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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 47261/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MASSAiato avviso alle partg, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Massa in data 3 marzo 2022, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, applicando a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente la pena di anni uno e mesi sette di reclusione e anni uno e mesi due di reclusione; -Rilevato che avverso la sentenza impugnata ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova proponendo un unico motivo con il quale denuncia l'illegalità della pena irrogata nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]; -Considerato che il ricorso è inammissibile per tardività.

Infatti: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 3 marzo 2022 ( e non il 17 marzo come sostiene il Procuratore generale) con motivazione depositata contestualmente; - la sentenza impugnata è stata comunicata al Procuratore Generale il 19 marzo 2022, data dalla quale decorre il termine di 15 giorni ex art. 585, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. per proporre l'impugnazione scaduto il 3 aprile 2022; - il ricorso del Procuratore Generale è stato presentato tardivamente in quanto depositato dallo stesso nella propria cancelleria il 24 marzo 2022, inoltrato via posta il 30 marzo 2022 e pervenuto presso il Tribunale di Massa soltanto il 6 aprile 2022 (cfr. timbro di deposito) e a quest'ultima data occorre fare riferimento in quanto: "in tema di impugnazioni, è inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello che sia pervenuto nella cancelleria del tribunale dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., a nulla rilevando il tempestivo deposito dell'atto nella segreteria della procura generale, sia perché esso non equivale ad alcuna delle modalità di spedizione prevista dall'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., sia perché il principio dettato dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, rappresentando un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento" (Sez. 5, n. 7844 del 29/01/2020, Rv. 278515); Rilevato che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MASSAiato avviso alle partg, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Massa in data 3 marzo 2022, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, applicando a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente la pena di anni uno e mesi sette di reclusione e anni uno e mesi due di reclusione; -Rilevato che avverso la sentenza impugnata ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova proponendo un unico motivo con il quale denuncia l'illegalità della pena irrogata nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]; -Considerato che il ricorso è inammissibile per tardività. Infatti: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 3 marzo 2022 ( e non il 17 marzo come sostiene il Procuratore generale) con motivazione depositata contestualmente; - la sentenza impugnata è stata comunicata al Procuratore Generale il 19 marzo 2022, data dalla quale decorre il termine di 15 giorni ex art. 585, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. per proporre l'impugnazione scaduto il 3 aprile 2022; - il ricorso del Procuratore Generale è stato presentato tardivamente in quanto depositato dallo stesso nella propria cancelleria il 24 marzo 2022, inoltrato via posta il 30 marzo 2022 e pervenuto presso il Tribunale di Massa soltanto il 6 aprile 2022 (cfr. timbro di deposito) e a quest'ultima data occorre fare riferimento in quanto: "in tema di impugnazioni, è inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello che sia pervenuto nella cancelleria del tribunale dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., a nulla rilevando il tempestivo deposito dell'atto nella segreteria della procura generale, sia perché esso non equivale ad alcuna delle modalità di spedizione prevista dall'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., sia perché il principio dettato dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, rappresentando un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento" (Sez. 5, n. 7844 del 29/01/2020, Rv. 278515); Rilevato che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il C
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