CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26412/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/20013. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Romavisti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata limitatamente alla richiesta di revocazione del decreto di confisca inrelazione alle quote della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;lette le richieste dei difensori dei ricorrenti, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e AndreaImperato, che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma hadichiarato inammissibile l’istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNaomi [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 in qualità di terziinteressati, di revocazione della confisca di diversi beni immobili intestati airicorrenti e delle quote di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. intestate adAntonio e [OSCURATO:PERSONA] e rappresentanti l’intero capitale sociale.2. I predetti beni sono stati confiscati con decreto del Tribunale di Napoli del16 febbraio 2022, confermato dalla Corte di appello di Napoli con decreto del 17gennaio 2023, divenuto irrevocabile il 7 luglio 2023, in quanto ritenuti nelladisponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre diAntonio e [OSCURATO:PERSONA], ed acquistati nel periodo in cui lo stesso era statoritenuto socialmente pericoloso sin dai primi anni ’90 sino al 2014.Gli immobili oggetto di confisca sono i seguenti: a) appartamento in Napolialla via [OSCURATO:PERSONA] n. 44, piano secondo, interno 2, intestato a [OSCURATO:PERSONA];b) appartamento in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 104 scala B terzo piano,interno 3, intestato a [OSCURATO:PERSONA]; c) appartamento in Napoli alla via Filangierin. 11, piano quarto, interno 15, intestato ad [OSCURATO:PERSONA].Con il decreto della Corte di appello del 17 gennaio 2023, è stato esclusoche i beni predetti siano stati acquistati utilizzando risorse economicheprovenienti da [OSCURATO:PERSONA], padre e nonno dei terzi interessati, ed inparticolare la somma di lire 600.000.000 che il predetto ha dichiarato di avereregalato alla figlia in occasione del suo diciottesimo compleanno e che Marial’immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 104 ―poi rivenduto nel 2018 per euro215.000,00, non oggetto di confisca ― e poi altri due immobili e precisamente il19 dicembre 2000, al prezzo di lire 15.330.000, l’immobile sopra indicato allalettera a) e, il 14 giugno 2000, al prezzo di lire 145.000.000, l’immobile sito invia [OSCURATO:PERSONA] indicato alla lettera b), intestandolo alla figlia;successivamente, il 18 gennaio 2005 i coniugi [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato inrappresentanza del figlio [OSCURATO:PERSONA] l’appartamento sopra indicato alla lettera c) peril prezzo di euro 120.000,00.[OSCURATO:PERSONA] non aveva mai dichiarato alcun reddito e Mariaeuro 17.000,00 nel periodo dal 2007 al 2012, i Giudici del merito hanno ritenutoche gli immobili oggetto di confisca fossero stati acquistati con risorseprovenienti dai numerosi delitti lucrogenetici commessi da [OSCURATO:PERSONA] nelperiodo in cui era stato socialmente pericoloso.In particolare, è stata ritenuta inattendibile la deposizione testimoniale diDomenico [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito della donazione della somma alla figlia edi avere citato in giudizio, in data 24 maggio 2010, la figlia [OSCURATO:PERSONA] perché l’altrasua figlia più piccola, [OSCURATO:PERSONA], divenuta maggiorenne, si era lamentata delladisparità di trattamento; con l’atto di citazione si chiedeva che fosse riconosciutoche le donazioni effettuate in favore della figlia dovessero essere divise in ugualemisura tra la convenuta ed i suoi fratelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla notificadell’atto di citazione non era seguita l’iscrizione a ruolo della causa, ma,sostenevano [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi figli, la veridicità del suo contenuto eraconfermata dalla circostanza che uno degli immobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA] la somma ricevuta in donazione era stato poi rivenduto il 25 maggio 2018per euro 215.000,00 e la somma, versata sul conto corrente intestato allastessa, era stata poi bonificata a [OSCURATO:PERSONA] con la causale «restituzioneprestito infruttifero». La circostanza valeva a dimostrare che l’immobile oggettodi vendita era stato acquistato con risorse provenienti da [OSCURATO:PERSONA] eciò avvalorava che anche gli altri acquisti fossero stati da lui finanziati.Il Tribunale ha, invece, ritenuto che non fosse verosimile la consegna dellasomma di lire 600.000.000 da [OSCURATO:PERSONA] alla figlia in contanti e senzaalcuna traccia contabile. Non era stato ritenuto credibile che [OSCURATO:PERSONA],pur non tollerando la unione matrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] con la figliaMaria, avesse poi privilegiato quest’ultima rispetto agli altri due figli. Inoltrel’atto di citazione, secondo il quale la somma era stata consegnata alla figlia conl’accordo che essa sarebbe stata divisa tra i tre fratelli, era smentito dalledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato di non essere aconoscenza di tale circostanza; inoltre, la causa introdotta con l’atto di citazionenon era stata iscritta a ruolo, senza che tale decisione fosse accompagnata daalcun atto formale.Quanto alle quote della [OSCURATO:SOCIETA]., costituita nel 2009, i terzi interessatiavevano sostenuto che il capitale occorrente alla sua costituzione era statoimmesso da [OSCURATO:PERSONA]; alla [OSCURATO:SOCIETA]. era poi subentrata la [OSCURATO:SOCIETA]. senza esborso di denaro.3. In data 12 ottobre 2023 i terzi interessati hanno rivolto alla Corte diappello di Roma istanza di revocazione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del2011.A sostegno della stessa hanno dedotto la scoperta di nuove prove decisivecostituite dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, successivamenteal decreto emesso dalla Corte di appello, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che avevasottoscritto l’atto di citazione datato 21 maggio 2010 e notificato a MariaL’esame del teste era stato già richiesto innanzi al Tribunale, che avevarigettato l’istanza istruttoria.Il Tribunale, pur riconoscendo che [OSCURATO:PERSONA] era dotato di unaragguardevole capacità finanziaria, aveva ritenuto implausibile quanto dallostesso riferito, nonostante numerosi elementi già acquisiti confermasserol’attendibilità del teste; era stato ritenuto che l’atto di citazione fosse finalizzatoa precostituire la prova di una donazione che potesse giustificare tutte lesuccessive acquisizioni patrimoniali. Ad identiche conclusioni era pervenuta laCorte di appello, la quale, in merito alla audizione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avevaescluso la sua necessità ritenendo non decisiva la deposizione. La motivazionedel rigetto sarebbe, però, illogica e contraddittoria, avendo la Corte di meritoaffermato, per rigettare l’istanza istruttoria relativa al teste [OSCURATO:PERSONA], che lavicenda era stata ricostruita in maniera chiara ed univoca ed avendo poi ritenutoinaffidabile l’atto di citazione in quanto non sarebbero chiare le motivazioni cheavrebbero indotto [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersi al predetto legale.[OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato esaminato dal difensore dei terzi interessatiin data 14 settembre 2023, le sue dichiarazioni dovevano essere consideratecome una prova nuova la cui mancata assunzione nel giudizio di merito non eraaddebitabile ai ricorrenti, che avevano avanzato istanza istruttoria a tale scopo.La prova era anche decisiva poiché, riscontrando le dichiarazioni rese daDomenico [OSCURATO:PERSONA], valevano a dimostrare che da quest’ultimo derivavano lesomme utilizzate per acquistare gli immobili. Inoltre, il legale ha dichiarato chesu sua proposta e con il consenso di [OSCURATO:PERSONA] era stato falsamenteaffermato nell’atto di citazione che [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a dividere lasomma ricevuta in donazione con i tre fratelli, al fine di esercitare una pressionesulla figlia affinché lasciasse il marito [OSCURATO:PERSONA]; per tale motivo Riccardonon essere mai stato a conoscenza della assunzione da parte di quest’ultima ditale impegno; pertanto, veniva meno il contrasto tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva indotto il Tribunale e la Corte di appello di Napolia dubitare delle dichiarazioni del primo.La deposizione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era in grado di chiarire tutti i punti che laCorte di appello di Napoli aveva ritenuto essere rimasti oscuri. Essa, unita a tuttigli altri elementi istruttori che già confermavano l’attendibilità di Domenicoprocedere alla confisca.4. In data 27 novembre 2023 i terzi interessati hanno fatto pervenire allaCorte di appello di Roma un atto di integrazione dell’istanza di revocazione giàpresentata, indicando quale ulteriore nuova prova la documentazione, reperitapresso la Cancelleria del Tribunale di Napoli, relativa alla vendita all’astadell’immobile sito in Napoli via [OSCURATO:PERSONA] n. 104, scala B, piano sesto,interno 9.Dalla stessa risultava che [OSCURATO:PERSONA] nel 1996 aveva depositatoun’offerta di acquisto per l’immobile allegando due assegni circolari, ma nonaveva poi effettuato l’aumento di un sesto, non aggiudicandosi l’acquisto;essendo stato ribassato il prezzo base d’asta, [OSCURATO:PERSONA] nel 1999 avevadepositato una nuova richiesta di partecipazione all’asta, depositando dueassegni circolari, ed era riuscita ad aggiudicarsi l’immobile.Tali circostanze valevano a riscontrare il contenuto dell’atto di citazione incui si affermava che l’immobile era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] condenaro donatole dal padre.5. La Corte di appello di Roma disponeva l’acquisizione degli estratti deiconti correnti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratricedella [OSCURATO:SOCIETA]All’esito del procedimento, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dichiaravainammissibile l’istanza di revocazione, sia per difetto del requisito della novitàdella prova costituita dalle dichiarazioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia per la inidoneitàdella stessa e della documentazione relativa all’asta immobiliare di sovvertirel’esito del procedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale,considerato, tra l’altro, che l’immobile oggetto di vendita è diverso da quelloconfiscato, corrispondente ad un piano diverso ed ad un interno diverso.6. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i tre terziinteressati, a mezzo dei loro rispettivi difensori che hanno redatto un unico attodi impugnazione, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.6.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 28,comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, quanto all’affermazione della carenzadel requisito della novità della prova dedotta.I ricorrenti ripercorrono l’andamento del procedimento volto all’applicazionedella misura di prevenzione e del giudizio di revocazione celebrato innanzi allaCorte di appello di Roma, segnalando che quali prove nuove erano state indicateanche le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui siè detto sopra, nonché le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive daPatrizia [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA] nella compravenditadell’immobile confiscato e sopra indicato alla lettera a), la quale aveva affermatoche le trattative per la vendita erano state condotte da [OSCURATO:PERSONA];erano stati acquisiti dalla Guardia di Finanza, su impulso della Corte di appello diRoma, anche gli estratti di conto corrente.I terzi interessati avevano sollecitato la loro acquisizione già nel corso delprocedimento di prevenzione innanzi al Tribunale, al quale era stato dalla bancanegato l’accesso agli atti opponendo l’avvenuto decorso del termine decennale dicui all’art. 119, comma 4, T.U.B.; la loro mancata acquisizione non era, quindi,imputabile ai ricorrenti e dagli stessi risultava che la somma occorrente percostituire la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata bonificata sul conto intestato alla stessa daDomenico [OSCURATO:PERSONA], come dedotto anche con la memoria depositata innanzi allaCorte di appello di Roma in data 10 settembre 2025.La Corte di appello, sostengono i ricorrenti, ha ritenuto che la provarappresentata dalle dichiarazioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse priva del requisito dellanovità sia perché già dedotta nel procedimento di prevenzione e non ammessa inquanto ritenuta superflua, sia perché acquisita a mezzo di indagini difensive equindi già deducibili nel procedimento di prevenzione.I ricorrenti invocano, allora, la pronuncia delle Sezioni Unite che haaffermato, in tema di confisca di prevenzione, che la prova nuova, rilevante aifini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento diprevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente maincolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre nonlo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvoche l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forzamaggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 - 01), per poievidenziare che essi avevano richiesto già nel procedimento di prevenzionel’esame dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma la prova era stata ritenuta superflua.In realtà, sostengono i ricorrenti, le prove dichiarative indicate nell’istanza direvocazione non potevano essere ritenute preesistenti al giudizio di prevenzione,la prova, ossia il contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone. La prova nuovasi era formata solo in sede di indagini difensive, dopo la conclusione delprocedimento di prevenzione, quando l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] reso le loro dichiarazioni. Neppure la mancata assunzione di tali provenel corso del procedimento di prevenzione era a loro addebitabile. Né la provapoteva non essere ritenuta nuova nel giudizio di revocazione sol perché ritenutanon decisiva dai giudici del procedimento di prevenzione.6.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 28,comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 per avere ritenuto intempestiva l’istanza direvocazione.La Corte di appello di Roma ha affermato che l’istanza è intempestiva, nonessendo possibile ancorare ad una data certa la scoperta delle prove nuove, inquanto il termine di sei mesi non può essere fatto decorrere dai verbali diaudizione redatti in sede di investigazioni difensive, essendo già noto alle parti ildecreto di citazione del 2010; quanto alla documentazione relativa all’acquisto diun immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 ottobre 1999, lo stessodifensore dei ricorrenti aveva dichiarato che la stessa era stata acquisita in data16 novembre 2023, successivamente alla presentazione della revocazione,cosicché non poteva la prova essere ritenuta a sostegno della istanza direvocazione.I ricorrenti evidenziano a tale proposito che, quanto alle prove dichiarative,anche l’affermazione della tardività della istanza trae origine dalla confusione traprova e mezzo di prova, cosicché l’accoglimento del primo motivo di ricorsocondurrebbe necessariamente all’accoglimento del secondo motivo relativo allatardività dell’istanza.Quanto alle prove documentali ed in particolare alla documentazione relativaalla procedura esecutiva immobiliare, non poteva esservi alcun problema ditardività rispetto a prove scoperte addirittura dopo la presentazione della istanzadi revocazione, potendo questa essere integrata entro sei mesi dalla scopertadelle prove ulteriori.Quanto, poi, agli estratti di conto corrente, nulla era stato argomentato dallaCorte di appello di Roma per giustificare la tardività.6.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 28,comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 per avere la Corte di appello ritenutonon decisive le prove nuove, nonché la manifesta contraddittorietà dellamotivazione, rispetto agli estratti di conto corrente acquisiti, e la mancanza dimotivazione in ordine alla memoria difensiva del 10 settembre 2025.6.3.1. Quanto agli estratti dei conti correnti, con la memoria del 10settembre 2025 era stato segnalato alla Corte di appello di Roma che da essirisultava che il 4 giugno 2009 [OSCURATO:PERSONA] aveva bonificato sul contocorrente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. euro 10.000,00 come versamento in contodi futuro aumento di capitale, in data 30 giugno 2009 aveva bonificato ulteriorieuro 10.000,00 per la medesima causale e il 20 maggio 2010 ulteriori euro8.000,00 con la causale «giro fondi».La Corte di appello di Roma ha, invece, ritenuto tali documenti del tuttoirrilevanti in quanto dai documenti non risultava alcuna traccia delle donazioni infavore di [OSCURATO:PERSONA], poiché da essi risultavano essere stati effettuati daDomenico [OSCURATO:PERSONA] versamenti in contanti di somme la cui liceità non eradimostrata o dimostrabile.[OSCURATO:PERSONA], invece, da essi risultavano i versamenti in futuro aumento delcapitale della [OSCURATO:SOCIETA]., l’affermazione che non vi fosse traccia delledonazioni prospettate dalla difesa doveva ritenersi dovuta al travisamento dellaprova documentale, avente carattere decisivo perché idonea a dimostrare laliceità delle somme utilizzate per costituire ed avviare la [OSCURATO:SOCIETA]6.3.2. Quanto alla documentazione relativa all’acquisto ad un’astaimmobiliare dell’appartamento sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 104, scala B,piano sesto, interno 9, la Corte di appello di Roma ha affermato che si trattava diimmobile diverso da quello confiscato.Sostengono i ricorrenti che la motivazione è inconferente ed insufficiente,poiché in realtà detta documentazione dimostrava che [OSCURATO:PERSONA] erainteressato ad acquistare con denaro proprio l’immobile che, dopo alcuni ribassidi prezzo, era stato poi aggiudicato alla figlia e tale circostanza avvalorava laconclusione che l’immobile fosse stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con sommemessele a disposizione da suo padre, il che attestava la veridicità del contenutodell’atto di citazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato alla figlia nel 2010e quindi l’attendibilità della dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] quando erastato esaminato come testimone nel procedimento di prevenzione; nell’atto dicitazione si menzionava anche quell’acquisto immobiliare; era evidente che laCorte di appello di Roma aveva frainteso la rilevanza probatoria delladocumentazione, omettendo la comparazione delle prove nuove con quelle postea base della confisca.6.3.3. Quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il provvedimentoqui impugnato non reca alcuna motivazione in ordine alla loro decisività.6.3.4. Quanto, infine, alla decisività delle dichiarazioni rese dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha ritenuto le stesse inidonee a provare la realeverificazione e portata della pretesa donazione e come il denaro donato sarebbestato impiegato e quindi non sarebbe idonea a provare la lecita provenienza degliimmobili e del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]I ricorrenti sostengono che tale motivazione è carente in quanto meramenteapparente.Con l’istanza di revocazione era stato spiegato perché le dichiarazionidell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dovevano ritenersi idonee a chiarire tutti quegli aspetti la cuioscurità aveva indotto la Corte di appello di Napoli a ritenere non attendibili ledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quindi nonprovata la liceità delle somme impiegate per gli acquisti degli immobili e dellepartecipazioni sociali oggetto di confisca. Tali argomenti non risultanocontraddetti dalla motivazione resa dalla Corte di appello di Roma, che sarebbesolo apparente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è infondato.Le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di confisca di prevenzione, che laprova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusionedel procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quellapreesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenutadefinitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito delsuddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità ditempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, LoDuca, Rv. 283707 - 01).Nel caso di specie non si tratta di prova nuova perché la esistenza dellaprova costituita dalla deposizione testimoniale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era già nota agliodierni ricorrenti già durante il procedimento per la applicazione della misura diprevenzione, tanto che la stessa è stata da loro dedotta già nel corso di dettoprocedimento, sebbene la stessa non sia stata ammessa dal Tribunale di Napoli epoi dalla Corte di appello di Napoli.Né rileva, ai fini della novità, che la istanza istruttoria non sia stata accolta,poiché la mancanza di colpa che consente di far valere la prova nel giudizio direvocazione della misura di prevenzione deve riguardare, sulla base del principioaffermato dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra citata, la omessa deduzionedella prova, non la mancata sua ammissione, dovendo, altrimenti, considerarsicome nuove e quindi suscettibili di dar vita al giudizio di revocazione tutte leprove che, pur rilevanti, non siano state ammesse nel corso del procedimento diprevenzione.L’interpretazione offerta dai ricorrenti si pone in netto contrasto con lepremesse sulle quali poggia il principio affermato dalle Sezioni Unite con lasentenza sopra citata, che ha osservato che la disciplina della revocazione di cuiall’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 mira ad assicurare al giudicato in materia dimisure di prevenzione una stabilità maggiore rispetto al giudicato in materiapenale, per cui mentre la revisione ex art. 630 cod. proc. pen. è ammessa inrelazione a tutte le prove decisive che non siano state valutate nel processosfociato nella sentenza di condanna, comprese quelle che non sono state dedotteper colpa dello stesso condannato e quelle che pur dedotte, non siano statevalutate, la revocazione di cui al citato art. 28 è consentita solo in relazione alleprove nuove, nel senso di prove formatesi successivamente o scopertesuccessivamente al giudicato, o a quelle che sebbene fossero preesistenti nonsiano state dedotte tempestivamente per causa non imputabile al soggetto cheinvoca la revocazione.L’esigenza di assicurare una maggiore stabilità al giudicato è resa evidentedalla fissazione di un termine di sei mesi per proporre l’istanza di revocazionedalla verificazione di una delle cause espressamente indicate all’art. 28,comma1, d.lgs. n. 159 del 2011, mentre la revisione della sentenza di condannapuò essere chiesta in ogni tempo.La diversità di disciplina trova giustificazione nella maggiore gravità delleconseguenze del giudicato penale rispetto a quelli di prevenzione.L’interpretazione suggerita dal ricorrente porterebbe a ritenere ammissibilel’istanza di revocazione ex art. 28 cit. anche laddove questa poggi su circostanzegià dedotte nel corso del giudizio di prevenzione, ma non valutate dalprovvedimento passato in giudicato.Per lo stesso motivo deve concludersi che il principio affermato dalle SezioniUnite non può essere eluso distinguendo tra prova e mezzo di prova, ritenendoche la prima sia costituita dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive esi sia formata dopo il passaggio in giudicato, mentre nel corso del procedimentodi prevenzione sia stato dedotto solo il mezzo di prova, che, ove ammesso,consente la successiva formazione della prova.Diversamente ragionando, sarebbe sempre possibile chiedere la revocazioneex art. 28 cit. sulla base di prove dichiarative che, pur dedotte e non ammessenel giudizio di prevenzione perché ritenute irrilevanti o superflue, siano poi stateacquisite a mezzo di indagini difensive.La novità va intesa, invece, soprattutto sotto il profilo conoscitivo; il termine«scoperta» utilizzato dall’art. 28 cit. comprende «non solo la successivaformazione di elementi cognitivi prima inesistenti o in alcun modooggettivamente rilevabili, ma anche la possibilità di una successiva acquisizionealla conoscenza - casualmente o a seguito di ricerca - di dati o fatti primaincolpevolmente ignorati».Nel caso di specie, invece, i ricorrenti ben conoscevano le dichiarazioni chel’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto rendere nel corso del giudizio di revocazione,avendo chiesto la ammissione della sua deposizione, ritenuta, invece, superfluadalla Corte di appello di Napoli.Correttamente, quindi, la Corte di appello ha ritenuto la prova non nuova el’istanza di revocazione inammissibile in parte qua.2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati unitariamente e sonofondati nei limiti di seguito esposti.Appare opportuno distinguere le varie prove cui si riferiscono i motivi.2.1. Quanto alle dichiarazioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], già si è esposto sopraperché le sue dichiarazioni non possono essere considerate quale prova nuova aisensi dell’art. 28 cit.2.2. Quanto alla documentazione relativa all’asta relativa ad uno degliimmobili indicati nell’atto di citazione e precisamente quello in Napoli alla viaAmerigo [OSCURATO:PERSONA] 104, scala B, piano sesto, interno 9, la Corte di appello diRoma ha indicato le ragioni per le quali la prova non sarebbe decisiva, ossia lacircostanza che si tratta di immobile non ricompreso tra quelli oggetto diconfisca.In ogni caso, anche considerando che la acquisizione della documentazionefosse volta a corroborare l’attendibilità delle dichiarazioni rese da Domenicograzie alla donazione dallo stesso alla figlia di una somma in contanti di lire600.000.000, i ricorrenti trascurano di confrontarsi con la motivazione delprovvedimento qui impugnato, che ha escluso che tali prove possano averecarattere decisivo, per la ragione assorbente che la ricostruzione fattualealternativa offerta dai ricorrenti è stata ritenuta assolutamente inverosimile inmancanza di documentazione contabile in grado di attestare con esattezza laprovenienza delle somme impiegate per gli acquisti e che la documentazionedalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] partecipò all’incanto con una offertapoi non tramutatasi in acquisto è inidonea «trattandosi di eventi antecedenti edultronei rispetto alle vicende di compravendita legate ai beni sottoposti al vincolodella confisca».Con tale motivazione la Corte spiega anche, sia pure implicitamente, leragioni per le quali neppure rileva che, come riferito da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alle trattative per l’acquisto dell’immobilesito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 44, poiché tale circostanza non prova di per sé che poile risorse impiegate provenissero dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e non dalproposto [OSCURATO:PERSONA].La motivazione del provvedimento qui impugnato è coerente con lamotivazione posta dalla Corte di appello di Napoli alla base del rigettodell’appello avverso il decreto del Tribunale che aveva disposto la confisca. Nelprovvedimento della Corte di appello di Napoli vengono diffusamente illustrate leragioni per le quali la tesi difensiva viene ritenuta assolutamente inverosimile; insostanza la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che solo attraverso idoneadocumentazione contabile potesse provarsi l’origine delle somme impiegate pergli acquisti, osservando che, pur volendo ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] consegnato la somma in contanti alla figlia, neppure era stata prodottadocumentazione bancaria dalla quale risultasse che effettivamente egli avesseprelevato in banca dai propri conti correnti, una somma così ingente.La Corte di appello di Roma, quanto agli acquisti degli immobili, evidenziaaltresì che dagli estratti conto relativi ai conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] emerge traccia di un così ingente versamento, mentre risultano svariatie periodici versamenti di somme in contanti di cui non è possibile accertare laprovenienza.In ogni caso non risulta che la mancata deduzione di tali prove nel giudiziodi prevenzione sia dovuta a cause non imputabili ai ricorrenti. Essi ben avrebberopotuto attivarsi per acquisire detta documentazione nel corso del giudizio diprevenzione ed avrebbero potuto richiedere in quel giudizio anche l’esame diPatrizia [OSCURATO:PERSONA].2.3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono, invece, fondati, laddove iricorrenti si dolgono della dichiarazione di inammissibilità della istanza direvocazione in relazione alle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]La Corte di appello non spiega perché gli estratti conto relativi ai rapportibancari intestati a [OSCURATO:PERSONA] non rivestirebbero la natura di prova nuova aisensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, considerato che trattasi didocumentazione che è stata acquisita solo nel corso del giudizio di revocazionegrazie alla Guardia di Finanza; i ricorrenti hanno evidenziato che anche nel corsodel giudizio di prevenzione era stata ordinata alle banche la produzione degliestratti conto, ma le aziende di credito avevano eccepito l’avvenuto decorso deltermine decennale di conservazione delle scritture.Peraltro, secondo la prospettazione difensiva da detta documentazionerisulterebbe che la [OSCURATO:SOCIETA]. venne costituita con capitali provenientidirettamente, a mezzo bonifico, dai conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA];successivamente il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe confluito nella [OSCURATO:SOCIETA]Su tali deduzioni la Corte di appello di Roma non ha in alcun modo motivato,cosicché si impone, in parte qua, l’annullamento dell’ordinanza impugnata conrinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Nel resto i ricorsi devonoessere rigettati. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla confisca delle quote socialidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.Rigetta i ricorsi nel resto.Così deciso il 27/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]