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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17778/2026

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appello di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, per la parte civile, che hachiesto la conferma della sentenza;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, che ha chiestodi accogliere il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 aprile 2025 dalla Corte diappello di Potenza, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza che –per quanto qui di interesse – aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato dicui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 5, e 61 n. 11 cod. pen.Secondo i giudici di merito, l'imputato – in concorso con [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – si sarebbe impossessato disvariato materiale meccanico appartenente alla Fiat-Sata, illecitamentesottraendolo dallo stabilimento di Melfi.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito comeautotrasportatore, il [OSCURATO:PERSONA] come carrellista dipendente della Sata, mentre «glialtri due – in violazione dei doveri di vigilanza – avrebbero consentito l'uscita dallostabilimento dell’autocarro carico di materiale».2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1.

Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 111 Cost.Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparenteo mancante, atteso che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alle«specifiche doglianze dell’appellante».

In particolare, non avrebbe fornito rispostaal primo motivo di appello, con il quale la difesa aveva sostenuto che l’imputato«non fosse stato affatto addetto alla mansione di sorvegliare il varco di uscita dallostabilimento Sata-Fiat, bensì quello di entrata», contrariamente a quanto descrittonel capo di imputazione, che, invece, «prospettava il reato contestato, attribuendoai due sorveglianti, alias [OSCURATO:PERSONA] e per l'appunto [OSCURATO:PERSONA], di aver consentito, inviolazione dei doveri di vigilanza, l'uscita dallo stabilimento dell'autocarro condottodal [OSCURATO:PERSONA]».2.2.

Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza dinorme processuali, in relazione all’art. 111 Cost.Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui laCorte di appello ha ritenuto priva di rilievo la circostanza che l'azienda avesseinflitto all'imputato, per i fatti in questione, una sanzione disciplinare blanda(«consistita nell’irrogare un provvedimento disciplinare minimo di 2 ore di multa»).Il giudice di secondo grado non avrebbe colto l'essenza della questione posta dalladifesa costituita dal fatto che, dalla scarsa entità della sanzione, si deduceva il«sostanziale rispetto dei protocolli» relativi all'accesso nello stabilimento».2.3.

Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.Sostiene che la Corte territoriale non si sarebbe affatto confrontata con ilmotivo di appello con il quale la difesa aveva rilevato che: non si era individuatoin concreto quale fosse stato il contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] alla perpetrazionedel delitto; non era emerso alcun elemento dal quale poter desumere«l’accettazione di un piano comune da parte del [OSCURATO:PERSONA]».2.4.

Con un quarto motivo, contesta la motivazione della sentenza impugnata,nella parte in cui la Corte di appello ha definito «goffa la giustificazione data dalLombardi».La Corte di appello non avrebbe considerato che «l'odierno ricorrente avrebbeavuto tutto l'interesse a riportare le generalità esatte del conducente del mezzo».Invero, «ragionando a contrario, il [OSCURATO:PERSONA], in maniera del tutto implausibile eirrealistica, con l'errore di trascrizione in questione, avrebbe lasciatointenzionalmente una traccia con cui si sarebbe potuto facilmente risalire a luicome complice».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto.I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.La difesa, con specifici motivi di appello, aveva dedotto che la prova dellaresponsabilità dell’imputato si basava esclusivamente su un mero errore ditrascrizione del nominativo del conducente e del numero di targa del veicolo, sulmodulo di ingresso dell'autocarro.

