CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 13542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e: 0 5 q2 ORDINANZA sul ricorso 21055/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso l'ORDINANZA n. 4768/2017 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 22/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha accolto l'opposizione che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto avverso il decreto che aveva ingiunto alle stesse il pagamento del compenso maturato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'attività difensiva espletata in loro favore nel giudizio di opposizione n. 7253/07, ed ha condannato le opponenti a pagare all'opposto la somma di €. 3.150,00, oltre interessi. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che l'opposizione, sebbene proposta non con ricorso, come previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ma con atto di citazione, era tempestiva sul rilievo che tale atto, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo opposto tra il 29/8/2014 ed 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della decorrenza del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. a far data dal 16/9/2014, era stato tempestivamente depositato, a mezzo di iscrizione a ruolo, il giorno di lunedì 27/10/2014, a seguito della proroga prevista dall'art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c., del giorno della scadenza, e cioè il sabato 25/10/2014. 1.3. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto che era stato provato il conferimento del mandato difensivo e l'espletamento dello stesso da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] fino alla conclusione del giudizio, definito con sentenza del 6/12/2012, e che, non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti circa la determinazione del compenso, dovevano trovare applicazione, come eccepito dalle opponenti, i parametri del d.m. n. 140 del 2012. 1.4. L'attività professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha osservato il tribunale, pur se prevalentemente svolta sotto il vigore delle tariffe abrogate di cui al d.m. 127 del 2004, era stata completata con il compimento, in data 2/10/2012, dell'ultimo atto difensivo, e cioè il deposito delle memorie di replica del 2/10/2012, successivamente all'entrata in vigore del d.m. n. 140 cit.. 1.5. Conseguentemente, ha aggiunto il tribunale, avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, e cioè fino ad €. 25.000,00, e la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 4, per aver difeso più Ric. 2017 n. 21055, 5ez. 2, CC del 22 marzo 2022 persone con la stessa posizione processuale, nella misura ritenuta congrua della metà, ha riconosciuto all'avv. [OSCURATO:PERSONA] un compenso pari ad C. 3.150,00, oltre agli interessi legali. 2.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 5/9/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione dell'ordinanza del tribunale, dichiaratamente notificata il 6/6/2017. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso notificato in data 12/10/2017. 2.3. Il tribunale, con decreto in data 7/11/2017, ha ritenuto che l'ordinanza depositata in data 19/5/2017, nella parte in cui prevedeva la presenza, tra i componenti del collegio, della giudice Pellettieri in luogo del giudice Goggi, era affetta da un errore materiale, ed ha, quindi, disposto la correzione della predetta ordinanza sostituendo, nella sua intestazione, la giudice Pellettieri con il giudice Goggi. 2.4. Le parti hanno depositato memorie, [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 155 c.p.c., in relazione alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 150 del 2011 e ai motivi di cui all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l'ammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo sul rilievo che la stessa, a seguito della proroga del giorno di scadenza, e cioè sabato 25/10/2014, al lunedì successivo ai sensi dell'art. 155, commi 40 e 50, c.p.c., era stata proposta a mezzo di atto di citazione tempestivamente depositato il 27/10/2014, senza, tuttavia, considerare che la giornata di sabato non può essere di per sé considerata come un giorno festivo, trattandosi, piuttosto, di un giorno lavorativo. Ric. 2017 n. 21055, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 3.2. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, hanno, di recente, affermato che, nei procedimenti che sono disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali, come quello in esame (cfr. l'art. 14, comma 1, in relazione a quanto stabilito dall'art. 702 bis, comma 1°, c.p.c.), la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte, e che tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione (Cass. SU n. 758 del 2022). 