CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G. n. 21239/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2 7 6 /202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 25gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato non dovutii contributi previdenziali richiesti a ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2010; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale,pur riconoscendo in linea generale l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto infondata la pretesa creditoria dell’I.N.P.S.attribuendo valore dirimente al dato reddituale del contribuente (inferiore o superiore alla soglia di 5.000 euro), atto a connotare di occasionalità la prestazione in virtù del valore precettivo del criterio legale di cui ald.l. n. 269 del 2003; 3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; 4. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per mancato rispetto dei requisitiprevisti dall’art. 366, comma 1, n. 3 , c od. proc. civ. per non essere stata riportata correttamente e chiaramente l’evoluzione processuale della controversia, atteso che i fatti salienti sono stati sinteticamente e sufficientemente esposti, in modo da consentire a questa Corte di avere una cognizione chiara e completa degli stessi; 2. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11e 12, del d.l. n. 98 del 2011 , conv. con modif. in legge n. 111 del 2011, dell’art. 21, comma 8, della legge n. 247 del 2010, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, (in relazione all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte di appello , in ipotesi di avvocato iscritto all’albo degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] dichiarato non sussistente l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che in difetto del superamento del limite di reddito, pari a euro 5.000,00, l’attività svolta debba essere qualificata come occasionale; 3. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 18/02/2021, n. 4419, e Cass. Sez. L. 26 /0 4/2021, n. 11006 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 4. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111,e dell'art. 44, del d.l. n.269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa diriferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possamettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci sitrovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità . Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero - professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all ’ uopo avvalendosi delle presunzion i semplici ricavabili , ad es empio, dall'iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiorea euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio –da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l ’ attività sia stata svolta con carattere di abitualità ; f ermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito del l ’ abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la discip lina ch e è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi,e non invece come conseguenza ex postdesumibile dall ’ ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciòequivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un redditosuperiore alla soglia di cui all’art. 44del d.l. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in formaoccasionale; 5. inquest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all ’ obbligo di iscrizione alla Gestione s eparata (cfr. paragrafo34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva aprivare di rilievo ogni questione circa la natura abituale ooccasionale dell’attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fossevoluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; 6. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022; 7. nella specie, la Corte territoriale ha desunto l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo in relazione all’ammontare del reddito prodotto, inferiore alla soglia, senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l’attività professionale fosse abituale o occasionale; 8. pertanto, non essendosi la Corte di merito uniformataall’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche su