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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 1964

Cassazione n. 28008/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31-05-1964, avverso la sentenza del 16-03-2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni ex art. 23, comma 8, del

1.1. n. 137 del 2020 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Giassi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 novembre 2018, il Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 quater del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capo B), a lui c:ontestato perché, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non versava le somme dovute per l'anno di imposta 2013, utilizzando in compensazione crediti Irap inesistenti; fatto commesso in Bergamo il 17 giugno 2013.

Rispetto al capo A, avente ad oggetto il delitto di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, Giassi veniva invece assolto per non aver commesso il fatto.

Con sentenza del 16 marzo 2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, escludeva la contestata recidiva e confermava nel resto la decisione del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, Giassi, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha chiesto l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnato, essendo il reato per cui è intervenuta condanna estinto per prescrizione, maturata già al momento della decisione della Corte territoriale.

Si osserva al riguardo che, nella sentenza impugnata, è stato erroneamente calcolato un periodo di sospensione di 175 giorni, quando invece l'unica sospensione applicabile è quella di 61 giorni relativa al rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore all'udienza del 26 gennaio 2017, con la conseguenza che il reato si sarebbe estinto il 16 febbraio 2021, ben prima del 16 marzo 2021, data di emissione della sentenza impugnata; non sarebbe invece computabile il periodo di 111 giorni riferito al differimento del processo per il concomitante impegno professionale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal 26 gennaio al 18 maggio 2017, perché, ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 cod. pen., la sospensione per legittimo impedimento del difensore si calcola in 61 giorni.

Infine, quanto all'ulteriore sospensione di 64 giorni legata all'emergenza sanitaria ex art. 83 comma 4 del decreto legge n. 18 del 2020, la difesa osserva che non vi è stata alcuna fissazione di udienza nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, essendo stato emesso il decreto di citazione 1'8 febbraio 2021 con fissazione del giudizio di appello al 16 marzo 2021, per cui la sospensione prevista dalla disciplina emergenziale non sarebbe applicabile alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (sent. n. 5292/2020).

2.1. Con memoria pervenuta il 30 marzo 2022, la difesa di Giassi, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ripercorrendone le argomentazioni.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che, riferendosi il giudizio di colpevolezza al solo reato di cui all'art. 10 quater del d.

Igs. n. 74 del 2000, il termine di prescrizione si computa in 7 anni e 6 mesi, per cui, risalendo il fatto al 17 giugno 2013, la prescrizione massima risulta maturata il 17 dicembre 2020.

A tale termine la Corte territoriale, come si evince dalla sentenza impugnata, ha aggiunto 175 giorni di sospensione, ma tale computo risulta erroneo.

Sono stati infatti considerati sia i 64 giorni di sospensione dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19, sia i 111 giorni trascorsi tra l'udienza preliminare del 26 gennaio 2017 e quella del successivo 18 maggio 2017, essendo stata rinviata la prima per il legittimo impedimento del difensore di fiducia del coimputato.

1.1. Ora, iniziando da questa seconda sospensione, si ravvisa il primo errore di computo della durata della sospensione, posto che, essendo dipeso il rinvio da un legittimo impedimento difensivo, la durata della sospensione non poteva essere superiore a 60 giorni, ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 cod. proc. pen.

Dunque, se è corretto il rilievo della sentenza impugnata secondo cui il legittimo impedimento del difensore del coimputato riverbera i suoi effetti anche sulla posizione del ricorrente, è tuttavia errata l'affermazione secondo la sospensione si calcola per tutto il tempo trascorso tra l'udienza in cui ha avuto il legittimo impedimento e quella di rinvio, non potendo la durata della sospensione superare comunque il limite dei 60 giorni normativamente previsto, anche qualora il tempo intercorso tra le due udienze sia maggiore.

1.2. Quanto poi alla sospensione collegata alla disciplina emergenziale, la stessa è stata calcolata per la sua intera durata, senza che sia stato specificato quali attività processuali siano state compiute o inibite nel periodo di riferimento, il che impedisce di comprendere l'impatto concreto dell'emergenza sul procedimento de quo, dovendosi sul punto richiamare il condiviso orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Rv. 282431), secondo cui la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti.

Dunque, dovendosi fare riferimento alla soia sospensione di 60 giorni riferita al legittimo impedimento difensivo del 26 gennaio 2017, la prescrizione massima risulta maturata il 17 febbraio 2021, ossia in epoca antecedente all'emissione della sentenza impugnata (16 marzo 2021), non potendosi aggiungere a tale sospensione quella da Covid-19, che non risulta aver avuto un'incidenza diretta nella vicenda, a fronte peraltro di una sentenza di primo grado risalente al 2018 e di un decreto di citazione per il giudizio di appello emesso 1'8 febbraio 2021.

