CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 16669/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], cittadino palestinese, la misura della custodia cautelare in carcere, su richiesta del Governo dello Stato di Israele e del Ministro della Giustizia, nel corso della procedura di estradizione del predetto per i reati di partecipazione e organizzazione terroristica ed atti di terrorismo, reclutamento di membri dell'organizzazione e finanziamento a fini terroristici. 2. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia, aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza per vizio di violazione di legge (art. 696, comma 2 e 714 comma 2, cod. proc. pen e 13, comma 2, cod. pen) e mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole di estradizione che costituiscono condizione di legittimità dell'adozione della misura cautelare. Rilevava che la Corte aveva omesso di verificare che i reati per i quali si procede sarebbero stati commessi i nei territori palestinesi invasi da Israele nel corso della cd. guerra dei sei giorni (Gerusalemme est; striscia di Gaza) e, in particolare, quanto ai reati per i quali si procede, in Cisgiordania, porzione di territorio non rientrante nei confini dello Stato di Israele e per il quale il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la Risoluzione n. 242, votata il 22 novembre 1967, ha affermato la necessità di ritiro del Paese occupante e delle truppe belliche. Benché la Risoluzione non sia stata attuata è ravvisabile, in relazione agli atti di resistenza, anche violenti, compiuti da cittadini dei territori occupati, una causa di giustificazione trattandosi di atti scriminati dal diritto internazionale umanitario costituito dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi che riconoscono espressamente "il diritto dei paesi occupati a d utilizzare anche forme di lotta violenta contro lo Stato occupante in vista della loro autodeterminazione". Con il secondo motivo denunciava omessa motivazione sul pericolo di fuga. 3. Fissata la trattazione camerale del ricorso, in data 13 marzo 2024 è pervenuta ordinanza resa il 12 marzo 2024 dalla Corte di appello di L'Aquila che ha disposto la revoca della misura e l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altro titolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché, nelle more della procedura di trattazione dell'odierna udienza si è, infatti, accertato che la misura cautelare è stata revocata dalla Corte di appello di L'Aquila con ordinanza del 12 marzo 2024, con ordine di liberazione del ricorrente. Invero, anche in ambito cautelare, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, per proporre ricorso, il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Ancora, Rv. 268990).Va, dunque, rilevata e dichiarata la sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione poiché la revoca da parte del giudice che procede, dell'ordinanza di applicazione della misura, oggetto dell'odierna impugnazione, ha determinato il venire meno del concreto e rilevante interesse alla pronuncia, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge, nella quale si risolverebbe l'esame delle questioni devolute alla Corte di Cassazione attraverso il ricorso, il 6 febbraio 2024, con il quale si denunciava la illegittimità della misura e la carenza del pericolo di fuga. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.