Tale unico indizio, a parere dell’appellante,risultava insufficiente, atteso che: mancava qualsiasi elemento dal quale poterdesumere un accordo preventivo tra l’imputato e gli esecutori materiale del reato;il [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto nell’imputazione, non era addettoal varco di uscita dei veicoli, ma a quello di entrata; conseguentemente nonrisultava neppure chiaro quale contributo causale l’imputato avesse fornito allacommissione del reato; la stessa azienda, per i fatti di causa, aveva inflitto alLombardi solo una sanzione disciplinare blanda; l’imputato aveva fornito unagiustificazione dell’errore di trascrizione, evidenziando anche il rispetto di tutti iprotocolli e di tutte le indicazioni fornite dall’azienda.Ebbene, a fronte di tali specifici motivi, che attenevano a profili decisivi delgiudizio di responsabilità, la Corte di appello ha dedicato alla posizione delLombardi “poche righe” di motivazione, con affermazioni di carattere meramenteassertivo, che, peraltro, venivano complessivamente riferite anche agli altriimputati, a carico dei quali vi era un ben diverso quadro accusatorio.La Corte di appello non ha fornito effettiva risposta ai motivi di appello,limitandosi a definire «goffa» la giustificazione dell’imputato e ad asserire chesussisterebbe l’accordo criminoso, senza chiarire in base a quali elementi abbiaritenuto l’imputato partecipe di tale accordo.

La Corte territoriale, poi, ha“sbrigativamente” affermato che l’imputato aveva consentito l’ingresso del veicolo,senza chiarire perché tale condotta assumesse la medesima rilevanza di quellacontestata nell’imputazione, che era quella di avere consentito al veicolo di usciredall’azienda, carico della refurtiva.Priva di effettiva risposta risulta anche la deduzione relativa alla sanzionedisciplinare, essendosi limitata la Corte territoriale ad affermare che la sanzionepenale e quella disciplinare si pongono su «pieni di valutazioni del tutto diversi».Non spiegando perché, da un punto di vista sostanziale, risulti privo di rilievo chel’azienda, all’esito degli accertamenti interni espletati, abbia inflitto al Lombardiuna sanzione blanda, poco coerente con una consapevole partecipazionedell’imputato al furto.Ebbene, la Corte territoriale ha omesso completamente di rispondere aspecifici motivi di appello, che attenevano a profili decisivi del giudizio diresponsabilità.