2. Alla stregua delle considerazioni svolte, si impone dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato residuo di cui al capo B estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31-05-1964, avverso la sentenza del 16-03-2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni ex art. 23, comma 8, del 1.1. n. 137 del 2020 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Giassi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 novembre 2018, il Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo B), a lui c:ontestato perché, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non versava le somme dovute per l'anno di imposta 2013, utilizzando in compensazione crediti Irap inesistenti; fatto commesso in Bergamo il 17 giugno 2013. Rispetto al capo A, avente ad oggetto il delitto di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, Giassi veniva invece assolto per non aver commesso il fatto. Con sentenza del 16 marzo 2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, escludeva la contestata recidiva e confermava nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, Giassi, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha chiesto l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnato, essendo il reato per cui è intervenuta condanna estinto per prescrizione, maturata già al momento della decisione della Corte territoriale. Si osserva al riguardo che, nella sentenza impugnata, è stato erroneamente calcolato un periodo di sospensione di 175 giorni, quando invece l'unica sospensione applicabile è quella di 61 giorni relativa al rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore all'udienza del 26 gennaio 2017, con la conseguenza che il reato si sarebbe estinto il 16 febbraio 2021, ben prima del 16 marzo 2021, data di emissione della sentenza impugnata; non sarebbe invece computabile il periodo di 111 giorni riferito al differimento del processo per il concomitante impegno professionale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal 26 gennaio al 18 maggio 2017, perché, ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 cod. pen., la sospensione per legittimo impedimento del difensore si calcola in 61 giorni. Infine, quanto all'ulteriore sospensione di 64 giorni legata all'emergenza sanitaria ex art. 83 comma 4 del decreto legge n. 18 del 2020, la difesa osserva che non vi è stata alcuna fissazione di udienza nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, essendo stato emesso il decreto di citazione 1'8 febbraio 2021 con fissazione del giudizio di appello al 16 marzo 2021, per cui la sospensione prevista dalla disciplina emergenziale non sarebbe applicabile alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (sent. n. 5292/2020). 2.1. Con memoria pervenuta il 30 marzo 2022, la difesa di Giassi, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ripercorrendone le argomentazioni.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che, riferendosi il giudizio di colpevolezza al solo reato di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, il termine di prescrizione si computa in 7 anni e 6 mesi, per cui, risalendo il fatto al 17 giugno 2013, la prescrizione massima risulta maturata il 17 dicembre 2020. A tale termine la Corte territoriale, come si evince dalla sentenza impugnata, ha aggiunto 175 giorni di sospensione, ma tale computo risulta erroneo. Sono stati infatti considerati sia i 64 giorni di sospensione dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19, sia i 111 giorni trascorsi tra l'udienza preliminare del 26 gennaio 2017 e quella del successivo 18 maggio 2017, essendo stata rinviata la prima per il legittimo impedimento del difensore di fiducia del coimputato. 1.1. Ora, iniziando da questa seconda sospensione, si ravvisa il primo errore di computo della durata della sospensione, posto che, essendo dipeso il rinvio da un legittimo impedimento difensivo, la durata della sospensione non poteva essere superiore a 60 giorni, ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 cod. proc. pen. Dunque, se è corretto il rilievo della sentenza impugnata secondo cui il legittimo impedimento del difensore del coimputato riverbera i suoi effetti anche sulla posizione del ricorrente, è tuttavia errata l'affermazione secondo la sospensione si calcola per tutto il tempo trascorso tra l'udienza in cui ha avuto il legittimo impedimento e quella di rinvio, non potendo la durata della sospensione superare comunque il limite dei 60 giorni normativamente previsto, anche qualora il tempo intercorso tra le due udienze sia maggiore. 1.2. Quanto poi alla sospensione collegata alla disciplina emergenziale, la stessa è stata calcolata per la sua intera durata, senza che sia stato specificato quali attività processuali siano state compiute o inibite nel periodo di riferimento, il che impedisce di comprendere l'impatto concreto dell'emergenza sul procedimento de quo, dovendosi sul punto richiamare il condiviso orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Rv. 282431), secondo cui la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. Dunque, dovendosi fare riferimento alla soia sospensione di 60 giorni riferita al legittimo impedimento difensivo del 26 gennaio 2017, la prescrizione massima risulta maturata il 17 febbraio 2021, ossia in epoca antecedente all'emissione della sentenza impugnata (16 marzo 2021), non potendosi aggiungere a tale sospensione quella da Covid-19, che non risulta aver avuto un'incidenza diretta nella vicenda, a fronte peraltro di una sentenza di primo grado risalente al 2018 e di un decreto di citazione per il giudizio di appello emesso 1'8 febbraio 2021. 2. Alla stregua delle considerazioni svolte, si impone dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato residuo di cui al capo B estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il
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