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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38600/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; legé/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. kAr) t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 4 - 11.2.2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice di rinvio, disposto con sentenza in data 3.11.2020 dalla Corte di cassazione, quinta sezione, ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza, emessa in data 12.12.2019, con cui il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver partecipato alla così detta cosca Mancuso, locale di Limbadi.

La sentenza rescindente aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva, in accoglimento della richiesta formulata dalla difesa, annullato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

La Corte di cassazione aveva ritenuto sussistente il denunciato difetto di motivazione, risultando: - l'accertamento della irrilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] frutto di travisamento di quelle dichiarazioni, che, invece, avevano indicato lo Spasari come partecipe della locale di Limbadi; - il giudizio sulla genericità dei dati desumibili dal materiale captativo motivato in termini solo apparenti, mancando il confronto con i dati concernenti gli incontri tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come, del resto, parziale era stata la valutazione dei contatti avuti con la moglie di un detenuto e delle ulteriori conversazioni telefoniche.

L'ordinanza del Tribunale, dunque, aveva compiuto un'analisi parziale e parcellizzata del materiale investigativo valorizzato dall'ordinanza genetica e, per di più, nella prospettiva di verificare se l'indagato avesse concorso in fatti, di per sé, di rilievo penale ovvero se avesse assunto condotte in sé rivelatrici dell'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale all'interno del sodalizio.

In sede di rinvio il Tribunale ha rilevato che le accuse provenienti dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], univoci nell'indicare lo Spasari come persona legate, da tempo alla famiglia Mancuso, erano riscontrate dai contatti, provati dal materiale captativo, dello Spasari con soggetti intranei alla cosca e in favore di sodali: Inoltre, lo Spasari era stato coinvolto in altro procedimento per condotte connesse alla operatività del sodalizio.

Quanto al pericolo di recidiva, la difesa aveva evidenziato dati - la risalenza dell'ultima condotta partecipativa, la successiva sottoposizione a misure cautelari - non idonei a provare un effettivo distacco dal sodalizio e quindi il superamento della presunzione legale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., per aver il giudice del rinvio effettuato solo "una sterile ed acritica elencazione di. una serie di elementi asseritamente ritenuti idonei a dimostrare il ruolo dinamico e funzionale ricoperto dallo Spasari nelle logiche della cosca" "senza procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei dati indiziari e degli elementi di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento".

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria.

Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, era stata valorizzata una dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] generica - priva di elementi specifici sul ruolo - e imprecisa (erra nell'indicare la figlia già fidanzata con [OSCURATO:PERSONA]), e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di travisamento in quanto la figlia del ricorrente aveva sposato il figlio di [OSCURATO:PERSONA], soggetto incensurato, e non il figlio di [OSCURATO:PERSONA], e comunque generiche - in quanto limitate alla affermazione della riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] di un immobile in [OSCURATO:PERSONA] abitato da un componente della famiglia Spasari.

Quanto ai contatti del ricorrente con soggetti intranei alla cosca, l'ordinanza si limita a dar conto di contatti con quattro persone, senza alcuna considerazione in ordine al motivo e all'oggetto di detti rapporti.

Il Tribunale aveva valorizzato un intervento compiuto dallo Spasari presso il titolare di una azienda alimentare sul presupposto che dominus di tale attività economica fosse [OSCURATO:PERSONA], circostanza esclusa nell'ambito delle indagini svolte in altro procedimento.

Era stato poi considerato come significativo della partecipazione associativa il fatto che il ricorrente avesse dato sostegno alla signora [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'arresto del di lei marito [OSCURATO:PERSONA], ma sul presupposto di un dato falso, atteso che il Costantino era stato prosciolto dalla imputazione associativa.

Viene poi attribuita rilevanza indiziaria, con riguardo alla fattispecie associativa, al coinvolgimento dello Spasari in indagini relative a condotte di estorsione.Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari.

In ordine alla attualità del pericolo di recidiva l'ordinanza non aveva tenuto conto delle specifiche deduzioni formulate dalla difesa, in ordine alla risalenza dell'ultima condotta valutata come partecipativa, alla intermedia sottoposizione a misura cautelare in altro procedimento, al giudizio formulato nel procedimento di prevenzione concluso con il rigetto della richiesta di misura personale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, articolato genericamente e con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità.

1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

La norma processuale stabilisce l'obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza rescindente "per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa".

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza di annullamento era stata pronunciata per difetto di motivazione e non per questioni di diritto, sostanziale o processuale, cui opera esclusivo riferimento la norma di cui viene denunciata la violazione.

D'altra parte, il motivo deduce che la violazione del decisum risiederebbe nel fatto che il giudice di rinvio si sarebbe limitato "ad effettuare una sterile ed acritica elencazione di una serie di elementi", il che si risolve, semmai, in una denuncia di difetto di motivazione e non di violazione di un principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente.

2. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria.

Il motivo è generico e ha contenuto di merito.

Viene articolata la censura motivazionale con riferimento alla valutazione delle prove dichiarative e dei dati desumibili dal materiale oggetto d'intercettazione.Innanzitutto, il ricorso non precisa quali dati fossero stati prospettati al Tribunale del riesame, sì da poterne denunciare la mancata valutazione e quindi il carattere meramente apparente della motivazione posta a giustificazione del giudizio compiuto.

Inoltre, il motivo propone una serie di considerazioni in ordine alla genericità e imprecisione delle prove dichiarative e al contesto nel quale l'indagato aveva avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA] e con la signora [OSCURATO:PERSONA], argomenti che attengono al merito del giudizio.

Infine, il motivo evidenzia che dal coinvolgimento dell'indagato in altro procedimento il Tribunale avrebbe inteso desumere la prova della partecipazione alla associazione di stampo mafioso.

La difesa, dunque, esprime dissenso rispetto al giudizio formulato in sede di rinvio, ma non articola alcuna critica specifica alla struttura della motivazione nei limiti del sindacato consentito nel giudizio di legittimità.

Inoltre, i fatti oggetto del procedimento così detto [OSCURATO:PERSONA] sono stati valutati, conformeì-nente dall'indicazione di metodo data dalla sentenza rescindente, assieme agli ulteriori dati disponibili.

La censura di motivazione "palesemente illogica" risulta dunque manifestamente infondata, in quanto non si è inteso trarre da una singola vicenda criminosa l'unica prova del reato associativo.

3. Con riguardo alle esigenze cautelari il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione del giudizio sulla attualità del pericolo di recidiva.

Il motivo è manifestamente infondato.

La difesa dà atto che il Tribunale ha considerato i rilievi proposti sul punto dalla difesa, che aveva evidenziato il tempo trascorso dall'ultima condotta di rilevanza associativa, la successiva sottoposizione a regime cautelare custodiale e il recente giudizio, in sede di applicazione di misure di prevenzione, di assenza di pericolosità sociale, e sostiene che la risposta data dal Tribunale - che ha valutato i dati esposti dalla difesa come recessivi a fronte dell'assenza di una scelta dissociativa - sarebbe "solo apparente". [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che l'indagato aveva continuato ad operare nel territorio di riferimento della cosca cui, in tesi di accusa, aveva aderito e non aveva compiuto alcun atto di distacco da essa, emanazione di una consorteria mafiosa storica ed originaria nel medesimo territorio.