3.3. Nel caso in esame, gli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostrano che, a fronte della (incontestata) notifica del decreto ingiuntivo opposto tra il 29/8/2014 ed 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della (altrettanto incontestata) decorrenza del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. a far data dal 16/9/2014, l'atto dl citazione con il quale l'opposizione era stata proposta è stato tempestivamente notificato in data 17/10/2014. Ric. 2017 n. 21055, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 276 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata in quanto pronunciata dal tribunale in una composizione diversa rispetto al collegio innanzi al quale era stata celebrata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Come emerge dal relativo verbale, infatti, ha osservato il ricorrente, mentre all'udienza erano presenti il presidente [OSCURATO:PERSONA], la relatrice Casaregola e il giudice Goggi, il collegio che ha deciso risulta composto dal presidente [OSCURATO:PERSONA], la relatrice Casaregola e la giudice Pellettieri. 4.2. Il motivo è infondato. Il tribunale, infatti, con provvedimento in data 7/11/2017 (che il ricorrente non ha contestato nei modi e nei termini previsti dall'art. 288, ult. comma, c.p.c.), ha ritenuto (non importa, a questo punto, se correttamente o meno) che l'ordinanza depositata in data 19/5/2017, nella parte in cui prevedeva la presenza, tra i componenti del collegio, della giudice Pellettieri in luogo del giudice Goggi, era affetta da un errore materiale ed ha, quindi, disposto la correzione della predetta ordinanza sostituendo, nella sua intestazione, la giudice Pellettieri con giudice Goggi. D'altra parte, non è causa di nullità della sentenza ma ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., la mancata (o l'erronea) indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente (come tale non potendosi considerare la certificazione della cancelleria circa la composizione del collegio senza fare alcun riferimento specifico alle risultanze del verbale d'udienza), si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli Ric. 2017 n. 21055, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 che, in concreto, hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l'intestazione è priva di autonoima efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza (cfr., Cass. n. 14361 del 2021, Cass. n., 4875 del 2015, Cass. n. 2691 del 2010; Cass. n. 22497 del 2006). 5.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, pur a fronte dell'eccezione d'incompetenza sollevata dall'opposto, trattandosi del compenso maturato per prestazioni svolte innanzi al tribunale di Roma, non ha dichiarato la propria incompetenza, come avrebbe dovuto fare a norma dell'art. 14, comma 2, cit., ma ha deciso la causa nel merito. 5.2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, in effetti, non dimostra di aver effettivamente proposto, innanzi al giudice dell'opposizione, l'eccezione d'incompetenza territoriale del tribunale. Ed è, invece, noto che, nel giudizio di cassazione, viola il principio della necessaria specificità del motivo il ricorso che lamenti il rigetto di un'eccezione pregiudiziale di rito senza, tuttavia, chiarire, ove di tale eccezione la pronuncia impugnata non tratti in alcun modo, il modo e il tempo in cui la stessa era stata formulata innanzi al giudice di merito, riproducendo il contenuto del relativo atto processuale. D'altra parte, a seguito dell'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (che non ha abrogato l'art. 637, comma 3 0, c.p.c.: Cass. n. 5810 de12015), la controversia di cui all'art. 28 della I. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. n. 150 cit., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702 -bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal comb.disp. dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle Ric. 2017 n. 21055, 5ez. 2, CC del 22 marzo 2022 norme degli artt. 702 -bis ss. c.p.c., salve le deroghe previste dalle indicate disposizioni del d.lgs. n. 150 cit. (come la sua proposizione, a norma dell'art. 4, comma 2, innanzi all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera); oppure b) con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. (innanzi ai giudici competenti previsti, in via alternativa e concorrente, dall'art. 637 c.p.c., compreso, dunque, il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine cui l'avvocato istante è iscritto), l'opposizione avverso il quale (soltanto) si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702 -bis e ss. c.p.c., ed è disciplinata come nel caso sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che, dopo l'opposizione, esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c., quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art. 14 e con il penultimo comma dell'art. 702 -ter c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 4485 del 2018, che ha escluso la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria, sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico di cui agli artt. 702 -bis e ss. c.p.c.). 6.1. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha provveduto alla determinazione del compenso dovuto all'opposto senza, tuttavia, considerare che, in realtà, le opponenti, nell'atto introduttivo del giudizio, non avevano chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e neppure la rideterminazione del compenso secondo parametri differenti da quelli utilizzati, avendo puramente e semplicemente domandato la declaratoria della sua nullità. Il tribunale, quindi, ha concluso il ricorrente, non potendo a tal fine utilizzare le Ric. 2017 n. 21055, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 conclusioni irritualmente formulate dalle opponenti nella "memoria autorizzata" del 23/2/2015, ha giudicato su domande che le opponenti non avevano mai proposto. 6.2. Il motivo è infondato. Emerge, in effetti, dallo stesso ricorso per cassazione (p. 14) che le opponenti, nell'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo, avevano espressamente contestato il loro obbligo di versare, nella misura alle stesse ingiunta, le somme che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto quale compenso per l'attività professionale svolta, deducendo sul punto sia l'erroneità e/o mancata prova di alcune voci richieste", che "l'inapplicabilità" del d.m. n. 127 del 2004. Il ricorrente, quindi, lì dove ha dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente provveduto alla rideterminazione del compenso secondo parametri differenti da quelli invocati in via monitoria senza che le opponenti lo avessero chiesto con l'opposizione al decreto ingiuntivo, si è, a ben vedere, doluto dell'interpretazione che il tribunale ha dato delle conclusioni, come in precedenza esposte, contenute nell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio: la quale, tuttavia, costituisce un tipico accertamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione delle norme che regolano l'ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, ovvero per vizio di omesso esame di un fatto a tal fine decisivo. Il ricorrente che intenda utilmente censurare in sede di legittimità il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale, qual è l'atto di citazione, ha, dunque, l'onere (rimasto, nel caso di specie, inadempiuto) di invocare il vizio consistito o nell'omesso esame di fatti decisivi, rappresentandone l'emergenza dagli atti del giudizio, ovvero nella violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., indicando altresì, a pena Ric. 2017 n. 21055, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici, nonché, e prima ancora, il testo dell'atto oggetto dell'interpretazione asseritamente erronea (cfr. Cass. n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014; Cass. n. 11343 del 2003; più di recente, Cass. n. 12574 del 2019). Nel caso di specie, come detto, tale onere non è stato adempiuto con la dovuta specificità: il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'interpretazione che il tribunale ha fornito dell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio, non ha indicato né quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati, nell'espletamento di tale accertamento, dal giudice di merito e in che modo lo stesso se ne sarebbe discostato, né i fatti sul punto decisivi che lo stesso, benché emergenti dagli atti del giudizio, avrebbe del tutto omesso di esaminare, né, infine, ha provveduto a riprodurre in ricorso, in tutti i suoi dati essenziali, il testo dell'atto di citazione che il tribunale avrebbe malamente interpretato, essendosi limitato a esporne un brevissimo stralcio. 6.3. Il ricorrente, d'altra parte, ha espressamente riconosciuto che le conclusioni accolte dal tribunale erano state formulate dalle opponenti nella memoria autorizzata del 23/2/2015, prospettandone, tuttavia, l'inammissibilità perché tardivamente proposte. Nelle controversie assoggettate al giudizio sommario, come quelle previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (che tali restano anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur: Cass. SU n. 4485 del 2018), non sussiste, però, (specie se si tratta, come nel caso di specie, di giudizi nei quali, a norma dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 cit., non è consentito il mutamento del rito speciale in rito ordinario nonostante la necessità di un'istruttoria non sommaria) alcuna preclusione (ulteriore rispetto a quelle espressamente previste Ric. 2017 n. 21055, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 dall'art. 702 bis c.p.c.) alla progressiva determinazione, nel corso del suo svolgimento e fino alla decisione da parte del giudice, del thema decidendum, con la conseguenza che il convenuto (qual è, sul piano sostanziale, l'opponente al decreto ingiuntivo) può senz'altro proporre, durante il giudizio, oltre che mere difese (negando, ad esempio, il compimento, in tutto o in parte, delle prestazioni per le quali si chiede il compenso), anche eccezioni (purché rilevabili d'ufficio) e cioè fatti estintivi, modificativi o impeditivi ulteriori rispetto a quelli inizialmente dedotti (come, ad esempio, il pagamento in tutto o in parte del compenso maturato). 6.4. L'individuazione dei parametri normativi cui le prestazioni professionali dedotte e provate in giudizio debbano essere ricondotte, appartiene, infine, al potere-dovere del giudice di qualificare sul piano giuridico i fatti costitutivi della pretesa azionata, individuando le norme ad essi applicabili (iura novit curia) e non è, come tale, in alcun modo condizionato dalle prospettazioni fornite sul punto dalle parti. 7. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 9. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese di lite, che Ric. 2017 n. 21055, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 11 liquida in C. 2.000,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, s