01).Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sonostate rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]