CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, e GaetanoDe Vito, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Saccomanno -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma nel procedimento civile RG n.38251/2018 depositata il 20.02.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in associazioneprofessionale, avevano agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], inNumero registro generale 14054/2020Numero sezionale 1951/2025Numero di raccolta generale 15830/2026Data pubblicazione 22/05/2026proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. , per ottenere ilpagamento di prestazioni professionali rese in una controversia bancaria.[OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la propria legittimazione passiva inproprio e, comunque, aveva allegato l’esistenza di un accordo per laquantificazione in complessivi € 12.000,00 del compenso dovuto perl’attività professionale prestata dai ricorrenti a favore non della sola S OAs.p.a. ma di tutte e quattro le società facenti capo al resistente.Il Tribunale di Roma: -aveva riconosciuta la legittimazione passiva diGaetano [OSCURATO:PERSONA] in proprio, sul presupposto che anch’egli, in qualità difideiussore di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva agito nei confronti della banca perottenere la liberazione dalla garanzia ex art. 1939 c.c.; -aveva escluso, inassenza di un contratto scritto, un accordo sul compenso che avrebbedovuto avere necessariamente la forma scritta, tale non potendosiconsiderare una semplice comunicazione via mail pur se non contestataquanto all’autenticità; -aveva rideterminato l’onorario secondo lo scaglionerelativo alle cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, conriferimento ai valori minimi di scaglione e con maggiorazione del 30% perla posizione parzialmente diversa del fideiussore, riconoscendo quindi €10.844,73, da cui doveva essere detratto l’acconto versato di € 1.200,00,oltre accessori di legge.Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], articolandolo su due motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c., 702ter c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Illegittimitàdell’ordinanza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimentoall’art. 360 n. 5 c.p.c., per non aver il Tribunale esaminatoNumero registro generale 14054/2020Numero sezionale 1951/2025Numero di raccolta generale 15830/2026Data pubblicazione 22/05/2026complessivamente tutti i dati ed elementi probatori emergenti nelprocedimento e specificamente indicati dalla parte ricorrente ; Mancanza di adeguata e necessaria motivazione .Secondo i ricorrenti il Tribunale di Roma avrebbe mal valutato ilcontenuto della mail del 22.10.2014, di provenienza certa e noncontestata nel corso del giudizio, con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva indicatoin complessivi € 12.000,00 il costo delle pratiche in oggetto , e lafattura n. 10.26 del 7.4.2015 per € 3.000,00, che sarebberocorrispondenti proprio all’importo da versare al momento dell’inviodegli atti alla controparte sulla base della mail richiamata. L’esamedella fattura sarebbe stato, in particolare, totalmente omesso dal Giudicedi merito.Si premette che non si può escludere l’interesse dei ricorrentiall’impugnazione per il fatto che l’importo riconosciuto a favore deicontroricorrenti dal Tribunale di Roma è inferiore ad € 12.000,00: secondol’assunto di [OSCURATO:PERSONA], infatti, l’accordo avrebbe previsto ilcorrispettivo complessivo indicato per tutte le controversie riguardanti lequattro diverse società che a lui facevano capo, non solo per [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è infondato.Il Tribunale di Roma ha considerato la mail del 22.10.2014 ma hasottolineato la necessità della forma scritta ad substantiam per i pattirelativi ai compensi degli avvocati, ex art. 2233 u.c. c.c., non ritenendoladi conseguenza significativa.La mail del 22.10.2014 contiene un’indicazione sull’ammontare deicompensi richiesti con riferimento generico alle pratiche in oggetto e non è seguita da accettazione scritta -il contenuto della mail è cosìriportato nel ricorso: in relazione alle pratiche in oggetto, sono acomunicarle che il costo delle stesse ammonta ad euro 12.000,00, dacorrispondere per euro 3.000,00 al momento dell’invio degli atti allacontroparte; per euro 9.000,00 attraverso assegni con scadenza mensile aNumero registro generale 14054/2020Numero sezionale 1951/2025Numero di raccolta generale 15830/2026Data pubblicazione 22/05/2026decorrere dal 30.11 p.v. -. La fattura di € 3.000,00, alla quale fannoriferimento i ricorrenti, è stata emessa non dai ricorrenti ma dagli intimatidiversi mesi dopo la mail richiamata, nel maggio 2015, ed è consideratanell’ordinanza impugnata -che nella premessa dà atto del fatto che gli avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mazza hanno formulato la domanda, di importo bensuperiore al riconosciuto, detraendo l’acconto già ricevuto di € 3.000,00 e,nella quantificazione del dovuto, detrae l’acconto fatturato, non di €3.000,00 interamente imputate al compenso, oltre accessori di legge, ma di € 1.200,00, al netto degli accessori di legge (IVA e CPA, già pagatee conteggiate) e del rimborso di anticipazioni esenti (anch’esso già versatoe fatturato), come da fattura in atti -; nel ricorso (ove non si contestal’entità dell’acconto imputato al dovuto come quantificato dal Tribunale)non viene offerta alcuna reale indicazione per sostanziareappropriatamente il collegamento affermato tra la fattura –rectius, ilpagamento ad essa correlabile- e la mail –non vi è nel ricorso alcunaindicazione, diretta e/o attraverso un riferimento a documentazioneprodotta, nemmeno sulla data di introduzione del contenzioso al quale siriferisce la prestazione professionale degli intimati e del rilascio dellanecessaria procura, non enucleabile nell’ordinanza impugnata-, conindividuazione di una traccia scritta del consenso prestato dai clienti.Poichè la forma scritta per le pattuizioni sui compensi delprofessionista è, appunto, ad substantiam, l’accordo, per la posizione diS [OSCURATO:SOCIETA]. -e per quella correlata del suo fideiussore, il cuicoinvolgimento nel contenzioso bancario non è di per sé contestato-, nonsi può pertanto dire formato (Cass. n. 813/2025; Cass.n. 717/2023; Cass.n. 9733/2025; non appare in contrasto con le considerazioni svolte Cass.n. 9242/2018, che si fondano su una pluralità di elementi riferiti allaspecifica fattispecie esaminata e ben evidenziati nella motivazione. Siosserva inoltre che non rileva in questo giudizio la pronuncia del Giudice dimerito in altro procedimento proposto nei confronti di altra società facenteNumero registro generale 14054/2020Numero sezionale 1951/2025Numero di raccolta generale 15830/2026Data pubblicazione 22/05/2026capo a [OSCURATO:PERSONA], fondata sulla interpretazione e valutazione delsupporto probatorio proprio di quel giudizio): infatti, la necessità dellaforma scritta, a pena di nullità, dell'accordo di determinazione delcompenso professionale tra avvocato e cliente richiede che l’accordostesso sia trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe leparti oppure che la proposta, redatta in forma solenne, sia seguitadall'accettazione nella medesima forma (sullo stesso testo negozialechiaramente identificabile e condiviso); la scrittura non può esseresostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici,al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perditaincolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c. -cfr., in particolare,Cass. n. 717/2023-.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1936 e 1939 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. .Rilevano i ricorrenti che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato fideiussionesolo per le obbligazioni della società verso la banca, non anche per ilpagamento della parcella nei confronti degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMazza.Il motivo in esame è palesemente infondato.Il Tribunale di Roma ha fondato il riconoscimento anche a carico diGaetano [OSCURATO:PERSONA] della debenza dell’importo liquidato a favore degliintimati sul fatto che questi avevano agito nei confronti della banca anchenel suo interesse personale, in qualità di fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA].,posizione rispetto alla quale aveva fatto valere il venir meno della garanziaex art. 1957 c.c., non certo sul presupposto che egli avesse prestatofideiussione a favore dei professionisti per le obbligazioni assunte da S OAs.p.a. nei loro confronti.3. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Numero registro generale 14054/2020Numero sezionale 1951/2025Numero di raccolta generale 15830/2026Data pubblicazione 22/05/2026Nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimastiintimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 30 giugno 2025.Il PresidenteMilena Falaschi