Sono stati quindi esaminati i dati evidenziati dalla difesa e ritenuti, con motivazione logicamente ineccepibile, inidonei a superare la presunzione fondata sulla natura tendenzialmente stabile del vincolo associativo mafioso.4.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; legé/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. kAr) t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 - 11.2.2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice di rinvio, disposto con sentenza in data 3.11.2020 dalla Corte di cassazione, quinta sezione, ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza, emessa in data 12.12.2019, con cui il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver partecipato alla così detta cosca Mancuso, locale di Limbadi. La sentenza rescindente aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva, in accoglimento della richiesta formulata dalla difesa, annullato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. La Corte di cassazione aveva ritenuto sussistente il denunciato difetto di motivazione, risultando: - l'accertamento della irrilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] frutto di travisamento di quelle dichiarazioni, che, invece, avevano indicato lo Spasari come partecipe della locale di Limbadi; - il giudizio sulla genericità dei dati desumibili dal materiale captativo motivato in termini solo apparenti, mancando il confronto con i dati concernenti gli incontri tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come, del resto, parziale era stata la valutazione dei contatti avuti con la moglie di un detenuto e delle ulteriori conversazioni telefoniche. L'ordinanza del Tribunale, dunque, aveva compiuto un'analisi parziale e parcellizzata del materiale investigativo valorizzato dall'ordinanza genetica e, per di più, nella prospettiva di verificare se l'indagato avesse concorso in fatti, di per sé, di rilievo penale ovvero se avesse assunto condotte in sé rivelatrici dell'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale all'interno del sodalizio. In sede di rinvio il Tribunale ha rilevato che le accuse provenienti dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], univoci nell'indicare lo Spasari come persona legate, da tempo alla famiglia Mancuso, erano riscontrate dai contatti, provati dal materiale captativo, dello Spasari con soggetti intranei alla cosca e in favore di sodali: Inoltre, lo Spasari era stato coinvolto in altro procedimento per condotte connesse alla operatività del sodalizio. Quanto al pericolo di recidiva, la difesa aveva evidenziato dati - la risalenza dell'ultima condotta partecipativa, la successiva sottoposizione a misure cautelari - non idonei a provare un effettivo distacco dal sodalizio e quindi il superamento della presunzione legale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., per aver il giudice del rinvio effettuato solo "una sterile ed acritica elencazione di. una serie di elementi asseritamente ritenuti idonei a dimostrare il ruolo dinamico e funzionale ricoperto dallo Spasari nelle logiche della cosca" "senza procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei dati indiziari e degli elementi di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento". Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, era stata valorizzata una dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] generica - priva di elementi specifici sul ruolo - e imprecisa (erra nell'indicare la figlia già fidanzata con [OSCURATO:PERSONA]), e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di travisamento in quanto la figlia del ricorrente aveva sposato il figlio di [OSCURATO:PERSONA], soggetto incensurato, e non il figlio di [OSCURATO:PERSONA], e comunque generiche - in quanto limitate alla affermazione della riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] di un immobile in [OSCURATO:PERSONA] abitato da un componente della famiglia Spasari. Quanto ai contatti del ricorrente con soggetti intranei alla cosca, l'ordinanza si limita a dar conto di contatti con quattro persone, senza alcuna considerazione in ordine al motivo e all'oggetto di detti rapporti. Il Tribunale aveva valorizzato un intervento compiuto dallo Spasari presso il titolare di una azienda alimentare sul presupposto che dominus di tale attività economica fosse [OSCURATO:PERSONA], circostanza esclusa nell'ambito delle indagini svolte in altro procedimento. Era stato poi considerato come significativo della partecipazione associativa il fatto che il ricorrente avesse dato sostegno alla signora [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'arresto del di lei marito [OSCURATO:PERSONA], ma sul presupposto di un dato falso, atteso che il Costantino era stato prosciolto dalla imputazione associativa. Viene poi attribuita rilevanza indiziaria, con riguardo alla fattispecie associativa, al coinvolgimento dello Spasari in indagini relative a condotte di estorsione.Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. In ordine alla attualità del pericolo di recidiva l'ordinanza non aveva tenuto conto delle specifiche deduzioni formulate dalla difesa, in ordine alla risalenza dell'ultima condotta valutata come partecipativa, alla intermedia sottoposizione a misura cautelare in altro procedimento, al giudizio formulato nel procedimento di prevenzione concluso con il rigetto della richiesta di misura personale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, articolato genericamente e con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. 1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La norma processuale stabilisce l'obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza rescindente "per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa". Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza di annullamento era stata pronunciata per difetto di motivazione e non per questioni di diritto, sostanziale o processuale, cui opera esclusivo riferimento la norma di cui viene denunciata la violazione. D'altra parte, il motivo deduce che la violazione del decisum risiederebbe nel fatto che il giudice di rinvio si sarebbe limitato "ad effettuare una sterile ed acritica elencazione di una serie di elementi", il che si risolve, semmai, in una denuncia di difetto di motivazione e non di violazione di un principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente. 2. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. Il motivo è generico e ha contenuto di merito. Viene articolata la censura motivazionale con riferimento alla valutazione delle prove dichiarative e dei dati desumibili dal materiale oggetto d'intercettazione.Innanzitutto, il ricorso non precisa quali dati fossero stati prospettati al Tribunale del riesame, sì da poterne denunciare la mancata valutazione e quindi il carattere meramente apparente della motivazione posta a giustificazione del giudizio compiuto. Inoltre, il motivo propone una serie di considerazioni in ordine alla genericità e imprecisione delle prove dichiarative e al contesto nel quale l'indagato aveva avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA] e con la signora [OSCURATO:PERSONA], argomenti che attengono al merito del giudizio. Infine, il motivo evidenzia che dal coinvolgimento dell'indagato in altro procedimento il Tribunale avrebbe inteso desumere la prova della partecipazione alla associazione di stampo mafioso. La difesa, dunque, esprime dissenso rispetto al giudizio formulato in sede di rinvio, ma non articola alcuna critica specifica alla struttura della motivazione nei limiti del sindacato consentito nel giudizio di legittimità. Inoltre, i fatti oggetto del procedimento così detto [OSCURATO:PERSONA] sono stati valutati, conformeì-nente dall'indicazione di metodo data dalla sentenza rescindente, assieme agli ulteriori dati disponibili. La censura di motivazione "palesemente illogica" risulta dunque manifestamente infondata, in quanto non si è inteso trarre da una singola vicenda criminosa l'unica prova del reato associativo. 3. Con riguardo alle esigenze cautelari il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione del giudizio sulla attualità del pericolo di recidiva. Il motivo è manifestamente infondato. La difesa dà atto che il Tribunale ha considerato i rilievi proposti sul punto dalla difesa, che aveva evidenziato il tempo trascorso dall'ultima condotta di rilevanza associativa, la successiva sottoposizione a regime cautelare custodiale e il recente giudizio, in sede di applicazione di misure di prevenzione, di assenza di pericolosità sociale, e sostiene che la risposta data dal Tribunale - che ha valutato i dati esposti dalla difesa come recessivi a fronte dell'assenza di una scelta dissociativa - sarebbe "solo apparente". [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che l'indagato aveva continuato ad operare nel territorio di riferimento della cosca cui, in tesi di accusa, aveva aderito e non aveva compiuto alcun atto di distacco da essa, emanazione di una consorteria mafiosa storica ed originaria nel medesimo territorio. Sono stati quindi esaminati i dati evidenziati dalla difesa e ritenuti, con motivazione logicamente ineccepibile, inidonei a superare la presunzione fondata sulla natura tendenzialmente stabile del vincolo associativo mafioso.4. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp
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