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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 12196/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: BARRETTA Mattia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], BARRETTA Francesco, nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 18 luglio 2022 del Tribunale per il riesame di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso le ordinanze emesse in data 18 e 23 marzo, 21 maggio 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (giudice che procede nel merito), che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, in corso di esecuzione nei confronti dei ricorrenti, valorizzando il consolidato quadro di gravità indiziaria per le ipotesi di reato contestate (esercizio dell'azione penale e decreto di rinvio a giudizio, attualmente pendenza del processo in primo grado) e ravvisando comunque, in ragione della indifferenza del tempo decorso dall'applicazione della misura (15 settembre 2021) e dalla commissione dei fatti- reato, persistente attualità delle esigenze cautelari desunte dalle modalità articolate, organizzate ed iterate dei fatti, anche per difetto di aliquid novi da poter valutare rispetto al momento genetico della cautela (richiamo alla ordinanza di riesame emessa, in sede di rinvio, il 28 giugno 2022 e depositata il 4 luglio successivo).

2. Si procede in cautela, nei confronti dei ricorrenti per delitto associativo e per ipotesi di reati fine ad oggettività tributaria (emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) e patrimoniale (trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio); reati fine commessi dal 2014 al 2020, reato associativo contestato in forma perdurante a dimensione cronologica "aperta".

3. Con i motivi di ricorso si deduce:

3.1. inosservanza della norma processuale, contraddittorietà, manifesta illogicità e mera apparenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.) spesa in ordine alla ritenuta concretezza delle esigenze cautelari attuali, in ragione del rinvio recettizio ad altra precedente ordinanza di riesame -emessa dal medesimo Tribunale in sede di rinvio, conseguente ad annullamento disposto da questa stessa sezione della Corte suprema-, che non aveva potuto tener conto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini e non aveva pertanto potuto apprezzare il contributo fornito al sodalizio da ciascuno dei partecipi, risolvendosi la valutazione dei fatti in una analisi solo documentale delle condotte commesse in ambito societario da più componenti del medesimo nucleo familiare;

3.2. i medesimi vizi, oltre alla inosservanza della legge penale, (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.) sono dedotti in riferimento alla apparente valutazione del decorso del tempo dalla esecuzione della misura, che doveva ritenersi qualificato dal corretto comportamento processuale degli imputati, dal mutamento del panorama di reati contestati (esclusi in sede di rinvio a giudizio alcuni gravi reati per i quali la cautela era stata generata) e dalla assoluta incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], non coinvolto neppure in precedenti vicende cautelari, né reali, né personali; la regiudicanda si era dunque strutturalmente modificata rispetto al momento di emissione della misura e di tale alleggerimento delle contestazioni il Tribunale non ha tenuto conto;

3.3. i medesmi vizi sono conclusivamente spesi con il ricorso sul tema della attualità delle ritenute esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) e della adeguatezza della misura coercitiva di natura detentiva applicata (art. 275 cod. proc. pen.), argomenti che il Tribunale della cautela ha affrontato rendendo motivazione meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Va preliminarmente sgombrato il campo dalla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, che il difensore non ha inteso devolvere, con i motivi di ricorso, all'esame di questa Corte.

1.2. Il Tribunale della cautela, ribadito che la sussistenza delle concrete esigenze cautelari deriva dalla analisi delle gravi condotte organizzate nella plurisoggettività ed iterate nel tempo, attraverso l'uso professionale di protocolli amministrativi ed attività di gestione d'impresa nei quali gli imputati hanno dimostrato di essere particolarmente versati, ha espressamente evidenziato che, a fronte del decorso di un mese scarso dalla valutazione di rinvio adottata in sede di riesame) e di meno di un anno dal momento genetico della misura, nessun elemento di novità, degno di apprezzamento cautelare, veniva rappresentato.

Non potendo riconoscersi tale efficacia ad una più ridotta contestazione di reati, che non ha perso il profilo organizzativo e professionale particolarmente allarmante, né ha smarrito i reati che destano maggior allarme.

I profili proposti alla valutazione del Tribunale risultano pertanto esaminati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093).

1.3. Sotto il profilo più squisitamente cautelare, il Tribunale ha pure evidenziato che le posizioni degli appellanti non potevano esser differenziate sulla base dell'analisi della vita anteatta e della "personalità" degli agenti, perché ciò che nella fattispecie allarma è il profilo organizzativo e professionale che ha consentito di iterare le condotte fraudolente e locupletative nel corso di molti anni, così manifestando anche una particolare attitudine al crimine economico. 1.4.

Né può ritenersi vuota ed apodittica o manifestamente illogica la motivazione spesa dal Tribunale in tema di scelta della misura (arresti domiciliari), atteso che il giudice della cautela ha argomentato, sia pur genericamente, in riferimento alla necessità di mantenere un vincolo impeditivo capace di inibire contatti tra associati e tra costoro ed altri soggetti che hanno negli anni favorito la perpetuazione ininterrotta di condotte fraudolente.

2. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: BARRETTA Mattia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], BARRETTA Francesco, nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 18 luglio 2022 del Tribunale per il riesame di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso le ordinanze emesse in data 18 e 23 marzo, 21 maggio 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (giudice che procede nel merito), che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, in corso di esecuzione nei confronti dei ricorrenti, valorizzando il consolidato quadro di gravità indiziaria per le ipotesi di reato contestate (esercizio dell'azione penale e decreto di rinvio a giudizio, attualmente pendenza del processo in primo grado) e ravvisando comunque, in ragione della indifferenza del tempo decorso dall'applicazione della misura (15 settembre 2021) e dalla commissione dei fatti- reato, persistente attualità delle esigenze cautelari desunte dalle modalità articolate, organizzate ed iterate dei fatti, anche per difetto di aliquid novi da poter valutare rispetto al momento genetico della cautela (richiamo alla ordinanza di riesame emessa, in sede di rinvio, il 28 giugno 2022 e depositata il 4 luglio successivo). 2. Si procede in cautela, nei confronti dei ricorrenti per delitto associativo e per ipotesi di reati fine ad oggettività tributaria (emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) e patrimoniale (trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio); reati fine commessi dal 2014 al 2020, reato associativo contestato in forma perdurante a dimensione cronologica "aperta". 3. Con i motivi di ricorso si deduce: 3.1. inosservanza della norma processuale, contraddittorietà, manifesta illogicità e mera apparenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.) spesa in ordine alla ritenuta concretezza delle esigenze cautelari attuali, in ragione del rinvio recettizio ad altra precedente ordinanza di riesame -emessa dal medesimo Tribunale in sede di rinvio, conseguente ad annullamento disposto da questa stessa sezione della Corte suprema-, che non aveva potuto tener conto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini e non aveva pertanto potuto apprezzare il contributo fornito al sodalizio da ciascuno dei partecipi, risolvendosi la valutazione dei fatti in una analisi solo documentale delle condotte commesse in ambito societario da più componenti del medesimo nucleo familiare; 3.2. i medesimi vizi, oltre alla inosservanza della legge penale, (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.) sono dedotti in riferimento alla apparente valutazione del decorso del tempo dalla esecuzione della misura, che doveva ritenersi qualificato dal corretto comportamento processuale degli imputati, dal mutamento del panorama di reati contestati (esclusi in sede di rinvio a giudizio alcuni gravi reati per i quali la cautela era stata generata) e dalla assoluta incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], non coinvolto neppure in precedenti vicende cautelari, né reali, né personali; la regiudicanda si era dunque strutturalmente modificata rispetto al momento di emissione della misura e di tale alleggerimento delle contestazioni il Tribunale non ha tenuto conto; 3.3. i medesmi vizi sono conclusivamente spesi con il ricorso sul tema della attualità delle ritenute esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) e della adeguatezza della misura coercitiva di natura detentiva applicata (art. 275 cod. proc. pen.), argomenti che il Tribunale della cautela ha affrontato rendendo motivazione meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va preliminarmente sgombrato il campo dalla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, che il difensore non ha inteso devolvere, con i motivi di ricorso, all'esame di questa Corte. 1.2. Il Tribunale della cautela, ribadito che la sussistenza delle concrete esigenze cautelari deriva dalla analisi delle gravi condotte organizzate nella plurisoggettività ed iterate nel tempo, attraverso l'uso professionale di protocolli amministrativi ed attività di gestione d'impresa nei quali gli imputati hanno dimostrato di essere particolarmente versati, ha espressamente evidenziato che, a fronte del decorso di un mese scarso dalla valutazione di rinvio adottata in sede di riesame) e di meno di un anno dal momento genetico della misura, nessun elemento di novità, degno di apprezzamento cautelare, veniva rappresentato. Non potendo riconoscersi tale efficacia ad una più ridotta contestazione di reati, che non ha perso il profilo organizzativo e professionale particolarmente allarmante, né ha smarrito i reati che destano maggior allarme. I profili proposti alla valutazione del Tribunale risultano pertanto esaminati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). 1.3. Sotto il profilo più squisitamente cautelare, il Tribunale ha pure evidenziato che le posizioni degli appellanti non potevano esser differenziate sulla base dell'analisi della vita anteatta e della "personalità" degli agenti, perché ciò che nella fattispecie allarma è il profilo organizzativo e professionale che ha consentito di iterare le condotte fraudolente e locupletative nel corso di molti anni, così manifestando anche una particolare attitudine al crimine economico. 1.4. Né può ritenersi vuota ed apodittica o manifestamente illogica la motivazione spesa dal Tribunale in tema di scelta della misura (arresti domiciliari), atteso che il giudice della cautela ha argomentato, sia pur genericamente, in riferimento alla necessità di mantenere un vincolo impeditivo capace di inibire contatti tra associati e tra costoro ed altri soggetti che hanno negli anni favorito la perpetuazione ininterrotta di condotte fraudolente. 2. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera
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