Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 10459/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rimini, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 48229 del 15 novembre 2022, con l'impugnata decisione, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del tribunale di Rimini, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, c.d.s., e 590, comma 3, cod. pen., escludendo - ciò che era oggetto del giudizio di rinvio - i presupposti per una pronuncia ex art. 131-bis cod. proc. pen. 2.

Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

2.1. Con un primo motivo si eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen. e 111 Cost. e D vizio di motivazione in ordina al mancato accoglimento delle dichiarazione di astensione dalla udienze legittimamente proclamata.

Il difensore lamenta la mancata risposta della Corte di merito alla dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle udienze da tenersi nei giorni 19, 20 e 21 aprile 2023, dichiarazione comunicata alla Corte in data 6 aprile 2023 con istanza di rinvio ad altra data dell'udienza del 21 aprile 2023, quando, invece, la Corte procedeva alla trattazione in assenza delle parti e senza motivare in relazione all'indicata richiesta di rinvio.

2.2. Con un secondo motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Assume il difensore che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, sarebbero sussistenti i presupposti per ritenere l'offesa di particolare tenuità, in considerazione della minima entità delle lesioni patite dalla persona offesa, che non si è costituita parte civile, e dal comportamento collaborativo tenuto dall'imputato.

In ogni caso, la motivazione fornita dalla Corte sarebbe del tutto generica e non avrebbe considerato gli elementi indicati dalla sentenza rescindente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1.

Da quanto emerge dalla stessa esposizione della vicenda operata del ricorrente, è pacifico che il 28 marzo 2023, pervenute le conclusioni del Procuratore generale, il difensore aveva espressamente richiesto la trattazione cartolare e, solo in seguito - ossia il 6 aprile 2023 - aveva inviato alla Corte d'appello la dichiarazione di adesione all'astensione dalie udienze indetta dall'associazione di categoria, chiedendo perciò il differimento ad altra data dell'udienza, già fissata, del 21 aprile 2023.

2.2. Orbene, va richiamato il principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandennica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067).

Invero, nel giudizio di appello disciplinato dall'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, presupposto logico - prima ancora che giuridico - perché possa trovare accoglimento l'istanza di rinvio dell'udienza per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria è, evidentemente, che l'udienza medesima si svolga nella forma partecipata, ossia, con la presenza delle parti, e, al proposito, il difensore, per espressa previsione di legge, ha l'onere di chiedere, per iscritto, entro il termine di quindici giorni prima del'udienza, la trattazione orale dell'impugnazione.

Diversamente, nel caso in cui il difensore non abbia richiesto la discussione in presenza, l'udienza si svolge in forma cartolare - e quindi senza la presenza delle parti - le quali, peraltro, nel termine di legge, hanno facoltà di presentare conclusione scritte, ciò che garantisce, in ogni caso, il contraddittorio.

Nella vicenda in esame, è perciò di tutta evidenza che l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non produce alcun effetto, per la dirimente ragione che il difensore medesimo non aveva alcun titolo per presenziare all'udienza camerale, la cui regolare celebrazione prescinde dalla presenza delle parti.

Del resto, ai sensi dell'art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, l'astensione legittima, nel processo civile, penale, amministrativo e tributario, la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria; da ciò discendendo, a contradis, che tale mancata comparizione è irrilevante nel caso in cui non è prevista la presenza del difensore: proprio come nell'ipotesi qui al vaglio.

2.3. Si osserva, inoltre, che, per chiara identità di rado, il principio qui affermato è stato parimenti enunciato in relazione all'omogeneo rito cartolare celebrato innanzi al giudice della legittimità; anche in tal caso, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786).

2.4. Del resto, posto che le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell'art. 23 cit. ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore, il principio in esame è del tutto coerente cori la consolidata giurisprudenza dei questa Corte secondo cui, allorquando, in Cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353; Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633).

2.5. Nel caso di specie, è incontroverso che il difensore non aveva fatto istanza di discussione orale, e, di conseguenza, aveva rinunciato a comparire all'udienza fissata per la discussione, sicché egli non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all'astensione.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. Va premesso che, con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva censurato l'errore nel quale era incorsa la Corte territoriale, ossia "nell'argomentare l'esclusione della particolare tenuità del fatto dall'intrinseca gravità della condotta di fuga tenuta dall'imputato dopo il sinistro causa delle lesioni personali, integrando essa proprio i delitti di cui all'art. 189 , commi 6 e 7, c.d.s., con i quali deve invece ritenersi astrattamente compatibile l'istituto in esame, dovendo il giudice di merito valutare in concreto, ai fini del giudizio di particolare tenuità, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del pericolo.

Nell'accertamento di cui innanzi, infine, non deve tenersi conto, diversamente da quanto avvenuto nella specie, della condotta di vita dell'imputato, susseguente al reato (anche con riferimento a quello di lesioni personali) ovvero anteatta (di soggetto gravato da precedenti penali), in quanto elemento ricompreso non nell'art. 133, comma 1, cod. pen. al quale invece rinvia l'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. bensì nel medesimo art. 133, comma 2, cod. pen." 3.2 La Corte territoriale ha emendato i vizi motivazionali che avevano determinato l'annullamento con rinvio della precedente decisione.

In particolare, per escludere i presupposti integranti l'esimente ex art. 131- bis cod. pen. la Corte di merito ha considerato sia la gravità del pericolo provocato in concreto della condotta di guida dell'imputato - condotta consistita in un sorpasso azzardato a forte velocità, effettuato in ora notturna in una strada ad intenso traffico veicolare, potenzialmente in grado di determinare la fuoriuscita dell'autovettura della persona offesa dalla sede stradale -, sia il grado di colpevolezza, desunto dal fatto che l'imputato, pur avendo chiaramente avvertito la situazione pericolosa conseguente alla propria condotta, aveva deliberatamente (e quindi dolosamente) deciso di non fermarsi in considerazione di indimostrate indifferibili esigenze della figlia trasportata.

Si tratta di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, nel confronto con il principio enunciato dalla sentenza rescindente, sulla scorta dell'insegnamento di Sez.

U, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, secondo, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

4. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rimini, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 48229 del 15 novembre 2022, con l'impugnata decisione, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del tribunale di Rimini, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, c.d.s., e 590, comma 3, cod. pen., escludendo - ciò che era oggetto del giudizio di rinvio - i presupposti per una pronuncia ex art. 131-bis cod. proc. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. 2.1. Con un primo motivo si eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen. e 111 Cost. e D vizio di motivazione in ordina al mancato accoglimento delle dichiarazione di astensione dalla udienze legittimamente proclamata. Il difensore lamenta la mancata risposta della Corte di merito alla dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle udienze da tenersi nei giorni 19, 20 e 21 aprile 2023, dichiarazione comunicata alla Corte in data 6 aprile 2023 con istanza di rinvio ad altra data dell'udienza del 21 aprile 2023, quando, invece, la Corte procedeva alla trattazione in assenza delle parti e senza motivare in relazione all'indicata richiesta di rinvio. 2.2. Con un secondo motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Assume il difensore che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, sarebbero sussistenti i presupposti per ritenere l'offesa di particolare tenuità, in considerazione della minima entità delle lesioni patite dalla persona offesa, che non si è costituita parte civile, e dal comportamento collaborativo tenuto dall'imputato. In ogni caso, la motivazione fornita dalla Corte sarebbe del tutto generica e non avrebbe considerato gli elementi indicati dalla sentenza rescindente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. Da quanto emerge dalla stessa esposizione della vicenda operata del ricorrente, è pacifico che il 28 marzo 2023, pervenute le conclusioni del Procuratore generale, il difensore aveva espressamente richiesto la trattazione cartolare e, solo in seguito - ossia il 6 aprile 2023 - aveva inviato alla Corte d'appello la dichiarazione di adesione all'astensione dalie udienze indetta dall'associazione di categoria, chiedendo perciò il differimento ad altra data dell'udienza, già fissata, del 21 aprile 2023. 2.2. Orbene, va richiamato il principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandennica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067). Invero, nel giudizio di appello disciplinato dall'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, presupposto logico - prima ancora che giuridico - perché possa trovare accoglimento l'istanza di rinvio dell'udienza per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria è, evidentemente, che l'udienza medesima si svolga nella forma partecipata, ossia, con la presenza delle parti, e, al proposito, il difensore, per espressa previsione di legge, ha l'onere di chiedere, per iscritto, entro il termine di quindici giorni prima del'udienza, la trattazione orale dell'impugnazione. Diversamente, nel caso in cui il difensore non abbia richiesto la discussione in presenza, l'udienza si svolge in forma cartolare - e quindi senza la presenza delle parti - le quali, peraltro, nel termine di legge, hanno facoltà di presentare conclusione scritte, ciò che garantisce, in ogni caso, il contraddittorio. Nella vicenda in esame, è perciò di tutta evidenza che l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non produce alcun effetto, per la dirimente ragione che il difensore medesimo non aveva alcun titolo per presenziare all'udienza camerale, la cui regolare celebrazione prescinde dalla presenza delle parti. Del resto, ai sensi dell'art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, l'astensione legittima, nel processo civile, penale, amministrativo e tributario, la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria; da ciò discendendo, a contradis, che tale mancata comparizione è irrilevante nel caso in cui non è prevista la presenza del difensore: proprio come nell'ipotesi qui al vaglio. 2.3. Si osserva, inoltre, che, per chiara identità di rado, il principio qui affermato è stato parimenti enunciato in relazione all'omogeneo rito cartolare celebrato innanzi al giudice della legittimità; anche in tal caso, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786). 2.4. Del resto, posto che le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell'art. 23 cit. ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore, il principio in esame è del tutto coerente cori la consolidata giurisprudenza dei questa Corte secondo cui, allorquando, in Cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353; Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633). 2.5. Nel caso di specie, è incontroverso che il difensore non aveva fatto istanza di discussione orale, e, di conseguenza, aveva rinunciato a comparire all'udienza fissata per la discussione, sicché egli non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all'astensione. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. Va premesso che, con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva censurato l'errore nel quale era incorsa la Corte territoriale, ossia "nell'argomentare l'esclusione della particolare tenuità del fatto dall'intrinseca gravità della condotta di fuga tenuta dall'imputato dopo il sinistro causa delle lesioni personali, integrando essa proprio i delitti di cui all'art. 189 , commi 6 e 7, c.d.s., con i quali deve invece ritenersi astrattamente compatibile l'istituto in esame, dovendo il giudice di merito valutare in concreto, ai fini del giudizio di particolare tenuità, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del pericolo. Nell'accertamento di cui innanzi, infine, non deve tenersi conto, diversamente da quanto avvenuto nella specie, della condotta di vita dell'imputato, susseguente al reato (anche con riferimento a quello di lesioni personali) ovvero anteatta (di soggetto gravato da precedenti penali), in quanto elemento ricompreso non nell'art. 133, comma 1, cod. pen. al quale invece rinvia l'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. bensì nel medesimo art. 133, comma 2, cod. pen." 3.2 La Corte territoriale ha emendato i vizi motivazionali che avevano determinato l'annullamento con rinvio della precedente decisione. In particolare, per escludere i presupposti integranti l'esimente ex art. 131- bis cod. pen. la Corte di merito ha considerato sia la gravità del pericolo provocato in concreto della condotta di guida dell'imputato - condotta consistita in un sorpasso azzardato a forte velocità, effettuato in ora notturna in una strada ad intenso traffico veicolare, potenzialmente in grado di determinare la fuoriuscita dell'autovettura della persona offesa dalla sede stradale -, sia il grado di colpevolezza, desunto dal fatto che l'imputato, pur avendo chiaramente avvertito la situazione pericolosa conseguente alla propria condotta, aveva deliberatamente (e quindi dolosamente) deciso di non fermarsi in considerazione di indimostrate indifferibili esigenze della figlia trasportata. Si tratta di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, nel confronto con il principio enunciato dalla sentenza rescindente, sulla scorta dell'insegnamento di Sez. U, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, secondo, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. 4. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 10459/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris