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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28072/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il motivo, formulato con confuso e promiscuo riferimento a tre delle categorie previste dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c ed e), anche solo per contestare un punto in fatto, è meramente ripetitivo (e quindi generico) di una doglianza già avanzata nel corso del giudizio di merito, non è consentito, perché pretende di sottoporre a questa Corte una rielaborazione fattuale ed, infine, è manifestamente infondato, in quanto prospetta una lettura selettiva della testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA] che, come chiarito nella sentenza (pg. 4), ha affermato che, a prescindere da aspetti formali (residenza), tutti gli imputati (tra cui lo [OSCURATO:PERSONA]) fossero effettivamente di fatto residenti nello stabile occupato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il motivo, formulato con confuso e promiscuo riferimento a tre delle categorie previste dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c ed e), anche solo per contestare un punto in fatto, è meramente ripetitivo (e quindi generico) di una doglianza già avanzata nel corso del giudizio di merito, non è consentito, perché pretende di sottoporre a questa Corte una rielaborazione fattuale ed, infine, è manifestamente infondato, in quanto prospetta una lettura selettiva della testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA] che, come chiarito nella sentenza (pg. 4), ha affermato che, a prescindere da aspetti formali (residenza), tutti gli imputati (tra cui lo [OSCURATO:PERSONA]) fossero effettivamente di fatto residenti nello stabile occupato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1 luglio 2
Sentenza Cassazione n. 28072/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris