CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15879/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce alricorso, domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA] e AnnaGenovese, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come daprocura in calce al controricorso, domiciliata all’indirizzo PEC del propriodifensore- controricorrente -Numero registro generale 1101/2025N. 1101/25 R.G. Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 15879/2026Data pubblicazione 23/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 4002/2024 epubblicata in data 5.6.2024;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno27.3.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Nell’anno 2013, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA].p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) dinanzi al Tribunale di Roma, per ottenerne lacondanna al pagamento dell’indennizzo, quantificato in € 64.861,56 oltreaccessori, relativo ai danni subìti in conseguenza dell’allagamento dei localidell’esercizio commerciale da essa gestito, con vittoria di spese. Espose lasocietà a sostegno della domanda che tra il 20 e il 26 ottobre 2011 su tutto ilterritorio laziale e in special modo nella zona di Roma–Ostia–Fiumicino si eranoverificate abbondanti precipitazioni tali da causare allagamenti di ingentiproporzioni e che anche i locali della attrice nonché le attrezzature e le merci chesi trovavano all’interno avevano subìto notevoli danni; che aveva provveduto astipulare con la [OSCURATO:SOCIETA] una polizza assicurativa scadente il 20.9.2012; di averavvisato detta compagnia del sinistro ma che la stessa, pur avendo inviato inloco un proprio consulente, non aveva provveduto ad erogare l’indennizzo.Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo che i danni allegati non erano indennizzabilia termini di polizza in quanto espressamente esclusi dall’art. 5 delle condizionidi assicurazione: essi non erano avvenuti attraverso rotture, brecce o lesioniprovocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell’eventoperito incaricato. Aggiunse che la clausola in questione delimitava l’oggettoNumero registro generale 1101/2025N. 1101/25 R.G. Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 15879/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell’assicurazione e non assumeva natura vessatoria e che comunque eranoesclusi dalla garanzia assicurativa i danni indiretti quali l’interruzione totale oparziale e l’intralcio dell’attività o sospensione di lavoro, sicché non risultavaindennizzabile la voce di danno relativa al fermo attività. Precisò inoltre che lapolizza prevedeva uno scoperto del 10% e limiti di indennizzo. Conclusechiedendo il rigetto della domanda e in subordine applicarsi le condizionicontrattuali relative alle franchigie e massimali di polizza, con vittoria di spese.Istruita la causa mediante CTU, con sentenza del 15.1.2018 il Tribunale di Romarigettò la domanda attorea, ritenendo che parte attrice non avesse dimostratoche i fenomeni di infiltrazione di acqua all’interno dei locali fossero derivati darotture o brecce del tetto, per contro non potendo escludersi che l’acquaprovenisse dagli allagamenti verificatisi nella strada antistante i locali stessi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose dunque gravame e la Corte d’appello di Roma, nellaresistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., lo rigettò con sentenza del 5.6.2024. Osservò la Corted’appello che dalla lettura complessiva del contratto di assicurazione emergevache, in caso di allagamenti ai locali dell’attività, l’indennizzo era da escludersi sei danni erano stati arrecati dagli eventi atmosferici senza brecce e/o lesioni allamuratura, al tetto o ai serramenti; aggiunse che, stante il lungo tempo trascorsodai fatti, il CTU non aveva comunque potuto accertare se l’allagamento fossedipeso da acqua infiltratasi dall’esterno (come sostenuto dalla compagnia) otracimata dall’interno (come invece sostenuta dall’assicurata), sicché potevaconcludersi nel senso che quest’ultima non avesse comunque assolto l’oneredella prova sulla stessa gravante.Numero registro generale 1101/2025N. 1101/25 R.G. Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 15879/2026Data pubblicazione 23/05/2026Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di duemotivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Le parti hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degliarticoli 1341 e 1342 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per averla Corte d’appello erroneamente ritenuto che le clausole della polizzaassicurativa escludenti l’indennizzo non siano vessatorie e, dunque, nonnecessitino di specifica approvazione per iscritto, giacché le clausole limitativedevono essere valutate avuto riguardo al loro impatto sugli obblighi principalidel contratto.1.2 – Il motivo è manifestamente infondato.La clausola “delimitazioni di garanzia”, così come interpretata dal giudice dimerito, non attiene affatto ad esonero da responsabilità (nel qual caso avrebbepotuto discutersi di vessatorietà), ma concerne la sola delimitazione del rischioassicurato in caso di eventi atmosferici forieri di danni e, quindi, il solo oggettodel contratto (v., per tutte, Cass. n. 15598/2019).2.1 – Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., giacché la Corte avrebbe omesso di considerareadeguatamente la possibilità che l’allagamento fosse stato causato datracimazioni interne, come sostenuto dalla parte ricorrente, in violazione dell’art.5 lett. b) della polizza.N. 1101/25 R.G. Numero registro generale 1101/2025Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 15879/2026Data pubblicazione 23/05/20262.2 – Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c., giacchési è al cospetto di una c.d. doppia conforme in facto: sia il primo giudice chequello d’appello hanno ricostruito gli accadimenti in senso analogo, sicché nonv’è spazio per la denuncia, in questa sede di legittimità, del vizio in discorso.3.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese dilite, che liquida in € 7.655,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno27.3.2026.Il PresidenteMarco Rossetti