Al riguardo, va ricordato che «sussiste il vizio di mancanza dimotivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando leargomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione diresponsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifichedoglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività»(Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, Dell’Agnola, Rv. 257967).2.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizioalla Corte di appello di Salerno.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Salerno.Così deciso, il 13 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, per la parte civile, che hachiesto la conferma della sentenza;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, che ha chiestodi accogliere il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 aprile 2025 dalla Corte diappello di Potenza, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza che –per quanto qui di interesse – aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato dicui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 5, e 61 n. 11 cod. pen.Secondo i giudici di merito, l'imputato – in concorso con [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – si sarebbe impossessato disvariato materiale meccanico appartenente alla Fiat-Sata, illecitamentesottraendolo dallo stabilimento di Melfi. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito comeautotrasportatore, il [OSCURATO:PERSONA] come carrellista dipendente della Sata, mentre «glialtri due – in violazione dei doveri di vigilanza – avrebbero consentito l'uscita dallostabilimento dell’autocarro carico di materiale».2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 111 Cost.Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparenteo mancante, atteso che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alle«specifiche doglianze dell’appellante». In particolare, non avrebbe fornito rispostaal primo motivo di appello, con il quale la difesa aveva sostenuto che l’imputato«non fosse stato affatto addetto alla mansione di sorvegliare il varco di uscita dallostabilimento Sata-Fiat, bensì quello di entrata», contrariamente a quanto descrittonel capo di imputazione, che, invece, «prospettava il reato contestato, attribuendoai due sorveglianti, alias [OSCURATO:PERSONA] e per l'appunto [OSCURATO:PERSONA], di aver consentito, inviolazione dei doveri di vigilanza, l'uscita dallo stabilimento dell'autocarro condottodal [OSCURATO:PERSONA]».2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza dinorme processuali, in relazione all’art. 111 Cost.Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui laCorte di appello ha ritenuto priva di rilievo la circostanza che l'azienda avesseinflitto all'imputato, per i fatti in questione, una sanzione disciplinare blanda(«consistita nell’irrogare un provvedimento disciplinare minimo di 2 ore di multa»).Il giudice di secondo grado non avrebbe colto l'essenza della questione posta dalladifesa costituita dal fatto che, dalla scarsa entità della sanzione, si deduceva il«sostanziale rispetto dei protocolli» relativi all'accesso nello stabilimento».2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.Sostiene che la Corte territoriale non si sarebbe affatto confrontata con ilmotivo di appello con il quale la difesa aveva rilevato che: non si era individuatoin concreto quale fosse stato il contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] alla perpetrazionedel delitto; non era emerso alcun elemento dal quale poter desumere«l’accettazione di un piano comune da parte del [OSCURATO:PERSONA]».2.4. Con un quarto motivo, contesta la motivazione della sentenza impugnata,nella parte in cui la Corte di appello ha definito «goffa la giustificazione data dalLombardi».La Corte di appello non avrebbe considerato che «l'odierno ricorrente avrebbeavuto tutto l'interesse a riportare le generalità esatte del conducente del mezzo».Invero, «ragionando a contrario, il [OSCURATO:PERSONA], in maniera del tutto implausibile eirrealistica, con l'errore di trascrizione in questione, avrebbe lasciatointenzionalmente una traccia con cui si sarebbe potuto facilmente risalire a luicome complice».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto.I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.La difesa, con specifici motivi di appello, aveva dedotto che la prova dellaresponsabilità dell’imputato si basava esclusivamente su un mero errore ditrascrizione del nominativo del conducente e del numero di targa del veicolo, sulmodulo di ingresso dell'autocarro. Tale unico indizio, a parere dell’appellante,risultava insufficiente, atteso che: mancava qualsiasi elemento dal quale poterdesumere un accordo preventivo tra l’imputato e gli esecutori materiale del reato;il [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto nell’imputazione, non era addettoal varco di uscita dei veicoli, ma a quello di entrata; conseguentemente nonrisultava neppure chiaro quale contributo causale l’imputato avesse fornito allacommissione del reato; la stessa azienda, per i fatti di causa, aveva inflitto alLombardi solo una sanzione disciplinare blanda; l’imputato aveva fornito unagiustificazione dell’errore di trascrizione, evidenziando anche il rispetto di tutti iprotocolli e di tutte le indicazioni fornite dall’azienda.Ebbene, a fronte di tali specifici motivi, che attenevano a profili decisivi delgiudizio di responsabilità, la Corte di appello ha dedicato alla posizione delLombardi “poche righe” di motivazione, con affermazioni di carattere meramenteassertivo, che, peraltro, venivano complessivamente riferite anche agli altriimputati, a carico dei quali vi era un ben diverso quadro accusatorio.La Corte di appello non ha fornito effettiva risposta ai motivi di appello,limitandosi a definire «goffa» la giustificazione dell’imputato e ad asserire chesussisterebbe l’accordo criminoso, senza chiarire in base a quali elementi abbiaritenuto l’imputato partecipe di tale accordo. La Corte territoriale, poi, ha“sbrigativamente” affermato che l’imputato aveva consentito l’ingresso del veicolo,senza chiarire perché tale condotta assumesse la medesima rilevanza di quellacontestata nell’imputazione, che era quella di avere consentito al veicolo di usciredall’azienda, carico della refurtiva.Priva di effettiva risposta risulta anche la deduzione relativa alla sanzionedisciplinare, essendosi limitata la Corte territoriale ad affermare che la sanzionepenale e quella disciplinare si pongono su «pieni di valutazioni del tutto diversi».Non spiegando perché, da un punto di vista sostanziale, risulti privo di rilievo chel’azienda, all’esito degli accertamenti interni espletati, abbia inflitto al Lombardiuna sanzione blanda, poco coerente con una consapevole partecipazionedell’imputato al furto.Ebbene, la Corte territoriale ha omesso completamente di rispondere aspecifici motivi di appello, che attenevano a profili decisivi del giudizio diresponsabilità. Al riguardo, va ricordato che «sussiste il vizio di mancanza dimotivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando leargomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione diresponsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifichedoglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività»(Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, Dell’Agnola, Rv. 257967).2. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizioalla Corte di appello di Salerno. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Salerno.Così deciso, il 13 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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