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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 1982

Cassazione n. 28359/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA), il 22/02/1982, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN), il 12/08/1966, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 06/12/2021; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati a loto ascritti. 1 /t e

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data 23/04/2022, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso degli imputati è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano".

La sentenza impugnata, emessa in data 06/12/2021, è stata depositata in data 01/03/2022, avendo la Corte di merito riservato la motivazione in giorni novanta, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; ne deriva che il termine per proporre ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere computato, nella misura di giorni quarantacinque, a decorrere dal 06/03/2022, con conseguente scadenza dello stesso in data 20/04/2022, corrispondente ad un mercoledì.

Il ricorso proposto in data 23/04/2022 è, quindi, tardivo.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili e condanna/4--,ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 11/04/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA), il 22/02/1982, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN), il 12/08/1966, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 06/12/2021; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati a loto ascritti. 1 /t e 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data 23/04/2022, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso degli imputati è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". La sentenza impugnata, emessa in data 06/12/2021, è stata depositata in data 01/03/2022, avendo la Corte di merito riservato la motivazione in giorni novanta, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; ne deriva che il termine per proporre ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere computato, nella misura di giorni quarantacinque, a decorrere dal 06/03/2022, con conseguente scadenza dello stesso in data 20/04/2022, corrispondente ad un mercoledì. Il ricorso proposto in data 23/04/2022 è, quindi, tardivo. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili e condanna/4--,ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/04/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28359/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris